Le
novità del correttivo del testo unico
Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
TITOLI
SPECIALI
1)
TITOLO II: LUOGHI DI LAVORO
Le modifiche all’articolo 62, spiega la
relazione di accompagnamento al Correttivo, “sono dirette a porre rimedio
all’erronea indicazione dei campi, boschi e altri terreni nell’ambito di un
titolo (il II) relativo esclusivamente a luoghi di lavoro confinati, per i
quali operano disposizioni tecniche relative a requisiti tipici di strutture
immobiliari (altezza, cubatura, vie ed uscite di emergenza…), come da specifica
richiesta formulata in sede di “avviso comune””. La modifica all’articolo 63 “è
diretta a puntualizzare gli obblighi che gravano sul datore di lavoro che
occupi personale diversamente abile in ordine alla configurazione degli
ambienti dei quali egli abbia la disponibilità giuridica”.
E' stato introdotto “all’articolo 67 un
meccanismo di silenzio-assenso, come elemento di semplificazione e
accelerazione dell’iter burocratico relativo alla notifica di
nuovi edifici o locali di lavoro, stabilendo un termine decorso il quale la
richiesta da parte della amministrazione di ulteriori dati e la prescrizione di
modificazioni non sia più possibile. Si evidenzia come la previgente disciplina
prevedesse tale tempistica”.
L’articolo 68, in materia sanzionatoria,
viene rivisitato. Il comma 2 dell’articolo in commento, aggiunto ex novo, “è diretto a fornire una interpretazione
autentica agli organi di vigilanza, i quali hanno ripetutamente segnalato la
difficoltà di individuare un metodo unico di contestazione delle violazioni
contravvenzionali relative agli allegati “tecnici”, con particolare riferimento
al numero di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte
relative a fattispecie omogenee. Eguale tecnica legislativa è stata applicata
in altre parti del presente schema allo scopo di fornire indicazioni analoghe,
per le finalità appena ricordate” (Relazione di accompagnamento al decreto
correttivo).
2)
TITOLO III: ATTREZZATURE DI LAVORO
In
materia di attrezzature di lavoro, è significativa la modifica dell’art.
71 comma 11 che introduce un nuovo regime di verifica. La norma prevede che le verifiche
periodiche siano volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e
di efficienza ai fini di sicurezza. Inoltre "la prima di tali
verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità
di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui
al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma
13".
L’articolo 73 reca, come già per
l’articolo 71, una serie di nuovi richiami agli obblighi inderogabili di
informazione, formazione ed addestramento
all'uso di macchine che espongono a rischi specifici . All’articolo 86 si è
scelto di mantenere le regole vigenti in materia di verifiche sugli impianti
elettrici e di
protezione dai fulmini di cui al D.P.R. n. 462/2001 prevedendo, al contempo,
che le predette disposizioni siano suscettibili di essere modificate, per mezzo
di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con
il Ministero del lavoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il successivo
articolo 87 comprende un comma specifico sanzionatorio per le violazioni dei
noleggiatori o dei concedenti in uso.
3)
Vengono introdotte ora nuove e specifiche sanzioni per le singole violazioni
del Titolo III capo II riguardante i DPI.
4)
TITOLO IV CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI
Il
Titolo relativo ai cantieri temporanei o mobili è stato largamente modificato.
Tra
le novità più significative si segnalano, in particolare, le seguenti
previsioni:
a)
ai fini della redazione del PSC
non è stato introdotto il riferimento alla soglia dei 200 uomini/giorni;
b)
sono esclusi, tra gli altri, dall’applicazione delle disposizioni in tema di
sicurezza di cui al titolo IV i lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino
lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X (art. 88), ai quali
si applicherà, come conseguenza, l'articolo 26;
c)
non sussiste l’obbligo di redigere il PSC nell’ipotesi in cui occorre garantire
la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali
per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di
telecomunicazione (art. 100);
d) il responsabile
dei lavori non deve più essere necessariamente il progettista
durante la fase di progettazione e il direttore dei lavori durante la fase di
esecuzione dei lavori, ma ora torna ad essere quel che era col previgente
D.Lgs. n. 494/96: l'incaricato dal committente di svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal decreto n. 81/08: "soggetto che può essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel
campo deli applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. modd. il
responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento") coincide
con il responsabile del procedimento, nel campo di applicazione del d.lgs.
