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Anno 11 - numero 2208 di lunedì 13 luglio 2009

La mancata nomina dei RLS


Obblighi e responsabilità dei datori di lavoro per la mancata nomina dei RLS. Dal bollettino “Toscana RLS”.

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Presentiamo un approfondimento sulla valutazione dei rischi e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tratto dal Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Toscana RLS.
 
 
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Obblighi e responsabilità dei datori di lavoro per la mancata nomina dei RLS
Il Decreto Legislativo 81/08, all’art. 2, definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di seguito citato come RLS, “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Il medesimo Decreto 81/08 successivamente, all’art. 18, tra gli obblighi dei datori di lavoro in ordine al RLS prevede:
• la consegna tempestiva al RLS, su richiesta di questi, di copia del documento di valutazione dei rischi, e l’ accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro
• consultare il RLS nell’ipotesi di valutazione dei rischi, nomina RSPP ecc.
 
Una intera Sezione (la VII) del titolo I del D.L.vo 81/08 è dedicata al tema “Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei dei Lavoratori” e prevede, all’art. 47, che:
• in tutte la aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.
• nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48
• nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
 
Le attribuzioni del RLS, così come sono state delineate dall’art. 50 del D.Lvo 81/08, poi, sono di assoluto rilievo, come già pubblicato ampiamente su questo bollettino:
- dall’accesso ai luoghi di lavoro, alla consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica di tutti gli atti fondamentali
- della prevenzione in azienda o unità produttiva; dall’informazione alla formazione fino all’elaborazione e individuazione delle misure di prevenzione.
 
È evidente, pertanto, come il RLS sia una figura fondamentale nell’ambito del sistema di prevenzione aziendale ed un punto di riferimento essenziale anche per il sistema di prevenzione pubblico nel suo insieme: deve essere, infatti, coinvolto non soltanto da parte del datore di lavoro, ma anche da parte degli organi competenti in tutta una serie di attività fondamentali.
 
Da questo complesso di norme, molto più pregnanti rispetto allo stesso D.L.vo 626/94 che ha introdotto questa figura nel panorama prevenzionistico italiano, emerge con nettezza l’esigenza che siano eletti o designati i RLS.
È altrettanto evidente, inoltre, che questa esigenza è e deve essere il risultato di un processo più generale di crescita culturale complessiva del nostro tessuto produttivo e sociale che individuano nella presenza attiva e non formale di queste figure uno dei presidi più importanti per l’attività di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
 
Possibili casi
 
Obblighi del Datore di Lavoro (D.L.)
 
I lavoratori eleggono o designano il/i RLS
 
Il D.L. ne comunica il nominativo all’INAIL entro il 31 Marzo di ogni anno (solo per il 2009 tale obbligo è stato prorogato al 16 Maggio)
  
Il D.L. provvede ad inviare il/i RLS al corso di formazione presso un’agenzia formativa accreditata 
 
I lavoratori non eleggono un RLS al proprio interno
(In questo caso devono darne comunicazione al D.L.)
 
Il D.L. non deve fare alcuna comunicazione all’INAIL
 
Il D.L. comunica all’organismo paritetico la mancata elezione del RLS
 
Quando l’organismo paritetico gli comunica il nominativo del RLS territoriale il D.L. versa al fondo specifico istituito presso l’INAIL una cifra corrispondente a 2 ore lavorative annue per ciascun dipendente
 
 
In entrambi i casi il D.L. ha l’obbligo di informare i propri lavoratori sul loro diritto ad eleggere un RLS e su quelle che sono le sue funzioni
 
 
Dal complesso di queste disposizioni si evince che anche la componente datoriale, sia sul piano individuale, sia sul piano associativo si deve sentire incaricata di un compito di grande rilievo, sul piano della responsabilità sociale delle imprese, a promuovere e sostenere, con tutte le iniziative del caso, l’adempimento fondamentale della elezione o designazione dei RLS.
 
Sappiamo bene, invece e purtroppo, quanto sia problematico di questi tempi avere nei luoghi di lavoro un clima positivo di rapporti fra le varie componenti, pur nel rispetto delle diverse competenze e responsabilità dei soggetti interessati: crisi produttive, precarietà dei rapporti di lavoro, calo delle commesse e simili situazioni incidono profondamente sugli atteggiamenti personali inducendo meccanismi di autotutela che devono essere superati e rimossi in positivo, non superficialmente registrati e strumentalmente condannati.
 
