Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

COVID-19: le risposte ai dubbi dei medici competenti

COVID-19: le risposte ai dubbi dei medici competenti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

22/03/2021

Le risposte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano alle domande più frequenti che riguardano il ruolo e i compiti dei medici competenti presenti nel territorio dell’ATS con riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19.

COVID-19: le risposte ai dubbi dei medici competenti

Le risposte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano alle domande più frequenti che riguardano il ruolo e i compiti dei medici competenti presenti nel territorio dell’ATS con riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19.

 

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha portato non pochi dubbi e incertezze sulla modalità di gestione dei tanti aspetti sanitari che riguardano la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro in merito al virus SARS-CoV-2.

Per questo motivo pubblichiamo oggi integralmente le risposte ad alcune FAQ (Frequently Asked Questions), alle domande poste frequentemente in relazione al ruolo dei medici competenti e della sorveglianza sanitaria in tempi di pandemia.

Le risposte sono tratte da un documento specifico (ultimo aggiornamento 9 febbraio 2021) stilato dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano della Regione Lombardia e si applica, dunque, ai territori dell’ATS.


Pubblicità
Procedure e Moduli per protocollo di Sicurezza anti-contagio Covid-19 per Studi Professionali
Libri e Manuali - Procedure e Moduli per protocollo di Sicurezza anti-contagio Covid-19 per Studi Professionali
Kit documentale per la prevenzione e la tutela della sicurezza a seguito dell’emergenza Covid-19.

 

FAQ MEDICI COMPETENTI

 

1) I contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al tampone per Covid dovranno essere cautelativamente sospesi dal lavoro?

Icontatti stretti di caso accertato dovranno essere allontanati dal lavoro in quanto devono stare in isolamento fiduciario al proprio domicilio per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso. Dopo la loro individuazione, anche grazie alla collaborazione del datore di lavoro e medico competente, ATS li inserisce nei propri sistemi di sorveglianza che sono visibili anche ai MMG per gli adempimenti connessi al certificato di assenza lavorativa e al monitoraggio clinico e ai Sindaci per eventuali controlli.

 

2) Chi sono i contatti stretti di un caso accertato?

I contatti stretti sono le persone che sono state a contatto con un caso confermato di COVID-19 nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi del caso e fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso con la seguente casistica. Se il caso è asintomatico si considerano le 48 ore precedenti la data di effettuazione del tampone, fino all’isolamento.

Definizione di contatto stretto

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. Si precisa che gli operatori sanitari e socio-sanitari che durante l’attività assistenziale hanno utilizzato idonei DPI non sono considerati contatti stretti.

 

3) Dovendo segnalare i casi sospetti di lavoratori residenti nel territorio di ATS Milano quali sono i comuni?

Tutti i Comuni in Provincia di Milano e di Lodi.

 

4) Cosa si intende per lavoratore sospetto covid da segnalare?

Si intendono quei soggetti con una temperatura superiore a 37.5 °C al momento dell'accesso al luogo di lavoro o che manifestano sintomi sospetti durante il turno di lavoro (es. temperatura superiore ai 37.5 °C, tosse, difficoltà respiratoria ecc.). Non vanno segnalati i lavoratori che comunicano all’azienda di essere a casa in malattia, in quanto si dovranno riferire al proprio MMG.

 

5) Cosa fare quando si individua un lavoratore con sintomi sospetti Covid?

Il caso va segnalato (vedi punto 4). Il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro, viene invitato a recarsi al proprio domicilio indossando mascherina e guanti e a contattare prontamente il proprio MMG. Il lavoratore con sintomi sospetti Covid è in isolamento fiduciario fino all’esito del tampone: se negativo potrà rientrare al lavoro dopo valutazione clinica del MMG, se positivo diventa caso accertato e si procede con l’individuazione dei contatti stretti come da punto 2).

 

6) Solo il medico competente può segnalare i casi sospetti delle sue aziende?

Se non è in azienda informa comunque ATS con le notizie acquisite dall’azienda? Si, solo il Medico può inoltrare la segnalazione tramite il portale ATS, anche acquisendo le informazioni tramite l’azienda.

 

7) Come fare la segnalazione di caso sospetto se l’azienda non ha il medico competente o questi non è raggiungibile?

