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Anno 11 - numero 2277 di lunedì 09 novembre 2009
Sulla prescrizione e sulle misure imposte dall’organo di vigilanza Cassazione: l’inadempimento ad un ordine di sospensione emanato dall’organo di vigilanza a corredo della prescrizione per far cessare un pericolo per la sicurezza è preclusivo della estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni. Di G. Porreca.
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Cassazione
Sezione III - Sentenza n. 24791 del 16 giugno 2009 (u. p. 1/4/2009) -
Pres. De Maio – Est. Squassoni – P.M. (Parz. Conf.) Izzo - Ric. S.
V.
Commento a cura di G.
Porreca (www.porreca.it).
Sempre
più numerose sono le sentenze emanate dalla Corte di Cassazione penale in
merito alla applicazione del D.
Lgs. 19/12/1994 n. 758 con il quale ormai 15 anni fa vennero apportate
delle modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e con il
quale, in particolare, vennero dettate con il Capo II delle disposizioni relative
alla estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro. Questa volta, alla discussione della suprema Corte è stato sottoposto
l’articolo 20 del citato decreto legislativo con il quale è stata introdotta la
“prescrizione”, cioè quel provvedimento impartito dall’organo di vigilanza
competente in materia, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di
cui all’art. 55 del codice di procedura penale, allo scopo di eliminare la
contravvenzione accertata ed in particolare il comma 3 dello stesso articolo
con il quale il legislatore ha disposto che “ con la prescrizione
l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei
lavoratori durante il lavoro”.
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Con questa sentenza la Corte di Cassazione, fermo restando
che la stessa individua nell’ordine di sospensione dell’attività emanato dall’organo
di vigilanza a corredo della sua prescrizione una delle suddette misure per far
cessare una situazione di pericolo, ha avuto modo di precisare che
l’inadempimento all’ordine da parte del contravventore costituisce
inadempimento alla prescrizione stessa ed è quindi preclusiva della
applicazione delle procedure di estinzione in via amministrativa delle
contravvenzioni fissate dagli articoli 21 e 24 dallo stesso decreto legislativo
(verifica di eliminazione della violazione secondo le modalità e nel termine
fissato dalla prescrizione, ammissione al pagamento in sede amministrativa di
una somma pari al quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione, comunicazione al P.M.
dell’adempimento alla prescrizione
e dell’eventuale pagamento della predetta somma, richiesta di archiviazione da
parte del P.M. per estinzione della contravvenzione).
Il fatto e la condanna. Un Tribunale ha condannato il responsabile di una
amministrazione per i reati previsti e puniti dal D. P. R. n. 128 del 1959,
articolo 6, comma 1, articolo 24, comma 1, articolo 28, comma 1, articolo 681
c.p. per avere esercitato attività estrattiva di cava
di marmo omettendo la nomina di un direttore responsabile e la denuncia al
Distretto Minerario ed al Comune. Il Giudice era addivenuto a tale conclusione
e non aveva ritenuto estinta la contravvenzione in via amministrativa dal
momento che l’imputato stesso, pur versando tempestivamente la somma dovuta a
titolo di oblazione, non si era attenuto alla prescrizione dell'organo di
vigilanza.
Il ricorso e le motivazioni. L'imputato ha proposto ricorso alla Corte di
Cassazione, alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado
sostenendo che non gli era stata imposta nessuna prescrizione in quanto il
Giudice aveva ritenuta non correttamente l’interruzione della attività
impartita come una prescrizione
e che l'ammissione al pagamento da parte dell'organo di vigilanza dimostrava
che non vi erano ulteriori adempimenti da effettuare.
Motivi della decisione. La suprema
Corte nell’assumere le sue decisioni ha ricordato che “ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20, l'organo di vigilanza deve
impartire al contravventore quelle prescrizioni che, in rapporto alle singole e
contingenti situazioni, sono idonee a fare cessare la situazioni antigiuridica
perchè in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla
sicurezza e igiene sul lavoro” ed inoltre che, ai sensi del
comma 3 del citato articolo 20, lo stesso organo
di vigilanza può imporre "specifiche
misure per fare cessare la situazione di pericolo per la sicurezza o la salute
dei lavoratori". La Sez. III ha quindi precisato che “tali imposizioni hanno il fine di eliminare
immediatamente, anche prima del termine utile per la completa regolarizzazione,
una situazione non procrastinabile di pericolo” ed inoltre che “tra queste prescrizioni, si può annoverare
l'ordine di cessazione della attività che si sostituisce, oppure si aggiunge,
alle precise direttive idonee a mettere in conformità alla normativa di
riferimento il luogo di lavoro”.
“In altre parole, ha precisato la Sez. III “l'ordine di sospensione dei
lavori può considerarsi una prescrizione nel senso indicato dall'articolo
20 e l'inottemperanza a tale ordine ha il valore di un inadempimento cui
consegue l'effetto preclusivo della estinzione della contravvenzione in sede
amministrativa”. “Si deve,
pertanto, ritenere”, ha concluso la Sez. III, “che la sequela procedimentale
prevista dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 20 e ss. non si sia
perfezionata dal momento che il puntuale e completo pagamento da parte dello
imputato della somma stabilita dall'articolo 21, comma 2 non è stato
accompagnato dalla ottemperanza alla prescrizione”.
Corte
di Cassazione - Sezione III - Sentenza n. 24791 del 16 giugno 2009 (u. p.
1/4/2009) - Pres. De Maio – Est. Squassoni – P.M. (Parz.
Conf.) Izzo - Ric. S. V. - L’inadempimento ad un ordine di sospensione
emanato dall’organo di vigilanza a corredo della prescrizione per far cessare
un pericolo per la sicurezza e’ preclusivo della estinzione in via
amministrativa delle contravvenzioni.
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