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Sulla responsabilità solidale in materia di sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

12/03/2012

Se vi sono più titolari di una posizione di garanzia, in riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario degli obblighi giuridici di impedire un evento infortunistico. Di G. Porreca.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Secondo quanto emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione se  sono presenti più  titolari di una posizione di garanzia con riferimento al rispetto delle norme antinfortunistiche sui luoghi di lavoro, sia pure sotto diverse angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario degli obblighi giuridici di impedire un evento infortunistico e non può fare affidamento sul comportamento degli altri. Nell’occasione in esame questo principio ormai consolidato della giurisprudenza è stato applicato nel campo della sicurezza delle macchine nel senso che nel caso di eventuali carenze di misure di sicurezza riscontrate sulle stesse possono rispondere, ciascuno per la propria competenza, sia il progettista che il fabbricante, il noleggiatore ed il datore di lavoro utilizzatore.
 

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Il caso ed il ricorso in Cassazione
Il legale rappresentante di una società è stato condannato da un Tribunale alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 6000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 6 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 per aver ceduto in locazione finanziaria ad un’altra società una lucidatrice non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 459/1996, in quanto il dispositivo di interblocco consentiva l'apertura dal riparo mobile dei rulli quando gli stessi, per effetto della forza di inerzia, erano ancora in movimento ed inoltre mancava un dispositivo di protezione dei rulli stessi sulle zone laterali della macchina.
 
Secondo la ricostruzione fatta sull’accaduto e contenuta nel provvedimento impugnato, gli ispettori dell’organo di vigilanza, nel corso della visita dagli stessi eseguita presso la sede della società a seguito di infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore, hanno accertato che lo stesso si era verificato per l'utilizzo da parte dell’infortunato di una macchina utilizzata per lucidare le pelli. In particolare si era appurato che la suddetta macchina era stata concessa in uso alla ditta dalla società proprietaria, della quale l’imputato era legale rappresentante, e che la macchina stessa non era rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, poiché all'apertura del riparo mobile dei rulli, utilizzati per spazzolare e lucidare la pelle, gli stessi per effetto dell'inerzia continuavano a ruotare per circa 11 secondi prima di arrestarsi totalmente. L'ispezione, inoltre, aveva evidenziato che nelle due zone laterali della macchina i rulli non erano completamente protetti presentando quindi un pericolo per gli operatori.
 
Avverso la decisione del Tribunale l’imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto appello convertito in ricorso contestando la violazione della norma incriminatrice in quanto la macchina era stata acquistata previo rilascio dal parte della ditta venditrice dell'attestato di conformità della stessa alle disposizioni regolamentari vigenti all'epoca della costruzione per cui nessun addebito gli poteva essere mosso anche per la mancanza del marchio CE in quanto costruita prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996. L’imputato ha sostenuto, altresì, che non si poteva d’altra parte escludere che la macchina durante il lungo periodo in cui era rimasta presso l'azienda dell'utilizzatore, potesse essere stata manomessa con l'eliminazione degli originari meccanismi di protezione.
 
Le decisioni della suprema Corte di Cassazione
La suprema Corte ha fatto osservare in premessa che il reato contestato all’imputato non è venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 perché la norma originariamente contestata (articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n 626/1994 abrogato dall’articolo 304 del D. Lgs. n. 81/2008) è stata sostituita dall'articolo 23 del predetto D. Lgs.. La suprema Corte ha tuttavia annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto è stato estinto per prescrizione.
 
In merito alla pluralità di responsabilità la Sez. III ha sostenuto che “sia la norma abrogata che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 23 prevedono una pluralità di garanti della sicurezza. In proposito rimangono quindi fermi anche sotto il vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 gli insegnamenti impartiti da questa Corte in tema di pluralità di garanti della sicurezza in base ai quali, se sono presenti più titolari della posizione di garanzia relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia pure sotto diverse angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento”. “Di conseguenza”, ha quindi concluso la suprema Corte con riferimento al caso in esame, “il fornitore o l'installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte”.
 
 
 
 
 


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