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Bari,
19 Lug - E’ in dirittura di arrivo la pubblicazione dell’Accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome riguardante i corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano
svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai
sensi dell’articolo 34 commi 2 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.,
che in seguito indicheremo per semplicità datori di lavoro RSPP, e per i
lavoratori ai sensi dell’articolo 37 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.
Premesso
che il testo di cui alla notizia è quello relativo alla bozza dell’Accordo che
però ormai sembra definitivo essendo la stessa giunta al termine dell’iter che
precede la sua pubblicazione ma che può comunque ovviamente essere oggetto
ancora di modifiche fino alla pubblicazione sulla Gazzetta si riporta qui di
seguito una breve sintesi dell’Accordo rinviando per maggiori dettagli e particolari
alla lettura completa del documento stesso.
Per
quanto riguarda la formazione dei
datori
di lavoro RSPP nell’Accordo vengono definiti in dieci punti i soggetti
formatori abilitati ad effettuare tale formazione individuati sostanzialmente
in quelli già indicati per la formazione degli ASPP e RSPP (Regioni e Province
autonome, Università, Inail, ecc.) e vengono altresì fissati i requisiti dei
docenti i quali devono dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche
specifiche trattate in ciascun modulo relativo al percorso formativo, una
esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in
materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati e ciò “in attesa
della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della f
igura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto
delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6,
comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/08”
e quindi in attesa di una prevista “normazione”, con la quale dovranno
essere definiti chiaramente sia il profilo che il ruolo della figura del
formatore.
In
merito all’articolazione ed alla durata dei corsi per datori di lavoro RSPP i
percorsi formativi vengono articolati in moduli associati a tre differenti
livelli di rischio uno BASSO della durata di 16 ore, uno MEDIO della durata di
32 ore ed uno ALTO della durata di 48 ore. Il monte ore di formazione da
frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza,
associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella
di cui all’Allegato 2 dell’Accordo stesso (Individuazione macrocategorie di rischio
e corrispondenze ATECO 2002-2007). I percorsi formativi devono prevedere
quattro Moduli uno Normativo – Giuridico, uno Gestionale, uno Tecnico ed uno
Relazionale aventi i contenuti minimi specificati nell’Accordo per ogni singolo
modulo. Al termine del percorso formativo dei corsi, comprovata la frequenza di
almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è
somministrata una prova di verifica che prevede un colloquio o test
obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze
relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L’elaborazione delle prove è di competenza del docente, eventualmente
supportato dal responsabile del progetto formativo. L’accertamento
dell’apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile
del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio
giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Per
quanto riguarda l’aggiornamento lo
stesso è previsto di periodicità quinquennale a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’Accordo sulla Gazzetta Ufficiale e la sua durata è modulata
in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati e precisamente in 8
ore per il rischio Basso, 12 ore per il rischio Medio e 16 ore per il rischio
Alto.
In
merito alle modalità della formazione, e questa è una novità assoluta, è consentito, ai fini di un migliore
adeguamento della stessa all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica, il
ricorso a
piattaforme
e-Learning ma solo nell’ambito delle materie che non richiedono
necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti e se erogata
secondo i precisi criteri previsti nell’Allegato I dell’Accordo medesimo.
Sono
previsti degli esoneri ed in particolare non sono tenuti a frequentare il corso
di formazione secondo la nuova articolazione i datori di lavoro che dimostrino
di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo, una formazione con
contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97 fermo restando che per tali
soggetti è previsto comunque l’obbligo di aggiornamento, così come indicato al
comma 3 dell’articolo 34, e secondo le modalità indicate nell’accordo. Nel caso
di esercizio di nuove attività il datore di lavoro che intende svolgere i
compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il
percorso formativo di cui all’Accordo entro e non oltre novanta giorni dalla
data di inizio della propria attività in linea con quanto indicato per tali
casi nel comma 3-bis dell’art. 28 del
D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla valutazione dei rischi ed alla
elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
Circa
la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti di cui all’articolo 37 comma
2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. viene confermato, per quanto riguarda la
organizzazione della formazione, i requisiti dei docenti e la metodologia di
insegnamento/apprendimento, quanto già stabilito per la formazione dei datori
di lavoro con la precisazione che il ricorso all’E-learning può essere fatto
solo per taluni tipi di formazione indicati nello stesso Accordo.
La
formazione dei lavoratori può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro e,
in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n.
81/2008, tali corsi di formazione devono essere realizzati previa richiesta di
collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. ed agli organismi
paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell’art.2 del D. Lgs. 81/2008
ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In
mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle
attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente
bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre
tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione,
anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli
organismi
paritetici. Ove la richiesta di cui sopra non dovesse ricevere riscontro
dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo
invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione
delle attività di formazione.
Il
percorso formativo dei lavoratori si articola in due moduli distinti uno di
Formazione Generale della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori ed
uno di Formazione Specifica della durata minima di 4 ore per i settori della
classe di rischio basso, di 8 ore per i settori della classe di rischio medio e
di 12 ore per i settori della classe di rischio alto per una durata totale
quindi, fra formazione generale e specifica, di 8, 12 e 16 ore rispettivamente
per le tre classi di rischio. Per il
preposto
è prevista una formazione aggiuntiva della durata minima di 8 ore con i
contenuti, oltre a quelli già elencati all’articolo 37 comma 7 del D. Lgs. n.
81/2008, che vengono precisati nell’Accordo.
Per
i dirigenti quindi la formazione è strutturata in quattro moduli, uno
giuridico–normativo uno di gestione ed organizzazione della sicurezza, uno
sulla individuazione e valutazione dei rischi ed uno sulla comunicazione,
formazione e consultazione dei lavoratori con i contenuti anche essi precisati
nell’Accordo in esame. La durata minima della formazione per i dirigenti è di
12 ore e, tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della
regolamentazione legale vigente e contrattuale del personale con qualifica
dirigenziale, la formazione dei dirigenti deve essere programmata e completata
nell’arco temporale di 12 mesi. Al termine del corso, previa frequenza di
almeno il 90% delle ore di formazione,
il dirigente verrà sottoposto ad una prova di verifica obbligatoria da
effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro, prova finalizzata a
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze
tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
Per
i lavoratori, per i preposti e per i dirigenti, infine, è previsto un
aggiornamento quinquennale di durata minima di 8 ore per tutti e tre i livelli
di rischio sopra individuati. In sede di prima applicazione i datori di lavoro
sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti ai corsi di formazione in modo
che i medesimi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla
pubblicazione dell’Accordo. Il personale di nuova assunzione, invece, deve
essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non
risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove
non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione
del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo
percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla
assunzione.
L’Accordo
conclude quindi indicando delle condizioni (che è opportuno consultare
direttamente) in base alle quali può essere riconosciuta una eventuale
formazione pregressa erogata a cura dei datori di lavoro nei confronti dei
lavoratori, dei preposti e dei dirigenti e preannunciando infine, allo scopo di
valutare la prima applicazione dell’Accordo e di elaborare proposte
migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento
all’individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso,
all’utilizzo delle modalità di
apprendimento e-Learning
e al coordinamento tra le disposizioni dell’Accordo e quelle in materia di
libretto formativo del cittadino, la costituzione di un gruppo tecnico composto
da rappresentanti del coordinamento
tecnico interregionale Tavolo Tecnico Intercoordinamenti, del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e delle
Parti Sociali per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall’approvazione
del documento in Conferenza Stato Regioni.
Ing. Gerardo Porreca