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Radiazioni ottiche: sorveglianza sanitaria e Testo Unico

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

22/09/2010

Le risposte ai quesiti e ai dubbi in merito alla sorveglianza sanitaria relativa alle radiazioni ottiche. Il Testo Unico, l’iter legislativo, i tempi e le modalità di una sorveglianza sanitaria efficace.

Radiazioni ottiche: sorveglianza sanitaria e Testo Unico

Le risposte ai quesiti e ai dubbi in merito alla sorveglianza sanitaria relativa alle radiazioni ottiche. Il Testo Unico, l’iter legislativo, i tempi e le modalità di una sorveglianza sanitaria efficace.

 
Riprendiamo la presentazione degli atti della giornata di studio del 10 marzo 2010 - organizzata dall’Ispesl, con la collaborazione dell’Associazione Italiana degli igienisti industriali (Aidii)  - dal titolo “Le Radiazioni Ottiche alla Luce del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: Problematiche e Prospettive”.
 
Dopo aver presentato un documento relativo al tema della prevenzione e della valutazione dei rischi relativi alle radiazioni ottiche, ci soffermiamo ora sulla sorveglianza sanitaria. E lo facciamo attraverso l’intervento del Dr. Paolo Paraluppi (Uoc Psal – Asl Pavia) “Effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria”.
 

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Dopo aver ricordato l’entrata in vigore – dallo scorso 26 aprile – del Capo V del Titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008 ("Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali"), l’autore si sofferma su diversi articoli del Testo Unico con riferimento specifico alla sorveglianza sanitaria (art. 218) o ad aspetti correlati.
Per dirimere eventuali dubbi interpretativi vengono riportate anche parti testuali della Direttiva 2006/25/CE, della “Relazione illustrativa allo schema di decreto attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123”. Nonché stralci dell’intero iter legislativo che ha portato alla formulazione del capo V.
Rimandando i nostri lettori alla lettura integrale del documento e all’approfondimento di questo articolato iter legislativo, sottolineiamo altri articoli rilevanti del Testo Unico per comprendere la sorveglianza sanitaria.
Al Capo I, art. 181 si indica che la valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Sempre al Capo I, art. 185 è indicato:
 
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte eliminare ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
 
L’autore fa infine riferimento - riguardo agli obblighi di medico competente, datore di lavoro, dirigente e alla modalità di effettuazione della valutazione dei rischi – rispettivamente agli articoli 25, 18 e 29 del Testo Unico.
 
Secondo alcuni – riporta sempre l’autore – la migliore definizione di sorveglianza sanitaria dal punto di vista medico contenuta nel DLgs 81/2008 sarebbe proprio quella tratta dall’art. 218 del capo V: la sorveglianza viene effettuata periodicamente (…) con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi (…). La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute (…).
 
Nell’intervento vengono riportanti anche quesiti e risposte contenute nel documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro -  Indicazioni operative” a cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l’ISPESL.
 
Ad esempio viene riportata, riguardo al capo V, la risposta alla domanda: “quando far partire la sorveglianza sanitaria?”:
 
Premesso che in ogni caso deve essere previsto un tempestivo controllo del Medico Competente ove si fosse riscontrata un’esposizione superiore ai valori limite, in considerazione del fatto che la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 218 del DLgs. 81/08 è effettuata con lo scopo di prevenire tutti gli effetti dannosi derivanti dall’esposizione, appare logico attivare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici certamente per quei lavoratori che, sulla base dei risultati della valutazione del rischio, debbano indossare DPI di protezione degli occhi o della pelle in quanto altrimenti potrebbero risultare esposti a livelli superiori ai valori limite di legge (nonostante siano state adottate tutte le necessarie misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva nonché misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro).
Con specifico riferimento alla radiazione ultravioletta e alla luce blu, possono essere messi in atto interventi mirati di sorveglianza sanitaria finalizzata alla prevenzione dei danni a lungo termine quando le esposizioni, anche se inferiori ai valori limite, si possono protrarre nel tempo (mesi, anni) (vedi Allegato 3).
La sorveglianza sanitaria è di norma annuale.
Per quanto riguarda i soggetti particolarmente sensibili, che potrebbero essere esposti ad un rischio significativo anche a valori inferiori ai limiti di legge, saranno individuate dal Medico Competente la periodicità dei controlli sanitari e le misure protettive specifiche da mettere in atto in relazione alla tipologia ed entità dell’esposizione ed alle condizioni di suscettibilità individuale emerse dal controllo sanitario.
 
Alcune dunque alcune indicazioni su quando e come la sorveglianza sanitaria deve avvenire:
- “controllo medico tempestivo a cura del medico competente in caso di effettiva esposizione a livelli > ai valori limite”. Infatti “anche se non così ben specificato nel testo di legge, tale controllo deve essere effettuato solo ed esclusivamente per il tramite del MC; infatti è bene ricordare che la sorveglianza sanitaria risulta essere instaurata dal datore di lavoro in deroga all’art. 5 della L.300/70 e che pertanto non è possibile che quest’ultimo affidi l’accertamento medico ad altro sanitario da lui prescelto”. Riguardo al quando, “appare ovvio che il controllo debba essere, per quanto possibile, immediato”;
 
- “sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (di norma una volta l'anno) a seguito dei risultati della valutazione dei rischi”, da “effettuarsi per quei lavoratori che, nonostante siano state adottate tutte le necessarie misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva nonché misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, risulterebbero esposti a livelli superiori ai valori limite, senza l’utilizzo di idonei DPI”. E ciò “in coerenza  con gli artt. 182 c. 2, 75 e 217 c. 1 lett. g del D.Lgs. 81/08”. In pratica “i lavoratori in nessun caso devono essere esposti a livelli > ai valori limite e in caso di rischio residuo (ovvero quando non è possibile abbattere il rischio con misure di protezione collettiva o organizzative) il datore di lavoro deve ricorrere ai DPI per non superare i valori massimi di legge”;
 
- “sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (di norma una volta l'anno) a seguito dei risultati della valutazione dei rischi” per esposizioni “che si possono protrarre nel tempo (mesi, anni) a radiazione ultravioletta e alla luce blu”. In questo caso possono essere “messi in atto interventi mirati di sorveglianza sanitaria finalizzata alla prevenzione dei danni a lungo termine” (con riferimento all’allegato 3 di cui si fa riferimento nella risposta del Coordinamento Tecnico delle Regioni);
 
- sorveglianza sanitaria “da effettuarsi per i soggetti particolarmente sensibili, che potrebbero essere esposti ad un rischio significativo anche a valori inferiori ai limiti di legge”. In questo caso sarà individuata “dal medico competente la periodicità dei controlli sanitari”.
 
Concludendo, l’intervento ricorda che ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali (ROA):
- “la valutazione deve rispettare le specifiche e complesse disposizioni di legge;
- per la valutazione non può si può fare a meno della collaborazione del MC;
- i protocolli sanitari risultano più che mai strettamente collegati alla valutazione;
- gli accertamenti sanitari complementari alla visita del MC necessitano di adeguato supporto specialistico”.
 
 
“Effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria”, Dr. Paolo Paraluppi - Uoc Psal – Asl Pavia, intervento alla giornata di studio “Le Radiazioni Ottiche alla Luce del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: Problematiche e Prospettive” (formato PDF, 770 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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