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Una legge della Regione Veneto si occupa di prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale nei luoghi di lavoro. L’inviolabilità della dignità umana, la formazione, l’Osservatorio regionale e gli sportelli d’ascolto.
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Il mobbing,
come indicato in numerosi articoli che PuntoSicuro ha dedicato all’argomento, è
una delle cause principali delle patologie da stress
lavoro correlato, patologie che non sembrano destinate a ridursi.
Infatti proprio in questi ultimi anni sono in aumento molti dei fenomeni che
nei luoghi di lavoro producono disagio lavorativo, stress
psico-sociale e mobbing.
Di mobbing
e di rischi
psicosociali la Regione Veneto
si è già occupata producendo diversi
documenti. Torna a farlo con la recente approvazione della Legge Regionale 22
gennaio 2010, n. 8 “Prevenzione e
contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della
persona sul luogo del lavoro”.
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Nella relazione - che
ha accompagnato la
proposta di legge - si ricorda che se “la conoscenza sul fenomeno
mobbing è molto cresciuta in questi anni grazie anche
all’attivazione di sportelli al pubblico”, molto rimane da fare per
“sviluppare
l’attenzione sui nuovi fenomeni che colpiscono un numero crescente di
lavoratori”.
La relazione indica che il mobbing è “una forma di vessazione
psicologica che
viene esercitata sul luogo di lavoro attraverso attacchi o comportamenti
da
parte dei colleghi, dei datori di lavoro o dei superiori e si determina
quando
tali fatti si verificano in maniera sistematica, duratura ed intensa”
E sono tante le forme in cui può manifestarsi:
- marginalizzazione
dall’attività lavorativa;
- svuotamento di mansioni;
- mancata assegnazione di compiti lavorativi con inattività forzata;
- mancata assegnazione degli strumenti di lavoro;
- ripetuti trasferimenti ingiustificati;
- prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo
professionale posseduto;
- prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi che
acuiscono i
sensi di impotenza e di frustrazione;
- impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie;
- inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti
l’ordinaria attività di lavoro;
- esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative,
di
riqualificazione e aggiornamento professionale;
- esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo”.
Tra le altre cose - continua la relazione - il fenomeno è riscontrabile
in più
settori, ma “quello più colpito sembra essere proprio quello della pubblica amministrazione (70 per cento
dei casi)”.
Tale nuova normativa ha l’obiettivo “di accrescere la conoscenza del
fenomeno
delle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro”, di
“ridurne
l’incidenza e la frequenza” promuovendo “iniziative di prevenzione e
sostegno a
favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da
azioni e comportamenti
discriminatori
e vessatori protratti nel tempo anche alla luce della
recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 27 gennaio 2006
relativa
al rapporto Stato-Regioni in materia di vessazioni e abusi sul luogo di
lavoro”.
Veniamo a qualche estratto della Legge
appena approvata.
Intanto all’articolo 1 si “riconosce
l’inviolabilità della dignità umana
e il diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica, al
fine di
tutelare la persona nei luoghi di lavoro e in relazione all’attività
lavorativa
svolta”. Inoltre (comma 2) “tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale
rispetto
e considerazione della loro persona e a non essere, direttamente o
indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o di
trattamenti degradanti o umilianti”.
La finalità della legge, indicata
all’articolo 2 (e già in parte
raccolta nella relazione) è quella di promuovere e sostenere “azioni ed
iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare
l’insorgenza
e la diffusione di fenomeni di mobbing
e di stress
psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o
vessatori
correlati all’attività lavorativa promuovendo corretti stili di vita”.
La legge prevede anche una specifica formazione
(articolo 3) sul fenomeno del mobbing
e sullo stress
psico-sociale correlati all’attività lavorativa rivolta
prioritariamente ai
seguenti soggetti:
- “medici di medicina generale;
- operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro
(SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS;
- operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul
disagio
lavorativo e sullo stress
psico-sociale nei luoghi di lavoro”;
- “componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari
opportunità
e sul fenomeno del mobbing”.
Verranno anche promosse campagna
informative, studi e ricerche, strumenti permanenti di
documentazione e
informazione e eventuali corsi post-laurea nelle discipline specifiche
oggetto
della legge.
L’articolo 5 istituisce invece l’Osservatorio
regionale sul mobbing, disagio
lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro con i
seguenti
compiti:
- “formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed
interventi
di cui alla presente legge;
- svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, e
si
raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le
aziende
ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle
finalità
della presente legge;
- si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing
o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di
lavoro;
- realizza il monitoraggio e le analisi
del fenomeno del mobbing e dello stress
psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche avvalendosi degli enti
strumentali della Regione del Veneto, delle aziende ULSS, dei centri di
ascolto, e delle associazioni, pubbliche e private, competenti in
materia;
- promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di
informazione in
raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;
- promuove protocolli d’intesa e collaborazioni con gli organismi di
vigilanza,
al fine di contrastare il fenomeno del mobbing e dello stress
psico-sociale
nei luoghi di lavoro, anche nell’ambito dello svolgimento
delle loro attività istituzionali;
- si collega con l’Osservatorio Nazionale Mobbing istituito presso
l'Università
La Sapienza di Roma e con gli altri osservatori istituiti da altre
regioni,
enti ed istituzioni”.
Infine (articolo 6 e 7) le aziende ULSS
istituiscono nell’ambito
della propria organizzazione amministrativa:
- “appositi sportelli di assistenza ed
ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress
psico-sociale
nei luoghi di lavoro” con il compito di fornire ai lavoratori
informazioni ed
indicazioni su diritti, strumenti di tutela e strutture di supporto;
- “un centro di riferimento per il
benessere organizzativo nei luoghi di lavoro” (accertamento dello
stato di
disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore, individuazione delle
eventuali misure di tutela, …).