Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.
Anno 12 - numero 2326 di mercoledì 03 febbraio 2010
Le figure della prevenzione e la gestione fumo di tabacco sul lavoro
Qual è il ruolo delle figure della prevenzione nella gestione del fumo di tabacco nei luoghi di lavoro? Medico competente e sorveglianza sanitaria, lavoratori e datore di lavoro, Organi di Vigilanza, sanzioni e azioni da intraprendere in azienda.
Continuiamo a rimanere in tema con una breve rassegna di altri documenti che si
possono trovare in questa area e che possono servire sia per l’informazione dei
lavoratori che per l’adozione di strategie di controllo e di prevenzione
efficaci.
L’autrice sottolinea nel documento l’importanza della partecipazione di tutti
gli attori della sicurezza aziendale, dai dipendenti ai datori di lavoro, nella
promozione di un ambiente di lavoro più sano e più sicuro e ricorda, in
particolare, che la partecipazione dei
lavoratori nel processo di promozione della salute è essenziale.
Vengono date alcune linee di intervento per la promozione della salute nei
luoghi di lavoro con particolare riferimento al counselling individuale o di gruppo, un modo “per aiutare il
lavoratore a prendere in considerazione l’opportunità di modificare
un’abitudine facilitando la ricerca delle motivazioni e sostenendo la decisione
di modifica o aiutandolo ad affrontare la ricaduta”.
Un altro tema affrontato è quello del ruolo e dell’importanza degli operatori sanitari nel controllo del
tabagismo e si danno indicazioni pratiche su cosa fare in azienda per il
controllo del fumo
di tabacco.
Infine si parla del ruolo specifico dei medici
competenti: un “ruolo autorevole di riferimento, sostegno e ascolto, ruolo
che nell’ambiente di lavoro potrebbe influenzare le decisioni e i comportamenti
per la tutela della salute
psicofisica del singolo lavoratore”.
Sono indicati i compiti delle ASL in
materia di vigilanza, con riferimento a:
- motivazioni dei controlli;
- modalità di accesso in azienda;
- esame dei documenti;
- conduzione e conclusione della visita.
Viene poi presentato l’istituto della prescrizione,
cioè del “provvedimento impartito dall’organo di vigilanza al contravventore
allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata con fissazione di un termine
per la regolarizzazione”.
Dopo aver passato in rassegna diverse problematiche in merito ai luoghi di
lavoro, l’autore raccoglie le sanzioni del
Decreto
legislativo 81/2008a carico di
datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Ad esempio si ricorda che “al datore di lavoro che non abbia valutato il
rischio di esposizione a fumo
passivo e che non abbia per questo introdotto delle direttive volte al
divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la
violazione:
- dell’art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 (mancata valutazione del rischio da
esposizione ad agenti chimici pericolosi);
- e/o dell’art. 236 del D.Lgs. 81/08 (mancata valutazione del rischio da
esposizione ad agenti
cancerogeni);
- e dell’art. 235 del D.Lgs. 81/08 (mancata implementazione di misure volte
alla eradicazione del rischio)”.
Altri provvedimenti
sanzionatori:
- “al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non
garantisca la salubrità dell’aria dei locali di lavoro) può anche essere
contestata la violazione dell’art.64 c. 1 del D.Lgs. 81/08;
- al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto
di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la
violazione dell’art. 18, c.1, lett. f del D.Lgs. 81/08;
- al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l’apposita cartellonistica
potrà essere contestata la violazione dell’art. 163 del D.Lgs. 81/08;
- al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti
in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 19, c.1,
lett. a del D.Lgs. 81/08;
- al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo
negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione
dell’art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08”;
- “al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provvisto i locali ove vi
sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo
o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata
la violazione dell’art. 237 del D.Lgs. 81/08;
- al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette
aree può essere contestata la violazione dell’art. 237 del D.Lgs. 81/08”.
Infine due brevi documenti utili per l’informazione sulle problematiche del
tabagismo.
Il primo , dal titolo “Se fumo, … Se
SMETTO, …”, è un pieghevole che il datore di lavoro ed il medico
competente - tra le azioni da intraprendere per favorire la disassuefazione dal
fumo di tabacco - possono stampare e mettere a disposizione dei lavoratori.
Il pieghevole risponde ad alcune semplici domande:
- ma cosa fumo?!
- ma quanto fa male?!
- ma come fa a nuocere?!
- ma danneggio qualcun altro?!
- ma quanto costa?!
- ma che ci guadagno a smettere?!
La risposta all’ultima domanda sottolinea in particolare che “decidere di smettere è importante a
qualsiasi età con evidenti vantaggi immediati e futuri sia per la salute che
economici”.
Nel documento - con riferimento alla convenzione quadro “Framework convention
on tobacco control” con cui l’OMS ha “diffuso
i principi su cui basare lo sviluppo di azioni “tobacco-free” anche nei luoghi
di lavoro” e a pubblicazioni dell’Unione Europea – si affrontano diversi temi:
- il fumo
passivo (environmental tobacco smoke - ETS);
- la normativa italiana;
- i locali per fumatori;
- la responsabilità del datore di lavoro per il danno da fumo passivo;
- le azioni da intraprendere in azienda.
Ad esempio per il controllo del fumo di
tabacco in azienda è possibile:
- “applicare il divieto di fumo e vigilare sul rispetto;
- effettuare la valutazione
del rischio nei locali per fumatori;
- effettuare la valutazione
del rischio per gli esposti a fumo passivo ove è consentito fumare
(carceri, ecc);
- valutare il benessere psicofisico lavorativo riguardo al problema fumo;
- informare sui danni da fumo attivo e passivo;
- predisporre la sorveglianza
sanitaria degli esposti a fumo passivo (lavoro in locali per fumatori);
- organizzare un gruppo di lavoro aziendale per la gestione del problema fumo
di tabacco;
- predisporre idonei locali/spazi/pause per i fumatori;
- attuare iniziative per la disassuefazione dal fumo (corsi strutturati,
facilitazioni all’accesso a strutture esterne, presenza di specialisti in
azienda, ecc);
- monitorare e valutare periodicamente la politica antifumo aziendale”.
Ispesl, Dipartimento di Medicina del Lavoro, “Il
fumo di tabacco in azienda”, elaborazione a cura di T. P. Baccolo, M. R.
Marchetti, D. Gagliardi e F. Lentisco (formato PDF, 349 kB).