Positivo è stato, allora, l’accordo regionale in materia di sicurezza sul lavoro sottoscritto a Firenze in data 29/12/08 nel settore edile artigiano tra Associazioni imprenditoriali regionali e Organizzazioni Sindacali Fillea CGIL, Filca Cisl e Feneal Toscana che sancisce che “Le Parti, al fine di rispondere meglio alle caratteristiche del sistema produttivo toscano, ritengono opportuno estendere e valorizzare l’esperienza dei RLS territoriali” e successivamente condivide la “necessità della istituzione obbligatoria in tutte le imprese dei RLS per la sicurezza, che può essere individuato a livello territoriale od aziendale”, nonché “l’obbligo per i datori di lavoro di indicare il nominativo del RLS nel documento per la valutazione dei rischi”, con relativo impegno “ad una attuazione integrale e sollecita del presente accordo”.
 
Prende consistenza, finalmente, in Toscana la presenza degli RLS territoriali, quantomeno nel comparto edile, ma in prospettiva anche in altri comparti produttivi, per l’esercizio di attribuzioni importantissime: ad es. il diritto d’accesso nei luoghi di lavoro che deve essere preavvisato, ma che non può essere impedito pena segnalazione al medesimo organismo paritetico o all’organo di vigilanza. Tutto questo ovviamente tra mille intuibili difficoltà (ad es. la dispersione territoriale).
 
Ritengo, in sostanza, concludendo, che gli obblighi in materia di RLS in capo ai datori di lavoro sono particolarmente stringenti e di conseguenza anche le responsabilità si configurano di fatto in una serie di atti ben precisi e concreti: dalla rimozione di tutti gli ostacoli che possano inibire l’attuazione del dettato normativo alla promozione di iniziative concrete che mettano i lavoratori di fronte a determinati adempimenti, fino a vere e proprie disposizioni da parte del titolare dell’azienda.
 
Appare, quindi, logico concludere che a regime normativo vigente non dovrebbero esistere casi di mancata nomina e, quindi, casi di aziende prive di RLS, ovvero di RLS territoriale o di sito produttivo, con relativi obblighi e responsabilità per i datori di lavoro.
 
Aldo Fedi
Responsabile dell’ U.F. PSLL USL 3
zona Valdinievole



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Commenti alla pagina.

Autore: Massimo13/07/2009 (15:07)
Sono decisamente favorevole alla nomina ed alla formazione dell' RLS soprattutto interno (dove lo consiglio in tutte le aziende dove sono RSPP esterno)ma in aziende che hanno un numero limitato di dipendenti e i dipendenti sono praticamente "di famiglia" che bisogno c'e' di far spendere inutilmente soldi?

Esempii realmente accaduti: Azienda di riparazione autoveicoli con Datore di lavoro il padre, dipendenti assunti regolarmente i due figli ed un loro amico il quale ha iniziato a lavorare con loro 25 anni addietro;
Esempio 2: Dentista con unica dipendente part time la segretaria
Esempio 3: Azienda commercio alimentari con DdL il padre, assunti regolarmente la moglie ed il figlio!

Allora in questi casi dopo aver io stesso comunicato diritti e doveri del DdL e RLS nessuno dei dipendenti ha voluto essere eletto RLS e hanno scritto una lettera controfirmata da tutti i dipendenti ad proprio DdL nella quale dichiaravano di NON voler essere rappresentati nemmeno a livello territoriale.
Una cosa del genere può avere valore legale, ovvero esonera il DdL dai suoi doveri?
La domanda di tutti datori di lavoro e dipendenti è sempre stata la stessa " perchè devo pagare una persona a livello territoriale che vedo una volta all'anno nei casi più fortunati quando qualsiasi problema viene risolto parlando direttamente tra PERSONE lasciando da parte le cariche all'interno dell' azienda?"
Grazie e saluti a tutti
Autore: enrico smaniotto13/07/2009 (09:07)
"...non dovrebbero esistere casi di mancata nomina e, quindi, casi di aziende prive di RLS, ovvero di RLS territoriale o di sito produttivo, con relativi obblighi e responsabilità per i datori di lavoro..."

Fermo restando quanto correttamente asserito dal sig. Fedi sull'importanza del ruolo del RLS, non posso non leggere un giudizio personale dell'autore sull'ultima frase scritta.
Quali sono le responsabilità per il DL a seguito di mancata nomina?

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