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Dati sensibili: domani e’ l’ultimo giorno per adeguarsi alle nuove disposizioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

29/09/2004

Lo prevede la disciplina transitoria delle autorizzazioni generali emesse il 30 giugno 2004.

Dati sensibili: domani e’ l’ultimo giorno per adeguarsi alle nuove disposizioni

Lo prevede la disciplina transitoria delle autorizzazioni generali emesse il 30 giugno 2004.

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Hanno tempo fino a domani per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, introdotte dal codice della privacy, coloro che intendono avvalersi delle autorizzazioni generali al trattamento emesse il 30 giugno 2004 dal Garante.

L’art. 26 del Codice prevede che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possano trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
Lo stesso articolo inoltre identifica i casi nei quali i dati sensibili possano essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante.
Il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti, che prescrivono misure uniformi a garanzia degli interessati.

Dopo l'entrata in vigore del Codice della privacy il Garante ha rilasciato nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2004, alla luce delle nuove disposizioni.
Le autorizzazioni, rilasciate a particolari categorie di soggetti, sono relative a: trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (1), trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (2), trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (3), trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (4), trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari (5), trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati (6), trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (7).

Le autorizzazioni indicano le finalità del trattamento per le quali sono rilasciate, le categorie di dati interessate e le modalità di trattamento, conservazione, comunicazione dei dati.

Le autorizzazioni hanno validità dal 1° luglio 2004 al 1° luglio 2005, tuttavia in considerazione del fatto che sono state inserite nuove indicazioni alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Codice, è previsto che se il trattamento non è già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione del 2002, emessa prima dell’entrata in vigore del codice, il titolare debba adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.
Nessuna proroga era prevista invece per le prescrizioni già previste dalla precedenti autorizzazioni.

L’ Autorizzazione n. 1/2004 è relativa al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro ed è rilasciata alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale a determinate categorie; è rilasciata inoltre ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro.
L'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, oppure l’attività svolta da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire “ scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro”.

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