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Commento a cura
di Gerardo Porreca.
Bari, 12 Sett - Nella sentenza della Corte di Cassazione in
esame, relativa ad un infortunio mortale sul lavoro avvenuto in una azienda, è
stata individuata una carenza di segnaletica e di informazione da parte del
datore
di lavoro ed è stata associata la carenza stessa al mancato rispetto delle
disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro in base alle quali i
rischi sui luoghi di lavoro devono essere ridotti al minimo possibile se non
proprio eliminati completamente. Nella circostanza dell’infortunio in esame, in
particolare, secondo la Corte suprema, si sarebbe potuto e si sarebbe dovuto
migliorare le modalità con cui andava segnalata la presenza di un lavoratore
nella zona dove lo stesso stava prestando la propria attività e che poteva
diventare una zona di pericolo per la sua incolumità.
Il caso
e le misure di sicurezza adottate
Il Tribunale ha condannato l’amministratore
unico di una società, ritenuto colpevole quale datore di lavoro dell’azienda
del delitto di omicidio colposo avvenuto in danno di un operaio dipendente, per
aver omesso di adottare efficienti sistemi di sicurezza atti a segnalare in
modo inequivoco la presenza di persone operanti all'interno di una tramoggia di
una vasca di immissione di materiale calcareo e per aver cagionata la morte di
detto operaio, che si era introdotto nel vano inferiore della vasca per
effettuarne lavori di pulizia, in conseguenza di una rovinosa caduta sul suo
corpo di pietre ed altro materiale versato dall'alto dai colleghi di lavoro
attraverso la bocca superiore. Dalle indagini era risultato, come riscontrato
anche dalle testimonianze dei colleghi di lavoro, che il lavoratore si era attenuto
alle procedure previste formalmente nel documento di sicurezza, elaborato da un
consulente esterno alla società, ove era prescritto che, al fine di effettuare
i lavori di pulitura della tramoggia, l'operaio addetto dovesse entrare dal
basso nella vasca ed ivi rimanervi fino a che non avesse esaurita l'attività
programmata.
L’infortunio mortale era stato dal
Tribunale collegato eziologicamente ad un sistema di sicurezza rudimentale ed
insufficiente non rispettoso del principio della
massima
riduzione dei rischi dettato dal D. Lgs. n. 626/1994 ed era stato addebitato
al datore di lavoro in quanto titolare della posizione di garanzia al quale
incombeva per legge l'obbligo di adottare le misure di sicurezza adeguate e più
idonee alla situazione concreta. La possibilità di adottare nella circostanza
delle misure di sicurezza più adeguate a prevenire un eventuale scarico di
materiale all'interno della bocca superiore della tramoggia, causa
dell’infortunio, era stata individuata dal Tribunale sulla scorta del parere
espresso al riguardo dal consulente tecnico del P.M. che aveva individuata la
necessità nella circostanza di apporre dei segnali luminosi e sonori certamente
più idonei ed efficaci di quanto non fosse il rudimentale sistema adottato consistente
nell'apposizione di due assi di legno sulla grata superiore della tramoggia. La
Corte di Appello alla quale si è rivolto successivamente l’imputato ha riformata
parzialmente la sentenza di primo grado sostituendo la pena detentiva inflitta
con quella pecuniaria con la revoca del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Il
ricorso alla Corte di Cassazione e le motivazioni
Avverso la decisione della Corte Territoriale il datore di lavoro
ha proposto ricorso per cassazione lamentando che i giudici di secondo grado non
avevano considerato che, con il rilascio con atto scritto di una delega al
"direttore di cava", il datore di lavoro aveva effettuato
legittimamente il definitivo e pieno passaggio delle funzioni in materia di
sicurezza a detto soggetto, qualificato e capace, conseguendo l'esonero da ogni
responsabilità per l'eventuale violazione degli obblighi imposti dalla legge in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’imputato si è lamentato,
altresì, che i giudici della Corte di Appello avevano individuata l’applicabilità
dell’apprestamento di un sistema di segnalazione acustica e visiva non sulla
base di una concreta dimostrazione tecnico-scientifica, eventualmente
acquisibile per mezzo di un supplemento di perizia, ma ricorrendo solamente al
concetto del fatto "notorio", e cioè sulla base che è prassi in uso
da tempo di utilizzare sistemi di segnalazione attivabili elettricamente o
elettronicamente.
L’imputato ha, altresì, contestata la ritenuta inidoneità del
sistema di prevenzione da lui adottato in quanto sarebbe stata trascurata la
circostanza che lo stesso sistema prevedeva, oltre alla collocazione di due
assi di legno al fine di indicare che erano in corso lavori all'interno della
vasca, anche l'ulteriore presidio consistente nella obbligatoria partecipazione
alle operazioni di due operai, al fine di ottenere un duplice livello di
attenzione, nell'evenienza di occasionali cali di prudenza da parte di uno di
essi. Secondo il datore di lavoro, inoltre, nell’accaduto si era verificato un
comportamento
abnorme ed imprevedibile dell’infortunato allorquando ha omesso di collocare
delle assi di legno sulla tramoggia e non ha atteso l’arrivo del secondo
operaio.
Le decisioni della Corte di Cassazione
in esito al ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato ed ha
condiviso le decisioni assunte dalla Corte di Appello la quale aveva incentrato
la propria attenzione sulla possibilità rilevata dal consulente del P.M. di
ridurre al massimo i rischi di
caduta
dall'alto di materiale pietroso con l'adozione, con costi esigui, di
sistemi elettronici di rilevazione della presenza di operai all'interno della
tramoggia e di segnalazione luminosa ed acustica all'esterno, essendo tale
tipologia di sistemi, connotati da caratteristiche tecniche di semplice
installazione e di diffusa e sperimentata applicazione da tempo in vari settori
di impiego, idonea tecnicamente a prevenire, nel modo più efficace, anche
eventuali disattenzioni o imprudenze dei lavoratori addetti, come l’infortunato,
alla pulizia all'interno della tramoggia.
