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Le modalita' dei corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro
Chiarimento del Ministero del Lavoro circa le modalità e i contenuti dei corsi di formazione per i lavoratori e in particolare gli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio.
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Pubblichiamo un chiarimento
del Ministero del lavoro circa modalità e i contenuti dei corsi di formazione per
i lavoratori e in particolare gli addetti al primo soccorso e al servizio
antincendio, tratto dal
sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
In attesa che in sede di Conferenza
permanente Stato-regioni siano definiti i contenuti minimi, la durata e le
modalità di formazione dei lavoratori, secondo quanto disposto dall’art. 37,
comma 2, quale validità hanno i corsi già effettuati dai lavoratori? La docenza
dei corsi di aggiornamento può essere affidata ad un libero professionista e di
quali requisiti deve essere in possesso affinchè la formazione possa risultare
valida? In attesa della adozione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma
2, del d.lgs.
n. 81/2008, la formazione effettuata dai lavoratori conserva la sua
validità e va considerata alla stregua dei principi “generali” espressi dal
comma 1 del citato articolo 1, ove si parla di formazione “sufficiente ed
adeguata”.
Ove si voglia identificare un parametro orientativo per il datore di lavoro –
sempre nella fase di attesa dell’accordo in Conferenza
Stato-Regioni di cui all’articolo 37, comma 2, citato – ove questi intenda
aggiornare e/o integrare la formazione dei propri lavoratori, è ragionevole
utilizzare le disposizioni di cui al D.M.
16 gennaio 1997. Tale decreto ministeriale, tra l’altro, identifica
unicamente aspetti contenutistici dei corsi, con la conseguenza che essi
possono essere tenuti da un qualsiasi professionista, a condizione che il corso
abbia le caratteristiche descritte dal decreto ministeriale citato.
Resta inteso che il datore di lavoro rimane in ogni caso tenuto a fornire prova
che la formazione effettuata sia stata realizzata non solo in maniera coerente
con le previsioni di legge, ma anche in maniera reale ed efficace.
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Quali sono le modalità di organizzazione
dei corsi di formazione per addetto al primo soccorso e addetto al
servizio
antincendio? Per quanto riguarda la formazione degli addetti al primo soccorso,
la
stessa è disciplinata dall’art. 45, comma 2, del citato d.lgs. n.
81/2008, che
rimanda al decreto ministeriale 15
luglio
2003, n. 388 e ai successivi decreti ministeriali di adeguamento;
in
particolare il decreto ministeriale di cui sopra, oltre a stabilire i
requisiti
minimi dei corso di formazione per le aziende o unità di gruppo A, B, e
C,
prevede che “la formazione dei lavoratori designati è svolta da
personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del
Servizio sanitario Nazionale”.
In materia di corsi di formazione degli addetti al servizio antincendio,
fino all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 46,
comma 2,
d.lgs. n. 81/2008, che dovrà indicare, fra l’altro, i requisiti del
personale
addetto e la sua formazione, la normativa di riferimento, ai sensi del
successivo comma 3, è quella dettata dal decreto del Ministro dell’
Interno in
data 10
marzo
1998, mentre la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
è
disciplinata dall’art. 37 del citato d.lgs. n. 81/2008.