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Il congresso, dal titolo “
La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e
sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa”, si è tenuto a Roma
dal primo al quattro dicembre 2010 e ha trattato diversi temi con l’obiettivo di
integrare l’attività del
medico
competente nelle imprese venendo incontro sia alle esigenze di tutela dei
lavoratori che alle esigenze dell'attività d'impresa.
In “Le alterazioni
oculari da esposizione a luce blu”, a cura di B. Piccoli, R. Fasciani e S.
Orsini, si ricorda che la luce blu
“rappresenta un rilevante fattore di rischio per i fotorecettori retinici, in
particolare quelli foveali, essendo in grado di accelerare in modo
significativo il processo del ciclo visivo (ciclo di Wald), con produzione di
maggiori quantità di sostanze ossidanti (Reactive Oxygen Species, ROS), di
sostanze tossiche (A2E) e di cataboliti (lipofuscina)”.
In ambito lavorativo l’esposizione alla luce blu può, ad
esempio, essere originata dalla
saldatura
o dalle lampade ad alogenuri metallici (da non confondersi con le lampade
alogene).
Dopo averne specificato i criteri di impostazione, l’autore
riporta un esempio di prima proposta di sorveglianza
sanitaria:
- visita oftalmica generale (anamnesi, esame obiettivo di
annessi, segmento anteriore e posteriore);
- acuità visiva e rifrazione;
- oftalmoscopia (in midriasi), con foto del fundus in
autofluorescenza;
- esame della retina mediante Ocular Computerized Tomography
(OCT);
- valutazione funzionale mediante griglia di Amsler;
- test per l’esame del contrasto”.
Sempre dedicata alla
luce blu, la relazione “Misure e
valutazione del rischio da luce blu” di S. Orsini, M. Possenti, P.
Zambelli, B. Piccoli.
In questo caso viene indicato che “la diffusione di lampade a scarica rivestite di materiale
fluorescente sposta lo spettro di emissione verso temperature di colore
correlate (TCC) di circa 5000-6500 K (Kelvin, unità di misura della temperatura
termodinamica, ndr) con un aumento della quota di blu emesso che varia dall’8- 22% in funzione delle caratteristiche
delle sorgenti”.
E queste lampade – “per la loro alta efficienza, ottima resa
di colore e durata” - sono grandemente usate nelle applicazioni all’aperto e all’interno di
centri commerciali.
Nella relazione vengono indicati i parametri e la
strumentazione per la
valutazione del
rischio da luce blu in relazione ai limiti indicati nel
Decreto
legislativo 81/2008, titolo VIII - capo V e successive integrazioni.
Si ricorda, tuttavia, che “risulta pero sempre problematico
valutare i tempi di esposizione in situazioni in cui l’operatore svolge compiti che non prevedono la diretta
esposizione alle sorgenti, ma
per i quali l’illuminazione è
requisito necessario per l’attività”.
In queste situazioni, “che costituiscono la netta
maggioranza delle tipologie lavorative, potrebbe essere utile l’impiego di dosimetri per la luce blu”.
Si rimane in tema di
valutazione
nella relazione “
La valutazione
dell’esposizione occupazionale a breve termine per la radiazione UV e IR”
di M. Borra.
Dopo aver sottolineato che il 26 aprile 2010 è entrato in
vigore il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, relativo alla “Protezione
dei lavoratori dai rischi di esposizione a
radiazioni
ottiche artificiali” (
ROA),
il relatore ricorda che il Capo V e la sua applicazione, tuttavia, presentano
“delle difficoltà sia per gli aspetti relativi alla comprensione delle
grandezze fisiche e dei valori limite riportati nell’Allegato XXXVII, che per
le modalità operative correlate all’effettuazione e all’interpretazione delle
misure”. In particolare per “l’esposizione retinica alla
radiazione
infrarossa IRA (da 780 a 1400 nm) non completamente compresa nel range di
sensibilità della maggioranza degli spettro radiometri che non superano i 1100
nm” (nanometri, unità di misura corrispondente a un milionesimo di millimetro,
ndr).
Inoltre la “necessità di integrare con metodi numerici la
misura implica, per la figura del valutatore, il possesso di una preparazione
ed un curriculum certamente adeguato”.
In “La protezione dei
lavoratori dagli effetti a lungo termine della radiazione ultravioletta”,
di A. Polichetti, si ricorda che
“esposizioni prolungate alla radiazione ultravioletta (UV), anche a livelli
inferiori a quelli necessari per l’induzione degli effetti a breve termine
connessi ad esposizioni acute, sono potenzialmente in grado di causare danni a
lungo termine sugli organi più esposti, quando non adeguatamente protetti,
quali la cute e gli occhi”.
E i rischi a lungo termine “sono connessi in generale
all’esposizione complessiva ricevuta dal soggetto, come per esempio nel caso
del carcinoma cutaneo spinocellulare, mentre nel caso del melanoma cutaneo
maligno il rischio sembra essere associato al numero di episodi di intensa
esposizione, soprattutto se occorsi in età giovanile, accompagnati da eritema
ed ustioni”.
Riguardo alla protezione dei lavoratori, una
valutazione dei rischi a lungo termine
deve necessariamente “tenere conto di tutte le sorgenti di esposizione, sia
quella naturale rappresentata dal sole, sia le
sorgenti
artificiali come quelle di varia tipologia utilizzate nei luoghi di
lavoro”.
