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Anno 11 - numero 2309 di lunedì 11 gennaio 2010
Processi per responsabilita' amministrativa: chi rappresenta l’azienda? L’Ente partecipa al procedimento penale con il rappresentante legale anche nel caso in cui questi sia l’imputato? I possibili conflitti di interesse tra persona giuridica e rappresentante legale secondo il D.Lgs. 231/01 e la Cassazione. Di A. Guardavilla.
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Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 28 ottobre 2009 n.
41398
Commento a cura di A. Guardavilla.
Con questa recente e interessante sentenza, la Suprema Corte si è pronunciata sui possibili profili di
conflitto di interesse tra il datore di lavoro rappresentante dell’ente e
l’ente stesso, allorché il regime contenuto nel decreto
231 venga applicato a seguito della condanna del datore di lavoro stesso.
In particolare, la pronuncia ha ad oggetto l’art. 39 del D.Lgs. n.
231/01 (“Rappresentanza dell’ente”) che prevede (al primo comma) che “l’ente
partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo
che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.”
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Nella fattispecie il ricorrente, rappresentante legale di una S.r.l. perseguito
per il reato di corruzione commesso nell’interesse della società a sua volta
indagata per la responsabilità amministrativa in conseguenza di tale reato,
chiede con il primo motivo di ricorso che “sia sollevata questione di
costituzionalità dell’art. 39 D.Lgs.
231/2001, in quanto” - a suo dire, tesi che sarà poi smentita dalla
Corte - “la norma non consente che la società indagata possa efficacemente
difendersi nel caso in cui il suo rappresentante legale sia indagato del reato
da cui può derivare la responsabilità della persona giuridica, dal momento che
non prevede alcun meccanismo procedurale in grado di ovviare alla situazione di
incompatibilità prevista dalla suddetta disposizione, in questo modo violando
l’art. 24 Cost. sul diritto di difesa, nonché gli artt. 3 e 111 Cost., in
relazione ai principi di uguaglianza e del giusto processo”.
Inoltre con il suo secondo motivo il ricorrente fa presente che l’art. 39
del D.Lgs. 231/01 si riferirebbe “alla qualifica di imputato e non di
indagato”, tesi che anche in questo caso non viene confermata dalla Suprema
Corte (v. oltre).
La Corte rigetta il ricorso sottolineando anzitutto che “l’eccezione di
costituzionalità sollevata dal ricorrente con il primo motivo è manifestamente
infondata, in quanto la situazione di incompatibilità cui si riferisce l’art.
39 d.lgs. cit. non determina alcuna violazione delle norme costituzionali
invocate nel ricorso” .
Nell’operare una ricognizione del contenuto e della ratio di tale norma,
la Cassazione precisa così che ai sensi dell’art. 39 su citato “la partecipazione
della persona giuridica al procedimento penale avviene attraverso il proprio
rappresentante legale, individuato in base alla disciplina contenuta nello
statuto o nell’atto costitutivo dell’ente, che designa l’organo - cioè la
persona fisica che ne è titolare - a cui spetta la competenza ad esternare la
volontà del soggetto collettivo”.
Ma tale “regola generale” subisce un’eccezione: infatti essa “viene
derogata quando il rappresentante legale risulta imputato del reato da cui
dipende l’illecito amministrativo attribuito all’ente, nel qual caso il citato
articolo pone un divieto assoluto per il rappresentante legale di rappresentare
l’ente nel procedimento penale, divieto funzionale ad evitare un evidente e
insanabile conflitto di interessi anche all’interno della stessa struttura
organizzativa della persona giuridica, potendo presumersi che le linee
difensive del soggetto collettivo e del suo rappresentante legale vengano a
collidere”.
La Corte fuga quindi ogni dubbio sulla legittimità costituzionale di tale
previsione, sottolineando che “tale situazione, così come prevista dall’art.
39 cit., non determina né la compromissione del diritto di difesa dell’ente
(art. 24), né costituisce violazione del principio di uguaglianza (art. 3
Cost.) ovvero del giusto processo (art. 111 Cost.)”.
Nella formulazione dell’art. 39, inoltre, “il legislatore italiano ha
compiuto una scelta diretta ad evitare forme di invadenza giudiziaria
all’interno dell’organizzazione della persona giuridica, rimettendo a
quest’ultima” – fermo restando il divieto predetto – “ogni decisione al
riguardo, nel rispetto della stessa struttura e degli organi del soggetto
collettivo” e quindi ha compiuto una
scelta diretta ad “evitare di imporre all’ente un rappresentante di nomina
esterna”.
A livello pratico, dunque, la previsione di tale divieto comporta per la
persona giuridica la possibilità di optare per almeno tre distinte soluzioni
(nessuna delle quali in grado di compromettere il diritto di difesa), ovvero:
1) la nomina di un nuovo rappresentante legale;
2) la nomina di un procuratore ad litem;
3) l’inerzia processuale, cioè la mancata adozione di alcun provvedimento
di sostituzione del rappresentante legale (con la conseguenza, in termini
processuali, che nell’udienza preliminare e nel giudizio l’ente sarà dichiarato
contumace ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 231/01 e che verrà quindi nominato un
difensore d’ufficio, restando così fuori dalla difesa solo gli atti difensivi
c.d. “personalissimi”).