Le piccole attività (es. piccoli esercizi commerciali) che non hanno il medico competente, o quest’ultimo non è reperibile, in presenza di lavoratore con sintomi sospetti dovranno isolare la persona facendo indossare mascherina e guanti. Il lavoratore viene invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare prontamente il proprio MMG. In questo caso la segnalazione è sostituita da una dichiarazione dell’azienda, sottoscritta dal lavoratore, in cui si invita il lavoratore con sintomi sospetti a ritornare al domicilio e a contattare il proprio MMG, rimanendo in isolamento fino a diversa disposizione del MMG.

 

8) Cosa fare se un dipendente ha effettuato un sierologico o un rapido antigenico in autonomia.

I test sierologici effettuati dal singolo, in autonomia, cioè al di fuori di un percorso di sanità pubblica e delle indicazioni di Regione Lombardia (DGR 3131 del 12/05/2020) non vengono presi in carico dal SSR. Il soggetto deve essere invitato a rivolgersi al proprio MMG che valuterà, in base all’anamnesi e alla storia clinica, se è opportuna l’effettuazione di ulteriori approfondimenti. Questi casi non vanno segnalati ad ATS. I test rapidi antigenici eseguiti in autonomia devono essere confermati da tampone molecolareo antigenico di terza generazione (DGR 3777 del 3/11/2020 e nota Regione Lombardia 3182 del 20/01/2021. Il soggetto deve essere invitato a rivolgersi al proprio MMG per la presa in carico e la segnalazione sul portale dedicato.

 

9) chiarimenti modalità di screening sierologico dipendenti

La DGR 3131 del 12/05/2020 chiarisce che l’esecuzione di test sierologici al di fuori di percorsi organizzati di verifica dei risultati ottenuti, riveste scarso significato e può contribuire a creare false aspettative e comportamenti a potenziale rischio nei cittadini interessati. Si invita pertanto a considerare con attenzione l’utilità dei test sierologici in ambito lavorativo, soppesando sia i potenziali benefici che i limiti dei vari tipi di test disponibili. Qualora si decida di intraprendere uno screening sierologico vanno formalizzate tutte le fasi del percorso operativo e di informazione dei fruitori, dandone comunicazione come previsto dalla DGR 3131 del 12/05/2020 all’ATS via mail a psal19@atsmilano.it o a dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Nella comunicazione occorre dare evidenza di tutte le informazioni richieste dalla DGR 3131.

I soggetti che risultano positivi al test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti nell’ambito di un percorso screening aziendale sopra descritto, vanno segnalati alla mail sierologiacovid@ats-milano.it compilando un file excel che deve riportare le seguenti informazioni:

  • Dati anagrafici e CF
  • N. di telefono mobile
  • La data del test
  • L’esito del test
  • La data di avvio dell’isolamento fiduciario
  • La data prevista per l’effettuazione del tampone

Il Laboratorio che effettua il tampone dovrà pubblicare gli esiti secondo le modalità e i flussi previsti da Regione Lombardia.

 

10) Modalità di screening con test rapidi antigenici

La DGR 3777 del 3/11/2020 chiarisce gli scenari nei quali è indicato l’utilizzo dei test antigenici rapidi in ambito lavorativo. Qualora si decida di intraprendere uno screening con test antigenico vanno formalizzate tutte le fasi del percorso operativo e di informazione dei fruitori, dandone comunicazione come previsto dalla DGR 3777 del 3/11/2020 all’ATS via mail a protocollogenerale@pec.ats-milano.it. Le modalità di presentazione della comunicazione e il dettaglio delle informazioni necessarie sono disponibili al seguente indirizzo:

https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453

Si ricordala responsabilità della raccolta del consenso informato al test e al percorso successivo in caso di positività, comprese le informazioni circa l’isolamento e quarantena, nonché l’informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere; inoltre va rilasciata attestazione dell’esito.

 

11) Rientro al lavoro

Le direttive attuali prevedono che i casi positivi concludano la quarantena dopo tampone negativo eseguito dopo almeno dopo 10 giorni dal riscontro della positività, purchè nei sintomatici siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi. In alternativa, anche a fronte di un tampone di controllo risultato positivo, dopo 21 giorni dal riscontro della prima positività, purché siano trascorsi almeno 7 giorni senza sintomi, l’isolamento è terminato anche in assenza di riscontro di negativizzazione del tampone.

