Per approfondire questo
aspetto ci occupiamo dei
documenti
e
schede
relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - aggiornati al
Decreto
legislativo
81/2008 – presenti sul sito dell’
Azienda
Ospedaliera S.Orsola Malpighi di
Bologna.
In particolare della “
Scheda tecnica n° 26: scale
fisse a
pioli” curata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda
ospedaliero-universitaria bolognese.
Le
scale
fisse a pioli sono spesso utilizzate per l’accesso ai luoghi di lavoro
sopraelevati o in profondità: ad esempio
gru,
serbatoi, tralicci, ciminiere,
silos,
pozzi.
Generalmente le scale sono verticali, o comunque con una inclinazione
non
inferiore ai 75°, e sono costituite da “una serie di pioli fissati a due montanti o
direttamente
murati sulla parete”.
Vediamo brevemente i
principali rischi.
È evidente che l’utilizzo di queste strutture comporta per i lavoratori
rischi
di caduta.
Rischi che possono essere determinati “da fattori legati
all’utilizzatore
stesso (malore, stanchezza, manovra errata) oppure alla scala e alle sue
condizioni
(cattiva installazione o manutenzione, presenza di sostanze che rendono
scivolosi i pioli come grasso o ghiaccio)”.
Per rendere più sicure le
scale
un
parapetto
normale è spesso inefficace, mentre sono più efficaci le gabbie
metalliche di
protezione.
Vediamo alcune delle
indicazioni di
prevenzione riportate dal documento:
- “di norma ogni tratta di scala a pioli non deve essere utilizzata da
più di
una persona contemporaneamente, qualora particolari esigenze e le
caratteristiche della scala lo consentano é opportuno che la distanza
fra le
persone non sia mai inferiore ai 3 m”;
- “gli utilizzatori non possono trasportare carichi pesanti o
ingombranti e
devono avere le mani libere, che devono essere posizionate sui pioli e
non sui
montanti al fine di garantire una più solida presa”;
- laddove “non sia possibile provvedere
all’installazione di gabbie di protezione devono essere adottate
misure
alternative atte ad impedire la caduta delle persone per un tratto
superiore ad un metro”.
Segnalando che il documento, che vi invitiamo a visionare, si sofferma
anche
sulle caratteristiche costruttive delle scale, ricordiamo che la
norma legislativa che stabilisce i
requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni delle scale fisse a
pioli
è l’art. 113 del D.Lgs. 81/2008.
|
Articolo 113 – Scale
(…)
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75
gradi,
devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai
ripiani, di
una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso
l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare
da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri
dalla
parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando
l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o
presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in
luogo
della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta
delle
persone per un tratto superiore ad un metro.
(…) |