Riguardo poi in particolare alla configurabilità
del conflitto di interessi, esso si concreta nella circostanza per cui “la
persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo
rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell'interesse di terzi
ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta
dei modelli
organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità
e facendola così ricadere sul solo rappresentante: è evidente in tali casi il
conflitto di interessi che si verificherebbe qualora l’ente fosse rappresentato
dallo stesso soggetto imputato del reato presupposto”.
Secondo la Corte, pertanto, “il divieto
di rappresentanza stabilito dall’art. 39 d.lgs. 231/2001 è assoluto, non
ammette deroghe in quanto è funzionale ad assicurare la piena garanzia del
diritto di difesa al soggetto collettivo imputato in un procedimento penale;
d’altra parte tale diritto risulterebbe del tutto compromesso se fosse ammessa
la possibilità che l’ente partecipasse al procedimento rappresentato da un
soggetto portatore di interessi configgenti da un punto di vista sostanziale e
processuale. Per questa ragione l’esistenza del “conflitto” è presunta iuris
et de iure dall’art. 39 cit. e la sua sussistenza non deve essere accertata in
concreto, con l’ulteriore conseguenza che non vi è alcun onere
motivazionale sul punto da parte del giudice, come invece sostiene il
ricorrente. Il divieto assoluto di rappresentanza scatta in presenza della
situazione contemplata dall’art. 39 cit., cioè quando il rappresentante legale
risulta essere imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo,
sicché il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto, senza che
sia richiesta una verifica circa un’effettiva situazione di incompatibilità”.
Inoltre, “il divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 cit. non può
che valere anche nell’ipotesi in cui il rappresentante dell’ente sia soltanto
indagato, in quanto la ratio della disposizione va individuata nella
necessità di evitare situazioni di conflitto di interesse con l’ente,
verificabili soprattutto nelle prime e delicate fasi delle indagini, “di
fondamentale importanza per le acquisizioni richieste per gli atti propulsivi del
procedimento” […]. D’altra parte, nel nostro sistema processuale le garanzie
previste a favore dell’imputato si estendono all’indagato e tale regola,
sancita dall’art. 61 c.p.p., trova applicazione anche nel processo a carico
dell’ente, attraverso la norma di chiusura di cui all’art. 34 Decreto
Legislativo 231/2001”.
E ancora, “così inteso il divieto di cui all’art. 39 Decreto Legislativo
231/2001 produce necessariamente conseguenze sul piano processuale, in quanto tutte
le attività svolte dal rappresentante “incompatibile” all’interno del
procedimento penale che riguarda l’ente devono essere considerate inefficaci. La
riprova di questa soluzione radicale è costituita dall’art. 43 comma 2 Decreto
Legislativo 231/2001, che individua l’unica eccezione al divieto di
rappresentanza, in quanto riconosce espressamente l’efficacia delle notifiche
eseguite mediante la consegna al legale rappresentante “anche se imputato del
reato da cui dipende l’illecito amministrativo”.
In tal senso, conclusivamente, “la semplice nomina del difensore di
fiducia dell’ente da parte del rappresentante legale “incompatibile” deve
considerarsi ricompresa nel divieto posto dall’art. 39 comma 1 Decreto
Legislativo 231/2001, in quanto realizzata da un soggetto che non è legittimato
a rappresentare l’ente, cioè ad esprimere la volontà del soggetto collettivo
nel procedimento che lo riguarda. Del resto la nomina del difensore non può
essere considerata un atto neutro, ma anzi è strettamente connessa alla
partecipazione nel processo, anche in considerazione dei maggiori poteri
rappresentativi che il difensore ha nel processo a carico dell'ente (art. 39
comma 4 Decreto Legislativo 231/2001), sicché è evidente come una tale
decisione possa apparire quanto meno “sospetta” qualora provenga da un soggetto
che la legge considera “incompetente” a rappresentare l’ente. Tra l’altro si
tratta di una scelta che determina l’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra
le parti, garantito anche dal segreto professionale, sicché l’atto di nomina
deve avere i caratteri di una libera determinazione dell’ente e non può essere
rimessa ad un soggetto che si trova in una situazione di conflitto di
interessi, presunta dalla legge in termini assoluti. Le preoccupazioni pratiche
rispetto alla necessità di far intervenire al più presto un difensore di
fiducia per tutelare la posizione dell’ente, ad esempio per impugnare
provvedimenti cautelari emessi a suo carico, sono recessive rispetto
all’esigenza di assicurare il pieno ed effettivo diritto di difesa all’ente
stesso, anche attraverso un atto di nomina del difensore che non appaia
inquinato da valutazioni estranee all’interesse della società coinvolta nel
processo. In queste ipotesi la nomina verrà effettuata da un diverso organo
della società, che potrà anche essere il nuovo rappresentante legale ovvero il
rappresentante ad processum, ma deve escludersi che il difensore possa essere
designato dal rappresentante in situazione di incompatibilità”.
Corte di Cassazione -
Sezione Sesta Penale - Sentenza n. 41398 del 28 ottobre 2009 - Presidente G. De
Roberto, Relatore G. Fidelbo - I motivi per
cui l’Ente non può essere rappresentato dal suo rappresentante legale quando
l’illecito amministrativo dipenda da un reato commesso proprio da quest’ultimo:
i possibili conflitti di interesse tra la persona giuridica e il suo
rappresentante legale.
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