Si deve considerare che quando il medico di famiglia chiude il periodo di malattia abbia verificato col suo paziente le sue condizioni di salute, come fa regolarmente con tutte le altre patologie, e quindi abbia verificato anche l’assenza di sintomi nei sette giorni precedenti. Per queste ragioni il lavoratore potrà tornare al lavoro terminato il periodo di isolamento che coincide con il termine della malattia prescritta dal proprio MMG.

 

Tuttavia, pur sottolineando il contrasto fra le disposizioni vigenti, poiché anche il recente DPCM 14 gennaio 2021 fa ancora riferimento al protocollo condiviso del 24 aprile 2020, il lavoratore può rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere l’esecuzione di un tampone di guarigione anche oltre il ventunesimo giorno. INPS ha dato indicazione di prolungare l’isolamento fino a negativizzazione del tampone, con proseguimento della malattia a cura del medico di famiglia. Il lavoratore, per il rientro al lavoro, può richiedere la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, inviando una mail con tutti i dati identificativi necessari alla casella dip19@ats-milano.it.

 

Per i contatti stretti di caso positivo l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso, anche senza effettuazione di tampone. In alternativa l’isolamento si conclude con esito negativo di un tampone eseguito non prima del 10° giorno dall’ultimo contatto. Il tampone non può essere prescritto obbligatoriamente dai medici competenti o dal datore di lavoro.

 

12) È previsto un pagamento per chi effettua le segnalazioni sul portale?

No, rientra tra i compiti del Medico competente individuati da Regione Lombardia nell’ambito delle azioni volte al contenimento dell’emergenza Covid.

 

13) A chi mi devo rivolgere per avere informazioni?

  • Accesso al portale per segnalazione casi sospetti portalecovid@ats-milano.it
  • Informazioni su casi accertati e sorveglianza contatti psal19@ats-milano.it
  • Comunicazione avvio percorso di screening sierologico o con tamponi rapidi psal19@ats-milano.itdipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
  • Comunicazione positività al test sierologico nell’ambito di uno screening aziendale sierologiacovid@ats-milano.it

 

Rimandiamo anche alla lettura di un guida per le imprese dell’ATS Milano presentata nell’articolo “ Piccola guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie o socio-sanitarie in emergenza covid-19”.

 

 

Fonte: ATS Milano

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: carlo zoppi immagine like - likes: 0
27/03/2021 (09:33:07)
chiara esposizione dell solite leggi in burocratese

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Come valutare o prevenire la sindrome di burnout nel mondo del lavoro?

Malattie professionali: i problemi cutanei correlati all'attività lavorativa

Campi elettromagnetici: le indicazioni per la sorveglianza sanitaria

Tumori professionali: ricerca epidemiologica, sorveglianza e prevenzione


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

24GIU

Dopo l’enciclica di Papa Leone, il Vaticano passa all’azione sull’intelligenza artificiale

23GIU

La prevenzione di annegamenti e incidenti nelle acque di balneazione

22GIU

Ondate di calore, attivo il numero di pubblica utilità 1500

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
26/06/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 21473 del 10 giugno 2026 - Infortunio del segnalatore per manovra di sganciamento dei container da parte di un gruista: esclusa la responsabilità del lavoratore a fronte di gravi carenze e omissioni del DVR
26/06/2026: DIRETTIVA (UE) 2024/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.
25/06/2026: European Commission - FAQ del 18 Maggio 2026 - Questions & Answers sulla Direttiva (UE) 2024/825, Direttiva Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT) - (Domande e risposte - Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde).
25/06/2026: Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale - Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


LUOGHI DI LAVORO

Gestire la tutela dei lavoratori nei siti contaminati di interesse nazionale


MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE

Sicurezza e manutenzione: entra in vigore la UNI EN 17975:2025


ATTREZZATURE E MACCHINE

SAFAP 2026: gestione impianti criogenici e rischi di incidenti rilevanti


RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio vibrazioni e i cofattori di rischio


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità