- per tutte le nuove aziende al registro delle imprese e al momento dell’ iscrizione;
- per le società già costituite sempre al registro delle imprese ed entro 3 anni di tempo dall’entrata in vigore della legge;
- per i professionisti iscritti in albi ai rispettivi ordini o collegi entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge.
In specifico al comma 6, 7 e 8 dell’articolo 16 del Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 è indicato che:
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Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese):
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. |
Ma la Posta Elettronica Certificata non è solo un obbligo per le aziende ma uno strumento utile per la certificazione di alcuni documenti relativi alla sicurezza sul lavoro.
Tale elenco è pubblico e contiene, per ogni gestore, le seguenti indicazioni:
- denominazione sociale;
- sede legale;
- rappresentante legale;
- indirizzo internet;
- data di iscrizione all’elenco;
- data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo.
A coloro che nei prossimi mesi si doteranno di una
PEC ricordiamo che attraverso questo strumento le
ricevute e avvisi che un mittente può ottenere sono:
- ricevuta di accettazione;
- avviso di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici;
- ricevuta di avvenuta consegna, che può essere completa, breve o sintetica;
- avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti ovvero per rilevazione di
virus informatici;
- avviso di mancata consegna.
Nel caso poi il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte - conservata per legge per un periodo di 30 mesi - consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, del documento smarrito.