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Nuova Direttiva Macchine: le modifiche agli allegati
Una circolare di Confindustria presenta le novità principali della nuova Direttiva Macchine: gli allegati.
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Per
illustrare le novità introdotte dal D.Lgs.
17/2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e
che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, Confindustria - Area
Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali - ha pubblicato una circolare
che presenta le novità di maggior rilievo.
Rimandiamo alla lettura dell’intero documento per tutte le modifiche
alla nuova Direttiva Macchine, di cui abbiamo già parlato in precedenti articoli di PuntoSicuro, e ci soffermiamo ora sulle modifiche agli
allegati.
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"ALLEGATO
I (Requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla
costruzione delle macchine). Numerose le modifiche presenti in questo allegato, rispetto
all’allegato I
del DPR 459/96, a partire dal titolo, che si riferisce solo alle
macchine (e
non alle quasi-macchine) e non più esplicitamente ai componenti
di
sicurezza (come nel DPR 459/96), ed alla estensione e più puntuale
definizione dei “requisiti essenziali di sicurezza” (RES).
In particolare, nei principi generali si mette in evidenza l’importanza
della valutazione dei rischi della macchina,
sia al fine di stabilire i RES, sia per poterne utilizzare le evidenze
già in
fase di progettazione e costruzione.
Vengono introdotte nuove definizioni relative, tra l’altro, ai concetti
di
pericolo, rischio, riparo, dispositivo di protezione, uso previsto, etc…
Si tratta di definizioni non completamente rispondenti a quelle del Dlgs
81/2008 e valide solo ai fini del Dlgs 17/2010.
L’allegato riserva un paragrafo specifico al tema dell’ergonomia:
diventa essenziale prevedere condizioni di utilizzo
delle macchine che riducano al minimo il disagio, la fatica e le
tensioni
psichiche e fisiche dell’operatore.
A questo fine, bisognerà tenere conto, ad esempio, dello spazio in cui
opera
l’operatore e del ritmo di lavoro.
Importanti sono anche le novità relative alle “istruzioni”
(punto 1.7.4) che devono accompagnare la macchina,
notevolmente ampliate ed approfondite rispetto al DPR 459/96.
Di particolare rilevanza la lettera c) del punto 1.7.4.1, secondo cui
“il
contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto
della
macchina, ma deve tener conto anche dell’uso
scorretto
ragionevolmente prevedibile”.
Tra i contenuti delle istruzioni (punto 1.7.4.2) rientrano anche le
informazioni in merito ai rischi residui che permangono nonostante le
misure di
protezione adottate, le istruzioni sulle misure di protezione da
adottare,
inclusi eventuali dispositivi di protezione individuale da fornire ed i
metodi
operativi da rispettare in caso di infortunio o avaria.
Nello stesso punto viene, inoltre, data grande rilevanza agli interventi
di manutenzione.
Nelle istruzioni, infatti, devono essere descritte le operazioni di
regolare
manutenzione da effettuare e le misure di manutenzione preventiva.
Devono
essere inoltre esplicitate le istruzioni per effettuare in sicurezza la
regolazione e la manutenzione (il DPR 459/96 faceva riferimento alla
regolazione,
manutenzione e riparazione), ivi incluse le misure di protezione da
prendere e
le specifiche dei pezzi di ricambio se incidono sulla salute e sicurezza
degli
operatori.
Anche l’applicazione del paragrafo relativo ai posti di lavoro (3.2.1)
ed ai
sedili (3.2.2) viene esteso a tutte le macchine (nel DPR 459/96 erano
parzialmente riportati gli stessi concetti ma solo con riferimento alle
macchine mobili).
ALLEGATO II (Dichiarazioni) L’allegato è suddiviso in due sezioni: la parte A) si riferisce alle
macchine
e descrive la procedura per la redazione della dichiarazione di
conformità; la
parte B) si riferisce alle quasi-macchine e descrive la procedura per la
relativa dichiarazione di incorporazione.
Non è più prevista la specifica dichiarazione di conformità per i
componenti di
sicurezza.
Tra le novità introdotte nella parte A), oltre ad alcuni adempimenti
formali
(relativi ad esempio, a luogo e data della dichiarazione), la
dichiarazione di conformità
deve riportare, tra gli altri elementi, anche il nome e l’indirizzo
della
persona autorizzata a costruire il fascicolo tecnico (così anche per
quanto
riguarda la dichiarazione di incorporazione delle quasi–macchine).
Questo
requisito è richiesto ai fini della tracciabilità del fascicolo stesso e
quindi
(come illustrato nella guida applicativa alla direttiva pubblicato dalla
Commissione Europea il primo dicembre 2010), la “persona autorizzata a
costruire il fascicolo tecnico” può essere lo stesso fabbricante.
Devono essere, inoltre, esplicitati nome e dettagli dell’organismo
notificato
che ha approvato il sistema della garanzia della qualità totale.