La relazione sottolinea poi che il rispetto dei limiti di esposizione, fissati dal D.Lgs. 81/2008 per
la protezione dei lavoratori nei confronti della radiazione UV emessa da
sorgenti artificiali, “non previene totalmente il rischio di effetti a lungo
termine indotti dall’esposizione cronica, quali la fotocancerogenesi cutanea,
il fotoinvecchiamento cutaneo e i danni oculari da esposizione cronica, per i
quali non sono state determinate soglie di induzione”.
Tuttavia la limitazione delle esposizioni “al di sotto delle
soglie di induzione degli effetti acuti” contribuisce a ridurre la dose che il
lavoratore esposto accumula durante la sua vita lavorativa, e riduce la
probabilità o la gravità degli effetti a lungo termine.
Altre
misure per
prevenire i danni a lungo termine della
radiazione
UV consistono “nell’evitare le esposizioni indebite di lavoratori non
direttamente coinvolti nella particolare attività lavorativa che utilizza
sorgenti di radiazioni UV artificiali, e nel ridurre le esposizioni al più
basso livello possibile”. Accanto a queste misure di prevenzione primaria,
“possono risultare utili interventi mirati di
sorveglianza
sanitaria”.
Si indica, infine, che il D.Lgs. 81/2008 “prevede
l’applicazione dei limiti di esposizione, ed altre misure specifiche di
protezione, relativi alla radiazione UV, unicamente nel caso delle
sorgenti
artificiali, lasciando un
vuoto
nell’impianto normativo”.
Dei rischi di un’altra tipologia di radiazione si parla
nella relazione di A. Tomaselli dal titolo “La valutazione dell’esposizione occupazionale alla radiazione LASER”.
Sappiamo che la
radiazione
laser,
radiazione
ottica coerente, è in grado di danneggiare il tessuto biologico e, in
particolare, “gli organi più a rischio sono la
cute
e l’occhio, come accade per la radiazione ottica incoerente, con l’aggravante
che anche una modesta quantità di energia può produrre danni locali immediati e
irreversibili”.
L’autore ricorda che i dispositivi laser sono classificati
in base alla loro pericolosità e la classificazione di rischio è “determinata
in base al livello di radiazione accessibile nella modalità di funzionamento
più pericolosa, pertanto la classificazione, obbligo del costruttore, non è
sufficiente per
valutare
il rischio dell’effettiva esposizione”.
Sono due le macro
aree di lavoro che implicano la valutazione all’esposizione laser: l’area
dello sviluppo delle sorgenti laser in sé (in questo caso “il rischio è legato
alla mansione e può essere abbattuto solo mettendo in atto procedure di lavoro
collaudate”) e l’area dell’impiego di laser o sistemi laser.
La
valutazione
dell’esposizione “implica in particolare che venga calcolata, stimata o
misurata, per ogni possibile modalità di funzionamento, la
Distanza Nominale di Rischio Oculare, che rappresenta la distanza
dalla macchina laser entro la quale
l’esposizione è sicuramente pericolosa e che pertanto implica la scelta di
opportuni mezzi di controllo dei rischi, tra cui in particolare i
DPI”.
Si indica poi che l’esposizione alla radiazione laser, diretta o riflessa,
avviene “in zone molto confinate che possono essere identificate sia applicando
la teoria di propagazione dei fasci coerenti, sia misurando opportunamente il
livello di radiazione emesso. Le modalità di misura e calcolo di tali livelli
di radiazione sono oggetto della Normativa Tecnica di settore, mentre i Valori
Limite di Esposizione sono riportati nell’Allegato XXXVII - Parte II
(radiazioni laser) del Dlgs. 81/2008”.
Infine qualche breve riferimento alle responsabilità in
merito alla legislazione vigente nella relazione di R. Guariniello, “Obblighi e responsabilità in tema di
esposizione professionale alle Radiazioni Ottiche Artificiali”.
Al di là dell’entrata in vigore delle disposizioni del Capo
V del Titolo VIII del D.Lgs n. 81/2008, il magistrato evidenzia che “le
radiazioni ottiche artificiali, al pari degli altri agenti fisici
rumore,
vibrazioni,
campi elettromagnetici, sono oggetto delle disposizioni generali dettate dal
Capo I del titolo VIII, entrato in vigore sin dal 15/8/2008”.
In particolare viene sottolineato l’art. 182 del Testo
Unico, in forza del quale (comma 1) tenuto
conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il
rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono
eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti
dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di
prevenzione contenuti nel presente decreto. Obbligo, questo, “distinto e
autonomo rispetto all’obbligo contemplato dall’art. 182, comma 2, D.Lgs n
81/2008 di non esporre, in alcun caso, i lavoratori a valori superiori ai
valori limite di esposizione definiti quanto alle radiazioni ottiche
artificiali dall’art. 215 D.Lgs n. 81/2008”.
“
L’esposizione
a radiazioni ottiche artificiali: rischi, danni e legislazione”, raccolta
di relazioni di B. Piccoli, R. Fasciani, S. Orsini, M. Possenti, P. Zambelli,
M. Borra, A. Polichetti, A. Tomaselli, R. Guariniello che si sono tenute al che
si sono tenute al 73° Congresso Nazionale SIMLII “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la
tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa”, pubblicate in
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXII
n°4/suppl.1, ottobre/dicembre 2010 (formato PDF, 47 kB).
Tiziano Menduto