La Corte di Cassazione ha condiviso altresì il principio
richiamato dai giudici di merito secondo il quale “
tra i destinatari ture proprio delle norme dettate in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955, è compreso, primo tra altri, il datore di lavoro e
che tra gli oneri e le responsabilità, a quest'ultimo incombenti in materia di
sicurezza del lavoro, è compreso quello di non discostarsi dall'obbligo della
massima riduzione dei rischi nell'ambiente di lavoro dettato dal Decreto
Legislativo n. 626 del 1994: a meno che, da parte del titolare dell'impresa,
sia avvenuta, non soltanto la nomina nel ruolo di garante delle misure di
sicurezza di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla
stessa di tutti i compiti di natura tecnica, con le più' ampie facoltà di
iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni,
con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità penale del
datore di lavoro”, cosa che nella circostanza non è stato riscontrato in
quanto il documento di delega al “direttore di cava” prodotto dalla difesa non
era utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità,
trattandosi di
delega
limitata all'esecuzione delle misure di sicurezza e all'attività di
sorveglianza circa il loro rispetto, e non certamente estesa anche
all'osservanza dell'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle
misure di prevenzione da adottare all'interno dell'azienda.
“Vero è che il datore di
lavoro”, ha proseguito la suprema Corte, “ai sensi del disposto di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994,
articolo 4, comma 4, lettera a), può designare un responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e che i compiti di detto responsabile sono
dettagliatamente elencati nel successivo articolo 9 e, tra essi, rientra
l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di
prevenzione da adottare. Ma è, tuttavia, indubbio che, nel fare ciò, il
responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è
persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché
l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente
le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile
del servizio, fa capo al datore di lavoro in base al cit. Decreto Legislativo,
articolo 4, commi 1, 2 e 6”.
In merito alle funzioni del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione la Sez. IV ha ribadito e confermato a tal punto quanto
più volte in passato sostenuto dalla stessa Corte di Cassazione e cioè che “
Il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente
del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue
elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore
dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro
che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali
negligenze del primo è chiamato comunque a rispondere”.
Privo di fondamento giuridico è stato inoltre ritenuto dalla
suprema Corte l'assunto del ricorrente secondo il quale la delega affidata al
"direttore di cava" sarebbe valsa giuridicamente anche a sostituire
il datore di lavoro nel compito di decidere se e quali
misure
di sicurezza dovevano essere adottate nell'ambito aziendale e, quindi,
potesse, di per sé, rendere esente da responsabilità il datore di lavoro, a
parte la circostanza che a carico dello stesso era in corso un procedimento
penale parallelo con il quale questi è stato chiamato a rispondere di concorso
colposo nella produzione del medesimo evento infortunistico anche se per comportamenti
omissivi del tutto differenti rispetto a quelli accertati e contestati a carico
del datore di lavoro.
In merito alla inadeguatezza del sistema di prevenzione adottato
in concreto per evitare infortuni nel corso degli interventi di pulizia da
eseguirsi all'interno della tramoggia e della necessità di ricorrere a più
idonei sistemi di prevenzione la suprema Corte ha ritenuta persuasiva e congrua
la motivazione esposta dai giudici di merito per dimostrare l'insufficiente
efficacia, ai fini della prevenzione del pericolo per l'incolumità dell'operaio
impegnato in lavori di pulizia all'interno della tramoggia, del sistema
adottato in concreto dal datore di lavoro, considerato che l'apposizione di due
assi di legno sulla grata superiore della tramoggia, oltre a non recingere di
fatto l'intero margine della vasca, costituiva un ostacolo di scarsa
consistenza, potendo le assi essere rimosse da urti accidentali o da altri
agenti esterni, come in effetti è avvenuto.
La soluzione alternativa, proposta dai giudici di merito, del
ricorso a sistemi di segnalazione luminosi ed acustici non è stata, inoltre,
ritenuta dalla suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa
del ricorrente, come una sorta di escamotage non suffragato da studi
scientificamente validi posto che detta soluzione è stata, a ragion veduta,
mutuata dal parere tecnico espresso sul punto dal consulente del P.M. ed “essendo evidente il minore margine di
rischio assicurato da un sistema, immune da condizionamenti esterni, come
quello proposto di rilevazione elettronica della presenza dell'operaio
all'interno della vasca e di segnalazione all'esterno mediante allarmi luminosi
od acustici”.
“I sistemi di rilevazione
della presenza di persone negli ambienti più disparati”, ha quindi
proseguito la Sez. IV, “(anche quelli ove
si svolgono attività produttive o, comunque, lavorative) mediante telecamere o
altre apparecchiature attivabili elettricamente o elettronicamente, sono di uso generalizzato e assicurano,
mediante allarmi luminosi od acustici, il controllo più efficace, sulla scorta
dell'’id quod plerumque accidit’, per impedire che quella presenza non sfugga
all'attenzione altrui, senza subire interferenze dalle eventuali condotte
disattente od imprudenti della stessa persona soggetta al controllo”.
La suprema Corte ha quindi concluso condividendo e ribadendo quanto
richiamato dalla Corte di appello e cioè che sussiste “l'obbligo giuridico, incombente sul datore di lavoro di ridurre al
massimo possibile il rischio connesso ad aspetti delle attività aziendali foriere
di pericolo per la salute dei lavoratori dipendenti”.