La sezione B) dell’allegato riporta i contenuti della dichiarazione di
incorporazione, tra cui le generalità del fabbricante e l’indicazione
della
persona autorizzata a costruire la documentazione tecnica. Deve essere
prevista
anche una indicazione che specifichi i RES applicati (è infatti una
facoltà del
fabbricante applicare e rispettare i RES relativamente alle
quasi-macchine).
Quanto alla custodia dei due documenti (dichiarazione CE di conformità
per le macchine e dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine)
l’allegato precisa che entrambi devono essere custoditi dal fabbricante
per
almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultima macchina o
quasi-macchina.
ALLEGATO III (Marcatura CE) Questo allegato, relativo alle modalità di apporre la marcatura CE
ed al
simbolo grafico, presenta le seguenti novità rispetto alle disposizioni
finora
in vigore:
- la marcatura CE deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome
del fabbricante
(con la stessa tecnica);
- se è stata applicata la procedura di garanzia “qualità totale”, la
marcatura
deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo
notificato.
ALLEGATO IV (Categorie di macchine per
le quali va applicata la procedura) L’allegato, sostanzialmente analogo a quello del DPR 459/96, è stato
in
parte ampliato e sono stati introdotti gli apparecchi portatili a carica
esplosiva, i dispositivi di protezione progettati per il rilevamento
delle
persone ed i blocchi logici per funzioni di sicurezza.
ALLEGATO V (Elenco dei componenti di
sicurezza) Si tratta di una novità del provvedimento, ed ha ad oggetto i
componenti di
sicurezza, indicati in termini non tassativi.
ALLEGATO VI (Istruzioni per
l’assemblaggio delle quasi-macchine) Anche la formalizzazione delle informazioni generali in merito alle
istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine costituisce una
novità
rispetto al DPR 459/96.
ALLEGATO VII (Fascicolo tecnico per le
macchine e documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine) L’allegato è suddiviso in due sezioni: la parte A) si riferisce alle macchine
e descrive la procedura per la redazione del fascicolo tecnico; la parte
B),
relativa alle quasi-macchine, descrive la procedura per l’elaborazione
della
pertinente documentazione tecnica.
Il fascicolo tecnico per le macchine introduce, quale importante novità,
l’inserimento della “documentazione relativa alla valutazione dei
rischi, che
deve dimostrare la procedura seguita”. Anche in questo caso, va
sottolineata l’importanza
della valutazione dei rischi, novità introdotta nel nuovo provvedimento e
già
richiamata con riferimento alle previsioni dell’allegato I.
Sono, inoltre, presenti modifiche legate all’introduzione nel
provvedimento
delle quasi-macchine:
sono richiesti, infatti, ove previsti dalla normativa, anche la
dichiarazione
di incorporazione e le relative istruzioni di assemblaggio. È, inoltre,
richiesta la copia della dichiarazione di conformità della macchina e di
eventuali macchine ad essa incorporate.
La parte B) descrive le modalità di elaborazione della documentazione
tecnica
per le quasi-macchine, che deve dimostrare quali requisiti previsti
dalla
direttiva sono rispettati e comprende, tra l’altro, un fascicolo di
costruzione, composto da disegni complessivi e di dettaglio, e dalla
documentazione di valutazione dei rischi, che dimostri la procedura
seguita,
come previsto anche per le macchine.
Nella documentazione devono essere inclusi un elenco dei RES applicati,
le
misure di protezione attuate, le norme applicate, una relazione tecnica
con i
risultati delle prove svolte ed un esemplare delle istruzioni di
assemblaggio.
La documentazione deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni
dalla fabbricazione.
ALLEGATO VIII (Valutazione della
conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine) L’allegato descrive la procedura di valutazione della conformità
prevista dall’articolo
9, comma 2 e comma 3 lett. a), per le macchine diverse da quelle
riportate in
allegato IV.
Si prevede che il fabbricante elabori il fascicolo tecnico, già previsto
dal
DPR 459/96, e che prenda le misure necessarie affinché anche il
“processo di
fabbricazione” assicuri la conformità della macchina ai requisiti della
direttiva.
ALLEGATO X (Garanzia della qualità
totale) L’allegato descrive la procedura di valutazione della conformità di
una
macchina inclusa nell’allegato IV, fabbricata applicando un sistema di
garanzia
qualità totale.
Riporta, inoltre, la procedura in base alla quale l’organismo notificato
valuta
ed approva il sistema di qualità e ne controlla l’applicazione.
Allegato XI (Criteri minimi che devono
essere osservati dagli stati membri per la notifica degli organismi) L’allegato non presenta rilevanti variazioni rispetto a quanto già
previsto
dal DPR 459/96, tranne gli ultimi due paragrafi, dove si prevede che gli
organismi certificati partecipino alle attività di coordinamento ed alla
normalizzazione europea.
In caso di cessazione di attività di un organismo si stabilisce,
inoltre, che
il Ministero per lo sviluppo economico adotti tutte le misure necessarie
per
assicurare che i fascicoli tecnici dei clienti di questi organismi siano
tenuti
a disposizione dello stesso Ministero o inviati ad altro organismo."