163/06 (art. 89);
e)
ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza, si chiarisce
che, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra
imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese
aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato
alla esecuzione dei lavori, l’impresa
affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del
contratto di appalto, individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei
lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate
assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori
come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
l’impresa esecutrice è quella che esegue un’opera a parte di essa, impegnando
proprie risorse umane e materiali (art. 89);
f)
il committente
o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si
attiene ai seguenti principi e misure generali di tutela: al momento delle
scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari
lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
all’atto della previsione della durata di realizzazione di lavori o fasi di
lavoro.
Per
i lavori pubblici, l’attuazione di detti adempimenti avviene nel rispetto dei
compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista (art. 90);
g)
nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici [“viene puntualizzato come, per comprendere
quando siano presenti una pluralità di imprese in cantiere, circostanza che
rende necessaria la nomina del coordinatore
per la progettazione,
non rilevi una realtà imprenditoriale che, pur essendo formalmente una impresa,
non svolga alcuna attività esecutiva (es.: studio di consulenza) e, quindi, non
determini alcun “aggravamento” delle situazioni di rischio” relazione di
accompagnamento al decreto correttivo], anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il
responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
La
disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di
costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad
euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione
sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (art. 90);
h)
nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (art. 90).
La
disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a
un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una
o più imprese;
i)
Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti,
ha facoltà di svolgere direttamente le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore
per l’esecuzione dei lavori (art. 90);
l)
il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie,
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere (art. 90);
m)
il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
1)
verifica l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con
le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è
inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari
di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.),
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
dall’allegato XVII;
2)
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.
Nei
cantieri
la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte
delle imprese de documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato;
3)
trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della
notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di
cui alle lettere a) e b);
n)
il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione redige il PSC in base
ai contenuti dell’Allegato XV e predispone un fascicolo
adattato alle caratteristiche dell’opera in base ai contenuti dell’Allegato
XVI.
Inoltre,
il coordinatore verifica che il committente si attenga ai principi e alle
misure generali di tutela di cui al Titolo I del T.U. e che preveda nel
progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono
simultaneamente o successivamente tra loro (cfr. art.39 della legge 7 luglio
2009, n. 88).
E' stato eliminato il secondo capoverso
del primo comma dell’articolo 93 per la “necessità di modificare l’attuale
formulazione, la quale impedisce che la nomina del responsabile dei lavori
comporti un passaggio di responsabilità”: “ciò non è plausibile soprattutto nel
caso di piccoli committenti privati che, non avendo le necessarie conoscenze e
competenze tecnico-giuridiche, decidono di incaricare un responsabile
dei lavori che ottemperi,
per suo conto, a tutti gli adempimenti di legge” (relazione di accompagnamento
al decreto correttivo).
L’inserimento del comma 1-bis all’articolo 96 “è diretto a evidenziare come l’obbligo di redazione del
Piano
Operativo di Sicurezza
(P.O.S.) non operi ove l’attività dell’impresa che entra in cantiere si limiti
alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la
redazione di un P.O.S. appare adempimento particolarmente gravoso e non
certamente suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza
dei lavoratori” (Relazione citata).
Il secondo capoverso della previsione in
commento puntualizza come, in ogni caso, il committente e all’impresa
appaltatrice siano tenute al rispetto degli obblighi di coordinamento e
cooperazione di cui all’articolo 26 del “testo unico”.
Sempre all’articolo 96, il comma 2 viene
emendato al fine di rendere meglio comprensibile rispetto all’attuale versione
la formulazione della norma. In particolare, il riferimento all’articolo 18
comma 1, lettera z), risulta inesatto in quanto riguarda
l’aggiornamento delle misure di prevenzione; più corretto è il riferimento
all’articolo 29 comma 3, che concerne l’aggiornamento della valutazione
dei rischi (ex articolo
4, comma 7, del d.lgs. n. 626/94, come correttamente richiamato dall’art. 9,
comma 2, del d.lgs. n. 494/96) e comma 5, che riguarda i costi della sicurezza.
Tale riformulazione “chiarisce, quindi, che la redazione del documento di
valutazione dei rischi da interferenze delle lavorazioni (articolo 26) non è
necessaria nel settore dei cantieri temporanei e mobili ove siano stati
elaborati di documenti propri della regolamentazione del Titolo IV, vale a dire
il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza (P.S.C.
e P.O.S.)” (relazione di accompagnamento al decreto correttivo).
L’articolo 97 ridefinisce e chiarisce le
prerogative e le professionalità necessarie per le imprese affidatarie
specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del
ribasso (vietato) dei costi
della sicurezza e,
questa è una grande novità, che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro, i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. L'obbligo è sanzionato penalmente.
