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Anno 12 - numero 2341 di mercoledì 24 febbraio 2010
Tossicodipendenza e alcolismo: le indicazioni per gli accertamenti Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza, di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori.
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Abbiamo già affrontato il tema dell’aumento del numero di infortuni sul lavoro
in relazione ad alcolismo,
tossicodipendenza
e all’assunzione in generale di sostanze psicotrope nei luoghi di lavoro.
In questi anni il legislatore ha promulgato normative su questo tema e molti
enti locali hanno emanato istruzioni
operative per identificare il ruolo e le responsabilità dei diversi attori
in gioco nella prevenzione degli infortuni.
Ad esempio sul sito dell’Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici (ANMeLP), un'associazione scientifica
fondata nel 1997, sono disponibili le
bozze di due documenti della Regione Veneto su questi temi redatti da un gruppo
di lavoro regionale.
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Il primo documento è intitolato “Indicazioni
operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano
particolari
rischi per la sicurezza (D.Lgs 81/2008 – L. 125/2001)”.
Il suo obiettivo è quello di fornire indicazioni
procedurali per dare un “orientamento alle imprese, ai medici
competenti e alle Aziende USL, per la valutazione dei rischi
correlati al
consumo di sostanze alcoliche, le misure di prevenzione e
l’effettuazione della
sorveglianza
sanitaria”.
Riguardo agli adempimenti a carico delle
ASL, il documento ricorda che queste aziende sanitarie “adottano
modalità
organizzative e procedurali tali da garantire che i SERT” (servizi
Tossicodipendenze) “possano rispondere alle richieste dei medici
competenti delle aziende del territorio per la valutazione dei casi
sospetti di alcol dipendenza”.
Inoltre attivano i servizi SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza
Ambienti di Lavoro) “in modo che possano intervenire, su richiesta
motivata dei
datori di Lavoro, per l’effettuazione dei controlli alcolimetrici nei
lavoratori impiegati in mansioni
a
rischio alcol correlato, elencate nell’Allegato 1 del Provvedimento
attuativo del 16 marzo 2006 dell’art 15 della Legge n. 125/2001”.
Il datore di lavoro deve invece – in
base allo stesso Allegato della Legge 125/2001 – “valutare, richiedendo
in
particolare la collaborazione del medico
competente, il rischio legato all’assunzione di alcolici nella
propria
azienda”.
Il documento indica che nelle mansioni
non comprese nell’Allegato, “in cui si evidenzia comunque un pericolo
alcol
correlato di infortunio o per la sicurezza di terzi, la valutazione del
rischio
potrà mettere in evidenza il rischio da assunzione
di
alcolici e indicare specifici interventi di prevenzione”.
La bozza di documento della Regione Veneto continua fornendo indicazioni
operative in merito a:
- informazione/formazione e promozione
della salute;
- azioni di verifica del rispetto delle norme;
- sorveglianza sanitaria per alcoldipendenza;
- adempimenti specifici a carico del Medico Competente e dei servizi
SPISAL;
- giudizio di idoneità alla mansione;
- certificazioni del SERT;
- obblighi di segnalazione;
- contratti d’appalto e lavoratori autonomi.
Il secondo documento – ricordiamo, sempre in forma di bozza – è invece
intitolato “Indicazioni
operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
in
lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa
Stato/Regioni
(Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni
(rep. atti
n. 178 del 18 settembre 2008)”.
Indicazioni operative che “costituiscono note di
carattere interpretativo ed
integrativo rispetto alle procedure delineate in sede di Accordo
Stato-Regioni ed hanno la finalità di consentire alle imprese, ai medici
competenti e alle Aziende ULSS del Veneto, l’applicazione puntuale
ed
uniforme delle Procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento
di
assenza di tossicodipendenza - come definite nell’Allegato A all’Accordo
Stato-Regioni del 18 settembre 2008 (rep. atti n. 178) - sui lavoratori
da
adibire o adibiti alle mansioni a rischio di cui all’Allegato I dell’Intesa
Stato-Regioni
del 30 ottobre 2007 (Provvedimento n. 99/CU)”.
In particolare queste disposizioni vogliono poter “assicurare il
mantenimento
del posto di lavoro”, garantendo tuttavia idonei livelli di tutela della
salute
e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi. Per questo motivo vengono
attivati negli ambienti di lavoro “interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione delle patologie da dipendenza, in conformità alle
indicazioni
condivise in sede nazionale”.
Anche in questo caso il documento parte dagli adempimenti
procedurali a carico delle ASL.
Ad esempio queste strutture identificano i servizi Tossicodipendenze
(SERT) del
proprio ambito territoriale abilitati quali “strutture sanitarie
competenti”,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Provvedimento n. 99 del 30 ottobre
2007
della Conferenza Unificata.
Inoltre si ricorda che il datore di
lavoro “non può adibire i lavoratori alle mansioni specifiche,
elencate
nell’allegato 1 del Provvedimento della Conferenza unificata
Stato-Regioni del
30 ott.
2007, senza il prescritto giudizio di
idoneità espresso dal medico
competente”: l’idoneità alla
mansione è “necessaria a prescindere dai tempi di impiego del
lavoratore
nell’attività a rischio”.
In particolare il datore di lavoro deve individuare i lavoratori che
“svolgono
le mansioni per le quali deve essere effettuato l’accertamento
di
assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze
stupefacenti o
psicotrope ed, almeno annualmente, deve produrre ed aggiornare
l’elenco”;
elenco che deve essere comunicato “per iscritto al medico competente ai
fini
dell’applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria”.
Il documento della Regione Veneto - in merito agli accertamenti
sanitari relativi all’assenza di tossicodipendenza o di assunzione
di
sostanze stupefacenti o psicotrope - offre indicazioni
operative in merito a:
- adempimenti a carico del Medico
Competente;
- accertamenti
di
primo livello (visita medica, raccolta del campione biologico di
urina e
Test di screening, …);
- analisi di conferma dei positivi allo screening;
- controanalisi su richiesta del lavoratore;
- giudizio di idoneità alla mansione;
- accertamenti di secondo
livello (procedure
accertative da parte del SERT, certificazioni del SERT,
obbligo di segnalazione);
- contratti d’appalto e lavoratori autonomi;
- Tariffe e costi (relativi agli accertamenti previsti, alle
controanalisi, …).
Regione
Veneto
– Bozza di documento - “Indicazioni operative sulle procedure per gli
accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori
addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (D.Lgs
81/2008 – L.
125/2001)”.
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