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Rischio alcol dipendenza: aspetti normativi e giurisprudenziali

Rischio alcol dipendenza: aspetti normativi e giurisprudenziali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

13/07/2015

Riflessioni sul diritto al lavoro e diritto alla salute in relazione ai controlli per verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza. La normativa, la sorveglianza sanitaria, gli obblighi del datore di lavoro e il principio di protezione oggettiva.

Rischio alcol dipendenza: aspetti normativi e giurisprudenziali

Riflessioni sul diritto al lavoro e diritto alla salute in relazione ai controlli per verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza. La normativa, la sorveglianza sanitaria, gli obblighi del datore di lavoro e il principio di protezione oggettiva.

Bari, 13 Lug – Come ha ricordato Luciano Marchiori (Direttore SPRESAL Verona) al convegno “ Alcol: tra diritto al lavoro e diritto alla salute” (Bari, 7 novembre 2014), il mondo del lavoro sta vivendo una crescente deindustrializzazione “accompagnata dalla diversificazione delle forme del lavoro a favore del precariato e della insicurezza del posto di lavoro, con profonde ricadute in termini di sicurezza, salute e benessere sul lavoro”. E una semplice analisi sanitaria di questo contesto si può fare con i dati derivanti dalle comunicazioni dei  medici competenti, ex art. 40, all 3B relativi alla sorveglianza sanitaria svolta nel 2013: “il primo dato che emerge è relativo alla percentuale di lavoratori risultati non idonei, pari al 20%, un terzo di questi in maniera permanente”. E per quanto riguarda i problemi alcool e dipendenze correlati, “a fronte dei circa 700.000 controlli effettuati nell’anno 2013 per alcol dipendenza, la percentuale dei lavoratori risultati essere inidonei alla mansione è pari al 3%, mentre per i circa 600.000 controlli effettuati per le sostanze stupefacenti è risultata una positività dei controlli dello 0,5%”. E riguardo all’inidoneità per alcol, in alcune regioni “si sono registrate percentuali di positività anche del 15%”.
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Torniamo dunque a parlare di problemi alcolcorrelati, sempre in relazione agli interventi al convegno di Bari - organizzato da Asl Bari  – soffermandoci in questo caso sulla normativa nazionale e su alcuni aspetti giurisprudenziali attraverso l’intervento di Anna Guardavilla (giurista esperta in materia di salute e sicurezza) dal titolo “Alcol tra diritto al lavoro e diritto alla salute”.
 
Dopo aver ricordato alcuni aspetti costituzionali, attraverso la sentenza 9 maggio 2013 n. 85 della Corte Costituzionale, l’intervento di Guardavilla si sofferma sulla normativa contenuta nel Decreto Legislativo 81/2008 e in particolare sull’art. 41 comma 4:
 
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
(...)
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
 
E ricorda che tra gli obblighi generali del medico competente (MC) c’è quello di collaborare ‘alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria’ e programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria ‘di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati” (art. 25 c. 1 lett. a) e b) D.Lgs.81/08)
 
Tornando all’articolo 41, come indicato da Beniamino Deidda (“Analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore”, Firenze 2010): “il primo nodo posto dalla disciplina dell’art. 41 è costituito dall’inciso nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento. Va innanzitutto precisato che l’espressione va assunta nel suo significato più ampio esaminando cioè quali siano oggettivamente nell’intero nostro ordinamento giuridico i casi e le condizioni che impongono le visite mediche di cui all’art. 41 secondo comma del Testo Unico. Al riguardo si può dire con certezza che sono in vigore nel nostro ordinamento due disposizioni strettamente collegate che costituiscono un punto importante per configurare la natura degli obblighi ed individuare i soggetti obbligati”. 
La prima norma – continua Deidda - è “contenuta nell’art.15 della Legge n.125 del 2001 […]. Tale norma ha avuto talvolta un’interpretazione così ristretta da sembrare banale...” e  “la seconda norma è il Provvedimento 16 marzo 2006 che contiene l’Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche emanata ai sensi del 1° comma dell’art. 15 della Legge 125”.
In particolare la ratio della Legge 125/2001 è “che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio… il legislatore si preoccupa di evitare non solo che sul lavoro non si beva ma soprattutto che non si lavori in condizioni menomate di vigilanza e di attenzione. Un’interpretazione troppo ristretta finirebbe per punire solo il mero atto di assumere alcolici e non già lo stato di limitata vigilanza durante l’attività lavorativa…”.
E dunque il legislatore – continua Deidda – “stabilendo la necessità del controllo alcolimetrico ‘per le finalità previste dal presente articolo’ obbliga l’interprete ad individuare queste finalità e non vi è dubbio che si tratti di evitare gli elevati rischi di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza l’incolumità o la salute dei terzi, derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche”.
 
La relatrice ricorda poi che si ha una “ricomprensione del regime giuridico della Legge 125/2001 (art. 15) nell’ambito della sorveglianza sanitaria (art. 41 c. 4)” (intesa come ‘l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori…’). E in caso di sospetto di alcoldipendenza nel corso di sorveglianza sanitaria, si ha “invio da parte del MC ai Servizi alcologici delle ASL per consulenza specialistica (art. 39 c. 5)”.
 
Dopo essersi soffermata sui ruoli dei servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle ASL e del medico competente in relazione ai lavoratori e all’azienda, la relatrice riporta alcune indicazioni giurisprudenziali e normative:
- obbligo del datore di lavoro di tutela dei terzi: ‘le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa’ ( Cass. Pen., Sez. IV, 13 gennaio 2014 n. 956);
- principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro: ‘le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa’ (Cass. Pen., Sez. IV, 8 febbraio 2013 n.6363);
- ampiezza dell’obbligo di cura del lavoratore: ‘ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni’ (art. 20 comma 1 D.Lgs. 81/2008);
- datore di lavoro e principio di Protezione Oggettiva: ‘le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare gli incidenti ai lavoratori in ogni caso, e cioè quando essi stessi, per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo, possono provocare l’evento’ (Cass. Pen. 18 febbraio 2004 n. 3213; 24 marzo 2004 n. 5920; 14 febbraio 2005 n. 2930; Sez. Lav., 8 marzo 2006  n.4980).
 
Inoltre la sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36272 indica che ‘la condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale per effetto dell'ebbrezza alcolica, null'altro è che un comportamento imprudente, anche a fronteggiare il quale è posto l'obbligo prevenzionistico facente capo al datore di lavoro. Dunque “non ricorre nel caso di specie alcun comportamento anomalo del lavoratore e  quindi non è rinvenibile un esso una causa da sola sufficiente a produrre l'evento”.
 
Riportiamo infine alcune delle conclusioni indicate nella relazione e relative ad aspetti da sottolineare: 
- “guardare alle esplicite e implicite ‘finalità’ della normativa sull’alcol: tutela della sicurezza, della salute e in generale dell’incolumità dei lavoratori e dei terzi;
- il rischio da presidiare è quello legato ad attività lavorative che comportano un ‘elevato rischio’ di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute…;
- ampiezza della posizione di garanzia del datore di lavoro nei cfr. dei terzi: ‘principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro’;
- ampiezza della posizione di garanzia del datore di lavoro nei cfr. dei lavoratori: ‘principio di protezione oggettiva’”.
 
 
“ Quali sono l’attuale orientamento del Coordinamento delle Regioni, gruppo dei servizi territoriali di prevenzione delle ASL e dei Ministeri in merito alla verifica d'efficacia degli strumenti predisposti e i futuri orientamenti”, a cura di Luciano Marchiori - Direttore SPRESAL Verona - Coordinatore del Coordinamento Sicurezza sul lavoro della Conferenza Stato Regioni, intervento al convegno “Alcol: tra diritto al lavoro e diritto alla salute” (formato PDF, 277 kB).
 
“ Alcol tra diritto al lavoro e diritto alla salute”, a cura di Anna Guardavilla – giurista specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro, intervento al convegno “Alcol: tra diritto al lavoro e diritto alla salute” (formato PPT, 595 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Bruno Ricci immagine like - likes: 0
13/07/2015 (07:39:13)
Finalmente un articolo chiaro e con una interpretazione normativa e giurisprudenziale che da' possibilità al medico competente di realizzare la sorveglianza sanitaria anche per alcol dipendenza per le mansioni indicate nel Provvedimento 2006 e anche con invio ai servizi di tossicologia alcolica della Asl per i casi di abuso alcolico cronico che evidenziano valori superiori all'accettabile per CDT , MCV , gamma GT . Dalla mia esperienza questa modalità di intervento permette di recuperare e reinserire la maggior parte dei casi rilevati con abuso alcolico cronico . Ricci Bruno .
Rispondi Autore: Basma Khiari immagine like - likes: 0
28/04/2020 (08:35:09)
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