L'articolo 98, come modificato,
interviene su alcuni problemi applicativi in materia di percorsi formativi per
lo svolgimento delle attività regolamentate dal Titolo IV del “testo unico” di
salute e sicurezza sul lavoro.
L’articolo 100 viene modificato in modo
che
1) (come già detto) non sia necessaria la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario
garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la
popolazione,
2) per garantire in maniera adeguata il
controllo sulla corresponsione degli oneri della sicurezza ai subappaltatori e
per assicurare un miglior coordinamento con le previsioni del citato d.lgs. n. 163/2006.
L'articolo 103 è abrogato perchè reca una
statuizione tale da dover essere collocata nel Titolo VIII, Capo II, dedicato
alla protezione dei rischi
da rumore, e non
all’interno del Titolo IV (“Cantieri temporanei e mobili”). Di conseguenza
viene inserito un comma nuovo, di contenuto esattamente corrispondente
all’articolo 103, all’articolo 190 del d.lgs.
n. 81/2008. La ragione
di queste due modifiche risiede nel permettere che la valutazione del rumore di
macchine, attrezzature e impianti possa essere effettuata mediante banche dati
(le quali hanno ormai una elevata affidabilità), sempre che i relativi valori standard siano stati ritenuti scientificamente
attendibili dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro,
in ogni ambiente di lavoro e non solo nei cantieri temporanei e mobili di cui
al Titolo IV. Fino ad ora la Commissione, va detto, non ha validato alcuna
banca dati.
La modifica all’articolo 106 è stata
ritenuta necessaria perché i lavori di cui al comma 1, lettere a-c (quali, a esempio, i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali), sono specificamente disciplinati da diversa (rispetto al
“testo unico”) normativa la cui applicazione esclude quella del Capo II del
Titolo IV, con l’unica eccezione delle norme relative, appunto, ai lavori
in quota.
L’articolo 111 del “testo unico” viene
emendato per evidenziare come la somministrazione di bevande alcoliche debba
essere interdetta nei confronti di tutti coloro che svolgono attività nei
cantieri di cui al Titolo IV nonché nei riguardi di chi, comunque, effettui
lavori in altezza (es.: pulizia delle vetrate fisse di un edificio multipiano)
e, quindi, subisca il rischio di caduta dall’alto.
Anche nel Titolo IV si è proceduto alla
rivisitazione – in applicazione dei principi retro esposti –
dell’apparato sanzionatorio in materia.
5)
Le modifiche degli articoli su agenti
chimici e pericolosi
(articolo 223 e seguenti) sono diretti a chiarire le disposizioni in materia e
a garantire una maggiore coerenza con le altre disposizioni di “testo unico”.
Va segnalata la modifica all’articolo 232, comma 4, necessaria a sostituire il
concetto, molto discusso, di rischio “moderato” con quelli di rischio basso per
la sicurezza e irrilevante per la salute, e quella all’articolo 251, comma 1,
diretta a chiarire le modalità operative atte a definire l’adeguatezza del
dispositivo di protezione delle vie respiratorie dalle polveri di amianto.
6)
In ambito di atmosfere esplosive, i lavoratori devono essere sottoposti a una
specifica formazione i cui contenuti minimi sono stati disciplinati dall’art.
294 bis prevede che l’informazione e la formazione avvenga con particolare
riguardo:
"a)
alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b)
alla classificazione delle zone;
c)
alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia
delle sorgenti di accensione;
d)
ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e)
ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o
polveri combustibili;
f)
al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g)
agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere
esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h)
all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle
relative indicazioni e controindicazioni all’uso.».
7)
Il decreto correttivo ha operato
numerose modifiche agli Allegati al d.lgs. n. 81/2008, molte delle quali sono
modifiche redazionali o correzioni nei rinvii ad altre previsioni contenute
nello stesso “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra le modifiche degli allegati di
maggiore rilievo si segnalano le modifiche alla sospensione
dell’attività imprenditoriale (Allegato I), la rivisitazione delle previsioni dell’Allegato IIIA in materia di sorveglianza sanitaria e le modifiche in ordine ai
contenuti e alle procedure delle attività formative di cui all’allegato XIV.
Inoltre, viene eliminato dall’Allegato XV
il riferimento ai “rischi aggiuntivi” e precisato che il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi
dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli
specifici propri dell’attività dell’impresa. Infine, all’Allegato XXX viene eliminato l’evidente errore di
identificare la misura del piombo nel sangue in milligrammi anziché in
microgrammi.
Termina qui l’approfondimento dell’avvocato
Rolando Dubini sulle principali novità del decreto correttivo del decreto
81/2009.