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Nuova direttiva macchine: dove sono finiti i componenti di sicurezza?
La nuova Direttiva macchine, che sarà applicata a partire dal 29 dicembre 2009, è nata per via di modifiche all’attuale e per motivi di chiarezza. Uno degli aspetti che merita un’attenta analisi riguarda i componenti di sicurezza. A cura di Sara Balzano.
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L’articolo 1 della nuova
Direttiva macchine 2006/42/CE menziona chiaramente i prodotti che rientrano
nel suo campo di applicazione. Per la precisione essi sono elencati come segue:
a) macchine
b) attrezzature intercambiabili
c) componenti di sicurezza
d) accessori di sollevamento
e) catene, funi, cinghie
f) dispositivi amovibili di
trasmissione meccanica
g) quasi-macchine.
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La novità
più evidente è costituita dall’introduzione esplicita di nuovi prodotti: le catene,
le funi, le cinghie e, in particolare, le quasi-macchine.
A questo punto sorge spontanea una domanda: cosa sono queste nuove entità?
L’articolo 2 ne riporta la definizione: “insiemi che costituiscono quasi una
macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben
determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine
sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine
o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina”. La
definizione almeno per il momento risulta poco chiara e finisce anche per
creare dei dubbi sul significato di “sistema di azionamento”. Volendo fare
degli esempi sono da ritenersi delle quasi-macchine: le macchine incomplete o
le parti di macchine, le centraline oleoidrauliche composte da motore, pompa,
serbatoio, comandi e accumulatore, i motori a combustione interna.
Ritornando all’inizio dell’articolo 2 si legge che “ai fini della presente
direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo
1, paragrafo 1, lettere da a) a f)”. Questa breve frase rappresenta un punto
cruciale per l’interpretazione dell’intera direttiva; si evince infatti in modo
preciso e senza possibilità di errore che i seguenti prodotti sono delle
macchine: le macchine
stesse in senso stretto, le attrezzature intercambiabili, i componenti di
sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi, le cinghie e i
dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Concentriamoci ora sui
componenti di sicurezza.
Secondo la definizione data nell’articolo 2 essi sono componenti:
- destinati
ad espletare una funzione di sicurezza,
- immessi sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza
delle persone, e che non sono indispensabili per lo scopo per cui è stata
progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri
componenti.
Nonostante l’importanza di questi dispositivi ai fini dell’incolumità delle
persone, secondo la direttiva 2006/42/CE un componente di sicurezza è una
macchina e di conseguenza ogni volta che nella direttiva è usato il termine
“macchina” in senso generale, il riferimento vale anche per i componenti di
sicurezza.
Le differenze sostanziali si hanno ora fra macchine e quasi-macchine e non fra
macchine e componenti di sicurezza. Un esempio della nuova prospettiva è che
nell’Allegato II dedicato alle “Dichiarazioni” non è più previsto uno specifico
“contenuto per la dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza
immessi sul mercato separatamente”.
Secondo la direttiva 2006/42/CE anche i componenti di sicurezza essendo delle
macchine devono essere marcati
CE. Tuttavia il nuovo testo introduce una distinzione nel trattamento
destinato ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato come
prodotto a sé stante e a quelli che invece che sono destinati ad essere
utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e
forniti dal fabbricante
della macchina originaria. Si legge infatti fra le esclusioni contenute
nell’articolo 1 che sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva: “i
componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio
in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina
originaria”.
In altre parole quando un fabbricante di un macchinario fornisce dei componenti
identici come parti di ricambio per sostituire i componenti originali, quelle
parti di ricambio non sono soggette alla Direttiva macchine. A questo punto si
potrebbe immaginare una possibile estensione dell’esenzione: supponiamo di
trovarci nel caso in cui non siano più disponibili componenti identici. Che
facciamo? Non utilizziamo la macchina?
No, si potrebbe azzardare l’ipotesi che il fabbricante fornisca parti di
ricambio con le stesse funzioni di sicurezza e con la stessa performance in
termini di sicurezza dei componenti che erano originariamente montati sul
macchinario. Anche in questo caso non rientrerebbero nel campo di applicazione
della direttiva 2006/42/CE?
Tornando al fatto che i componenti di sicurezza ora sono delle macchine. Ci si
potrebbe chiedere, ma non è proprio previsto nulla di particolare per questo
dispositivi? Ma certo che si! Ora nella nuova Direttiva macchine troviamo un
intero allegato, l’Allegato V, che contiene un elenco indicativo dei componenti
di sicurezza aggiornabile nel tempo.
E per quanto riguarda le procedure di valutazione della conformità? L’articolo
12 riguarda appunto la valutazione di conformità delle macchine. Esso menziona
l’Allegato IV e le norme armonizzate per individuare il tipo di procedura da
attuare, ma non fa alcun riferimento all’Allegato V. Ne consegue che i
componenti di sicurezza riportati anche nell’Allegato IV della direttiva
2006/42/CE potranno essere soggetti o meno alla verifica di un organismo
notificato a seconda che il componente sia stato fabbricato o meno
conformemente alle norme armonizzate e alla procedura di conformità scelta. Si
tratta di componenti quali ad esempio:
- ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone
(barriere a raggi infrarossi, tappeti e coste sensibili alla pressione, ecc.)
- ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come
mezzi di protezione su talune tipologie di macchine elencate nell’Allegato IV
- blocchi logici per funzioni di sicurezza
- strutture di protezione in caso di ribaltamento
(ROPS) e contro la caduta (FOPS).
Mentre altri componenti di sicurezza elencati nell’Allegato V sono lì “just for
information” non essendovi riferimenti specifici nella direttiva oltre a quello
della possibilità di aggiornare l’allegato stesso.
Ing. Sara Balzano Segretario tecnico degli organismi notificati per la direttiva macchine,
ascensori e impianti a fune su incarico della Commissione Europea