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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 11 - numero 2286 di venerdì 20 novembre 2009
Responsabilita' congiunte: la tutela dei lavoratori negli appalti La sicurezza sul lavoro nella nuova nozione di appalto: le tecniche di tutela dei lavoratori e le responsabilità solidali delle imprese, gli obblighi del committente e delle società appaltatrici. Come viene individuato il datore di lavoro?
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PuntroSicuro ha più volte presentato ai propri lettori i Working Papers
del Centro
Studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona”, documenti che si
occupano di tematiche relative al diritto e alla politica sociale comunitaria, al
diritto del lavoro, alle relazioni industriali, al mercato del lavoro, …
In particolare oggi segnaliamo il contributo di Luisa Corazza “La
nuova nozione di appalto nel sistema delle tecniche di tutela del lavoratore”,
un contributo che prende spunto dall’intervento svolto al convegno “La nuova nozione di appalto” (Milano,
15 ottobre 2007) di cui costituisce una rielaborazione aggiornata.
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Il Working Paper ricorda che negli ultimi venti anni, nel tentativo di
“inseguire le vorticose trasformazioni del tessuto produttivo”, la disciplina
del decentramento della produzione è stata teatro di “incisive riforme che
hanno riscritto l'apparato di regole applicabili all'utilizzo del lavoro nelle
ipotesi di segmentazione delle attività
imprenditoriali”.
L’autrice propone inoltre una valutazione della portata della nuova nozione di appalto,
come si è configurata nel tempo anche in relazione al D.Lgs. 276/2003, sul
piano delle tecniche di tutela messe in campo dal legislatore.
Infatti “il legislatore del 2003 non si è limitato a riformulare le precedenti
tecniche di tutela in chiave ‘leggera’, valorizzando, cioè, gli aspetti
immateriali del capitale dell’impresa”, ma ha anche messo in campo “un nuovo
sistema di rimedi, incentrato non più sulla saldatura tra rapporto di lavoro e
organizzazione produttiva, quanto piuttosto sull’affiancamento di entrambi gli
imprenditori coinvolti nel decentramento rispetto ad obblighi e responsabilità
del datore di lavoro”. Insomma “da un
modello di tutela ‘accentrato’ sull’impresa che risultava essere la vera
datrice di lavoro si è passati ad un modello di tutela basato sulle
responsabilità congiunte di più imprese”.
Nel tempo anche “l’ambito delle responsabilità congiunte dei due imprenditori
coinvolti negli appalti è stato notevolmente rafforzato sul versante della
sicurezza sul lavoro”: ad esempio si è “preso atto della necessità di
modificare le tutele prevenzionistiche, spostando il sistema normativo da una
prospettiva strettamente sanzionatoria-repressiva” ad una prospettiva “incentivante”.
La legge n. 296/2006 e la legge n. 3 agosto 2007, n. 123 “hanno infatti
ampliato gli obblighi di prevenzione del committente che all’interno della
propria azienda abbia affidato lavori in appalto, coinvolgendo quest’ultimo nel
sistema
di responsabilità, secondo lo schema
che oggi è riassunto dall’art. 26 D.
Lgs. n. 81/2008”.
Il Working Paper, che si interroga anche sul significato di un intervento in
materia delle Sezioni Unite della Cassazione, conclude le sue riflessioni
indicando che forse non ci si deve interrogare sul fatto “se sia rinvenibile,
nel nuovo panorama normativo, una diversa nozione di appalto, quanto,
piuttosto, se la riforma della disciplina del decentramento produttivo non
abbia prodotto un più profondo impatto sistematico, incidendo sullo stesso concetto di datore di lavoro”.
Infatti, a fronte del passaggio “da un sistema imperniato sull’accentramento
delle responsabilità in capo al vero datore
di lavoro ad un sistema incentrato sulla responsabilità
solidale delle imprese coinvolte nell’operazione di decentramento”, anche
gli elementi fondanti il concetto di datore
di lavoro richiedono un ripensamento.
Si ricorda inoltre che “l’espansione del ruolo del committente
rispetto alle responsabilità per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori dell’appaltatore ha indotto il legislatore, nell’elaborare il Testo
unico sulla sicurezza sul lavoro, a dedicare agli obblighi del datore
di lavoro connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
un apposito articolo” (art.
26, D. Lgs. 81/2008).
E dunque alla luce delle più recenti riforme si afferma che “nella
determinazione del concetto di datore di lavoro l’enfasi si sposta dalla
centralità dell’utilizzazione del lavoro alla valorizzazione della condivisione
delle responsabilità”
e che “l’ordinamento sembra avviato in via definitiva verso questa nuova
prospettiva”, prospettiva che non è comunque esente da alcune lacune che
l’autrice individua e segnala nel suo articolo.
L’indice del documento:
1. Il cammino delle regole del decentramento produttivo: l’impresa
“smaterializzata”.
2. Segue: la legalizzazione della fornitura di manodopera e l’imporsi del
fenomeno delle esternalizzazioni
3. Siamo di fronte ad una nuova nozione di appalto? Rivoluzioni e conservazioni
della nuova disciplina.
4. La svolta rimediale della riforma del 2003: dalla ricerca del “vero” datore
di lavoro alla condivisione delle responsabilità datoriali.
5. L’intervento delle Sezioni Unite del 2006: una battuta di arresto per la
prospettiva delle responsabilità congiunte?
6. L’impatto sistematico della nuova disciplina dell’appalto: verso un diverso
concetto di datore di lavoro.
Luisa Corazza, “La
nuova nozione di appalto nel sistema delle tecniche di tutela del lavoratore”,
WP Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona” IT – 93/2009
(formato PDF, 152 kB).
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