che ha portato a definire il SINP nell’ambito del D.lgs. 81/2008,
percorso che
si è avvalso del “lavoro congiunto che INAIL, ISPESL, Regioni e Province
autonome hanno avviato nel 2002 attraverso la sottoscrizione di un
protocollo
d’intesa, rinnovato nel 2007 anche con la partecipazione del Ministero
della
Salute e del Ministero del Lavoro, condividendo l’esigenza fondamentale
di disporre
di un sistema informativo integrato per la prevenzione nei luoghi di
lavoro”.
Prima di questi protocolli erano già “presenti in
alcune Regioni ed ASL sistemi informativi territoriali”, ma non omogenei
tra
loro, o sistemi informativi nazionali non specificamente orientati alla
prevenzione. Inoltre i dati nazionali degli archivi assicurativi
dell’INAIL
“non sempre raggiungevano l’obiettivo di un effettivo ed efficace
utilizzo da
parte dei soggetti destinatari, in particolare i Servizi di prevenzione
delle
Asl”.
A partire dal protocollo sottoscritto nel 2002 “ad ogni Regione e
Provincia
autonoma e ad ogni ASL, oltre che ad ogni Direzione regionale e Sede
territoriale dell’INAIL e all’ISPESL viene fornita annualmente una
base dati - costituita dalle informazioni
registrate dall’INAIL - contenente diversi archivi: l'anagrafe delle
imprese,
integrata fino al 2006 con l’anagrafe delle aziende ISPESL, gli
eventi
infortunistici e le patologie da lavoro”.
La collaborazione tra tutti i soggetti che hanno aderito al protocollo
del 2002
si è estesa poi al
sistema di
sorveglianza degli infortuni mortali e gravi “avviato nel 2004
dall’ISPESL
insieme alle Regioni ed al’INAIL su finanziamento del Ministero della
Salute,
costituito essenzialmente sulla base delle inchieste infortuni condotte
dai
Servizi di prevenzione delle ASL e finalizzato alla descrizione della
dinamica
infortunistica ed all’approfondimento delle sue cause”.
Sistema
di
sorveglianza che, come sanno bene i lettori della nostra rubrica
“Imparare dagli errori”, si è “concretizzato in un archivio nazionale
gestito
dall’ISPESL ed accessibile, a diversi livelli, attraverso un
sito
web specificamente dedicato per il ritorno delle informazioni”.
Dunque i flussi informativi ed il sistema di sorveglianza degli mortali e
gravi
costituiscono, di fatto, i
principali
tasselli del SINP, almeno per come si sta definendo il
decreto
ministeriale che, “in base al comma 4 del citato art. 8, dovrà
definirne le
regole tecniche per la realizzazione ed il suo funzionamento”.
L’autore ricorda che la
bozza del
decreto ministeriale riporta articoli dedicati a:
-
finalità ed ambito di applicazione:
il decreto definisce “gli standard dei dati del SINP, le regole tecniche
per la
trasmissione informatica dei dati dagli enti, le regole per il
trattamento
dei
dati, le regole per il monitoraggio della produzione delle
informazioni
contenute in SINP”;
-
contenuti del SINP: il SINP
“contiene i dati messi a disposizione dagli enti”;
-
Commissione tecnica per il
coordinamento del SINP: commissione operativa presso l’Inail e
costituita
da 9 componenti.
Questa Commissione:
- “verifica l’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del
SINP, in
funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione
delle
politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, in stretto raccordo con il
Comitato di cui all’art. 5 del D.lgs. 81/2008;
- svolge
attività di supporto per l’identificazione delle esigenze, anche di
informazione
statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP;
- propone
l’aggiornamento delle informazioni contenute nel SINP”.
Malgrado l’evidente ricchezza di contenuti informativi, il documento
riporta
anche alcune
criticità relative agli
archivi disponibili e “legate alle fonti stesse dei dati, per lo più di
natura
assicurativa”.
Ad esempio nei
flussi
informativi “i problemi di accentramento contributivo possono
portare a
distorsioni nel calcolo degli indicatori di sintesi; gli addetti esposti
sono
stimati piuttosto che effettivamente conteggiati, tra l’altro non
contemplando
gli apprendisti, gli interinali, ed i settori del cosiddetto conto stato
ed
agricoltura; le stesse stime degli addetti comportano l’impossibilità di
stratificare i dati per età, genere o altre variabili descrittive”.
Queste criticità potranno tuttavia “essere
superate
con l’avvio del SINP, che dovrebbe facilitare sia la disponibilità
dei dati
che la loro completezza, grazie anche al contributo ed all’integrazione
di
altre fonti informative”.
Dopo aver ricordato come si sia diffuso negli anni “l’utilizzo dei
flussi
informativi per la stesura di rapporti ed atlanti regionali su
infortuni
e
malattie
professionali e per l’individuazione di settori ed aziende a maggior
rischio su cui concentrare gli interventi di prevenzione”, l’intervento
si
conclude ricordando che il SINP deve evitare di restare “inquadrato
nell’ottica
di un sistema meramente informatico”.
Per evitare ciò “dovrebbe essere sviluppato in modo adeguato il
versante della comunicazione e dello
sviluppo degli strumenti di supporto all’utilizzo dei dati disponibili”.
Magari con tavoli tecnici che “possano approfondire e sviluppare le
possibilità
di impiego dei dati, tanto sul piano metodologico quanto sul piano della
restituzione delle informazioni, anche attraverso un rapporto nazionale
condiviso”.
Riguardo al tema della comunicazione l’articolo 8 “prevede la
partecipazione
delle Parti sociali al SINP, evidentemente nella consapevolezza che la
collaborazione tra Istituzioni e Parti sociali può risultare
fondamentale per
perseguire l’obiettivo della crescita della cultura della sicurezza”:
tale
collaborazione potrebbe realizzarsi attraverso un
Osservatorio
nazionale.
Un Osservatorio nazionale attivato per “definire priorità di
approfondimento
sulle cause e dinamiche degli
infortuni
sul
lavoro e sull’insorgenza di
malattie
professionali ai fini dei possibili interventi di prevenzione, per
produrre
ed aggiornare materiali e strumenti informativi e formativi, oltre che
per
progettare e realizzare iniziative ed azioni mirate sul territorio, a
supporto
diretto dei lavoratori e dei datori di lavoro”.
“
L’opportunità
del
sistema informativo nazionale per la prevenzione disegnato dal D.lgs.
81/2008”, di Giuseppe Campo (ISPESL, Dipartimento Processi
Organizzativi)
(formato PDF, 53 kB).