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Anno 11 - numero 2180 di giovedì 04 giugno 2009

La valutazione del rischio stress solo per alcuni gruppi di lavoratori?


Sull’obbligo di valutare lo stress lavoro correlato: interpretazioni elusive ed illegittime. A cura di R. Dubini, avvocato in Milano.

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Secondo taluni l'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008, laddove prevede in modo inderogabile l'obbligo di effettuare la valutazione dello stress lavoro-correlato,  farebbe riferimento alla necessità di svolgere la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato non per tutti i lavoratori indistintamente, ma solamente per quelli appartenenti a “gruppi” che risultano esposti a rischi particolari.
 
 
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Secondo tale interpretazione quando siano stati  individuati i gruppi di lavoratori da sottoporre a valutazione, il processo di analisi del rischio da stress lavoro-correlato proseguirà secondo i passaggi indicati negli accordi contenuti nell’accordo europeo sullo stress lavoro-correlato stipulato a Bruxelles l'8 ottobre 2004 tra UNICE/ UEAPME, CEEP E CES e successivamente tradotto e recepito, in Italia, dall'accordo interconfederale sottoscritto l'8 giugno del 2008.
 
Una interpretazione di questo tipo fraintende completamente l'articolo 28 del d.lgs. 81/2008 e l'accordo europeo del 2004. L'interpretazione proposta è assurda, perché i rischi citati a partire dallo stress, ma anche quello relativo all'età, non riguardano affatto gruppi particolari di lavoratori, ma potenzialmente tutti i lavoratori, visto che il rischio età riguarda chi ha un'età giovane, o anziana o intermedia a seconda del tipo di lavoro svolto, e lo stress può riguardare qualunque lavoratore.
 
Inoltre l'analisi lessicale dimostra un intento sottilmente elusivo, visto che "collegati" sono i rischi (si veda oltre l'utilizzo del termine "collegati" nell'articolo 28, ndr). Non si dice in italiano che i lavoratori sono "collegati a rischi", ma casomai che sono "soggetti a rischi". Basta una elementare conoscenza della lingua italiana per comprendere questa circostanza.
 
E d'altro canto l'accordo europeo conferma questa interpretazione: al punto 1 difatti così recita “ Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro.”. Smentendo così nettamente l'interpretazione elusiva per la quale lo stress potenzialmente riguardi solo gruppi particolari di lavoratori, cosa né affermata dalla legge, né dall'accordo europeo.
 
Ovviamente tanto gli organi di vigilanza tanto le procure della Repubblica eventualmente coinvolte avvalleranno mai interpretazioni minimaliste ed elusive.
 
Avv. Rolando Dubini
 
 
D.lgs. n. 81/2008, art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1.  La  valutazione  di  cui  all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche  nella  scelta  delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei  preparati  chimici  impiegati,  nonché  nella  sistemazione dei luoghi  di  lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la  salute  dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori  esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui  anche  quelli collegati   allo   stress   lavoro-correlato,   secondo  i  contenuti dell'accordo  europeo  dell'8 ottobre  2004,  e quelli riguardanti le lavoratrici  in  stato  di  gravidanza,  secondo  quanto previsto dal decreto  legislativo  26 marzo  2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
 
 
COMUNICAZIONE AI LETTORI
Segnaliamo inoltre un interessante commento dell’Avv. Dubini all’articolo sull’infortunio alla raffineria di petrolio Saras di Sarroch in Sardegna “Ancora un infortunio mortale plurimo in una cisterna”.



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