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Anno 11 - numero 2180 di giovedì 04 giugno 2009
La valutazione del rischio stress solo per alcuni gruppi di lavoratori? Sull’obbligo di valutare lo stress lavoro correlato: interpretazioni elusive ed illegittime. A cura di R. Dubini, avvocato in Milano.
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Secondo taluni l'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008, laddove prevede in modo inderogabile l'obbligo di effettuare la valutazione dello stress lavoro-correlato, farebbe riferimento alla necessità di svolgere la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato non per tutti i lavoratori indistintamente, ma solamente per quelli appartenenti a “gruppi” che risultano esposti a rischi particolari.
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Una interpretazione di questo tipo fraintende completamente l'articolo 28 del d.lgs. 81/2008 e l'accordo europeo del 2004. L'interpretazione proposta è assurda, perché i rischi citati a partire dallo stress, ma anche quello relativo all'età, non riguardano affatto gruppi particolari di lavoratori, ma potenzialmente tutti i lavoratori, visto che il rischio età riguarda chi ha un'età giovane, o anziana o intermedia a seconda del tipo di lavoro svolto, e lo stress può riguardare qualunque lavoratore.
Inoltre l'analisi lessicale dimostra un intento sottilmente elusivo, visto che "collegati" sono i rischi (si veda oltre l'utilizzo del termine "collegati" nell'articolo 28, ndr). Non si dice in italiano che i lavoratori sono "collegati a rischi", ma casomai che sono "soggetti a rischi". Basta una elementare conoscenza della lingua italiana per comprendere questa circostanza.
E d'altro canto l'accordo europeo conferma questa interpretazione: al punto 1 difatti così recita “ Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro.”. Smentendo così nettamente l'interpretazione elusiva per la quale lo stress potenzialmente riguardi solo gruppi particolari di lavoratori, cosa né affermata dalla legge, né dall'accordo europeo.
Ovviamente tanto gli organi di vigilanza tanto le procure della Repubblica eventualmente coinvolte avvalleranno mai interpretazioni minimaliste ed elusive.
Avv. Rolando Dubini
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
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