Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Chiarimenti in merito al divieto di visite mediche preassuntive

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

10/06/2008

In riferimento Decreto Legge n. 97/08, riportiamo alcune indicazioni dell’avv. Rolando Dubini che fanno chiarezza circa il divieto di effettuare visite mediche preassuntive. La Legge 300 del 1970, mai modificata, le vieta e prevede sanzioni penali.

Chiarimenti in merito al divieto di visite mediche preassuntive

In riferimento Decreto Legge n. 97/08, riportiamo alcune indicazioni dell’avv. Rolando Dubini che fanno chiarezza circa il divieto di effettuare visite mediche preassuntive. La Legge 300 del 1970, mai modificata, le vieta e prevede sanzioni penali.

Pubblicità

In riferimento al recente decreto legge  n. 97/08 (che interviene modificando alcune scadenze del decreto legislativo n. 81/08), riportiamo alcune indicazioni dell’avvocato Rolando Dubini che fanno chiarezza circa il divieto di effettuare visite mediche preassuntive.  
 
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----


 
 
A cura di Rolando Dubini. Tratto da “Guide di Dada.Net”.
 
A scanso di equivoci giova ribadire che le visite mediche preassuntive svolte dal medico scelto dal datore di lavoro, medico competente, sono tutt'ora vietate dall'art. 5 della Legge 300/70, che non è stata modificata. Sanzioni penali, dal 1970, per chi effettua visite preassuntive.
 
Il divieto è tutt'ora pienamente vigente.
 
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
 
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
 
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
 
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
 
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
 
La violazione del divieto è sanzionata penalmente.
 
ART. 38. - Disposizioni penali.
 
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
 
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
 
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
 
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
 
Dunque il Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini) che all'art. 4. (Differimento e proroga di termini) dispone:
 
Art. 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 
è in realtà giuridicamente irrilevante, in quanto interviene sull'articolo sbagliato, posto che il divieto delle visite preassuntive è sancito difatti dall'art. 5 della Legge n. 300/1070, e il d.lgs. n. 81/2008, art. 41 c. 3 di fatto ribadisce e rinvia alla Legge 300/70, che è l'unica che sanziona il divieto.
 
Tra le altre cose è palese anche un abuso, in questo caso, dello strumento del decreto legge, posto che non sussiste nel caso di specie il requisito costituzionale che consente al governo la decretazione d'urgenza, in quanto intervenire, peraltro impropriamente e in modo del tutto errato da un punto di vista strettamente legale, trentotto anni dopo su un divieto, attesta l'inesistenza assoluta dell'urgenza, della necessità e del caso straordinario richieste dall'articolo 77 della Costituzione:
 
"Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
 
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
 
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”
 
 
Si è provveduto a trasmettere in sede parlamentare le presenti osservazioni affinché al momento della conversione del decreto legge possano essere sollevate le dovute obiezioni e contrarietà.
 



 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Federico immagine like - likes: 0
10/06/2008 (09:22)
Scusate, ma nell'art. 5 della Legge 300/70 che avete pubblicato non è fatto il benchè minimo riferimento alle visite preassuntive (cioè quelle fatte PRIMA dell'assunzione del lavoratore), si parla solo del divieto delle visite fatte al fine di accertare uno stato di malattia o infortunio del lavoratore GIA' assunto.

O mi sono perso qualcosa?
Grazie.
Rispondi Autore: antonio immagine like - likes: 0
14/12/2008 (10:33)
In base all'art.5 l. 300,1970.Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idonietà fisicà del lavoratore, anchè dopo anni.(Le analisi del sangue,sono una violazione alla dignità e privacy della persona?)
Rispondi Autore: carmine immagine like - likes: 0
14/12/2008 (10:47)
In base all'articolo 5,L. 300 1970,il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idonietà fisica del lavoratore anche dopo anni, da parte di enti pubblici competenti. (Le analisi del sangue sono una violazione alla dignità e alla privacy della persona?) grazie carmine
Rispondi Autore: Avv. R.Dubini immagine like - likes: 0
27/01/2009 (16:08)
Si è perso il fatto che le visite pressuntive vietate di cui si discute sono quelle fatte dal medico competente nominato dal datore di lavoro, e dunque sono visite del datore di lavoro vietate dall'articolo 5 della legge n. 300/1970.
avv. Rolando Dubini
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini immagine like - likes: 0
27/01/2009 (16:10)
Il Dottor Cristiano Ravalli ha una visione capziosamente riduttiva del concetto di lavoratore, a tutto beneficio del datore di lavoro che in forza della sua illegittima interpretazione potrebbe visitare a piacimento lavoratori che non sono suoi dipendenti a prescindere dal divieto al datore di lavoro di visitar e i lavoratori di cui all'art. 5 della legge n. 300/1970, divieto che viene meno in alcuni casi specifici e ben delimitati solo dopo che il lavoratore sia stato assunto, perchè la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 riguarda solamente i lavoratori che operano nell'ambito dell'organizzazione aziendale di un datore di lavoro, la definizione di cui allì'art. 2 del dlgs. 81/2008 è chiarissima.
Avv. Rolando Dubini
Rispondi Autore: Giordano immagine like - likes: 0
16/06/2009 (11:52)
Volevo chiedere se nelle analisi del sangue annuali che vengono effettuate ad operai e lavoratori dipedenti di imprese, è compreso anche il test sull'uso di droghe ed alcolici. Chiaramente mi riferisco all'anno 2009.

Grazie.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Stress lavoro correlato: definizioni, normativa e valutazione del rischio

Amianto e mesotelioma: impatto psicologico e valutazione del distress

Come valutare o prevenire la sindrome di burnout nel mondo del lavoro?

Prevenzione avanzata: la cardioprotezione come scelta strategica aziendale


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

21APR

Impatti dei cambiamenti climatici e resilienza dei cittadini europei

17APR

Stop al riconoscimento facciale nella formazione online

15APR

Riduzione delle emissioni negli edifici in Europa e ruolo dell’ETS2

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
21/04/2026: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026
21/04/2026: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Nove regole vitali per il paesaggismo e la costruzione di giardini - Vademecum - 2025
17/04/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Guidance for the health surveillance and biomonitoring of workers exposed to lead and its compounds – 2026
17/04/2026: ENISA - The ENISA Cybersecurity Exercise Methodology - End-to-end guide on how to plan, run and evaluate an exercise
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

FAQ Accordo Stato Regioni 2025: formazione su attrezzature di lavoro


PREVENZIONE INCENDI

La Classe di fuoco L per le batterie al Litio


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità