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La collaborazione del MC alla VdR: prima e a prescindere dalla nomina
La collaborazione del medico competente alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi lavorativi prima e a prescindere da una eventuale e futura nomina quale medico competente. A cura di R.Dubini, avvocato in Milano.
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La collaborazione del medico competente
alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi lavorativi e a tutta
la pertinente attività di prevenzione di Rolando Dubini, avvocato del Foro
di Milano
L'art. 2 (Definizioni) del D.Lgs. n. 81/2008 individua tra le funzioni
essenziali del medico competente quella di collaborare alla valutazione dei
rischi prima e a prescindere da una eventuale e futura nomina quale medico competente
in servizio presso una specifica azienda o ente:
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto
previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente
decreto;
Il successivo articolo 25 ribadisce l'obbligo:
Art. 25. Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria, anche ai fini della programmazione,
ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritÃ
psico-fisica dei lavoratori, alla
fattività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la
parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari
modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi
della responsabilità sociale.
Così come l'articolo 29:
Art. 29. Modalita' di effettuazione della
valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui
all'articolo 41.
La mancata
attivazione di questa collaborazione obbligatoria (non può essere il
datore di lavoro o l'rspp che decidono senza una consulenza
specialistica di un
medico competente se fare o non fare la sorveglianza sanitaria ai
dipendenti, e
d'altro canto la decisione deve essere assunta previo parere scritto o
verbale
datati e firmati da un medico competente, che può essere utilizzato
anche una
tantum, senza essere nominato tale se non vi è necessità di effettuare
la
sorveglianza sanitaria: la questione vera è che deve essere una figura
specifica e competente, il medico competente appunto, ad esprime la
propria
opinione in merito) è sanzionata penalmente:
Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro
e il dirigente
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che
non
redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo
le
modalita' di cui all'articolo 29, commi 1,(...).
A proposito dell'attività di collaborazione obbligatoria del medico
competente
con il datore di lavoro anche al di fuori dell'obbligo della
sorveglianza
sanitaria, si deve ribadire che la funzione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha
voluto
assegnare al medico competente è duplice, una quella appunto di
collaborare con
il datore di lavoro e con il SPP che lo deve portare a partecipare alla
valutazione dei rischi finalizzata anche ad individuare la necessità di
programmare una eventuale sorveglianza sanitaria (art 25 del D. Lgs. n.
81/2008) [si rammenti a tal proposito che secondo le indicazioni fornite
dall’art. 28
comma 2 lettera e) del Testo Unico il datore di lavoro dovrà indicare
nel DVR
avente data
certa, con un obbligo anche penalmente sanzionato dal successivo
art.
29 comma 2, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla
valutazione dei rischi] e l’altra funzione di effettuare, dietro
nomina, la
sorveglianza sanitaria se obbligatoria.
Per concludere l'attività di controllo del buono stato di salute dei
lavoratori
che il legislatore ha voluto imporre al datore di lavoro prima di
assegnare al
lavoratore i compiti in azienda, prevista dall’art. 18 comma 1
lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008,
può benissimo farsi rientrare fra i compiti di collaborazione che
il medico competente deve fornire al datore di lavoro e ad essa dovrÃ
seguire,
se ne emerge la necessità al termine dalla valutazione
dei
rischi alla quale ha partecipato e dietro sua esplicita
indicazione, la
sorveglianza sanitaria se obbligatoria per legge, oppure il consiglio
che se vi
sono giustificati motivi per certe mansioni pericolose ma non incluse
nell'obbligo legale di sorveglianza sanitaria, la decisione di inviare
il
dipendente a visita collegiale presso la struttura pubblica della asl.
La Suprema Corte afferma che "tra le innovazioni più significative del
D.Lgs. n. 626 del 1994, vi è senz'altro quella di definire, nel solco
giÃ
tracciato dal D.Lgs. n. 277 del 1991, ruolo, requisiti, responsabilità ,
compiti
e funzioni del medico competente" e che "Il legislatore, richiedendo
che la figura del medico competente sia individuata sulla base di
specifici parametri
(...) e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza
professionale del medico designato (art. 55), ha inteso evidentemente
individuare la figura di un medico di qualificata professionalità , in
grado di
diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del
Servizio
di prevenzione e protezione aziendale.
Ed è a questa figura che il datore di lavoro deve rapportarsi
(Cassazione
penale, sez. III, 2 luglio 2008, u.p. 21 maggio 2008, n. 26539, in
Guariniello
R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la
giurisprudenza).
La Corte Suprema precisa che "il modello astratto di responsabile della
direzione sanitaria si sintonizza con la ricerca scientifica, anche
mondiale,
del settore, oltre che con la ricerca della comunità scientifica della
realtÃ
produttiva italiana" (ancora: Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio
2001,
u.p. 30 marzo 2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza
sul
lavoro, commentario con la giurisprudenza)
Il molteplice compito del medico competente, dunque, non consiste solo
nella
effettuazione delle visite obbligatorie nell'interesse del lavoratore,
ma deve
operare come consulente del datore di lavoro in materia sanitaria,
esserne
l'alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e
stimolo,
con un importante ruolo attivo nell'identificazione dei rimedi: l’avere
omesso
la sorveglianza sanitaria, o avere attuato una strategia di monitoraggio
errata, omettendo ad esempio esami tossicologici o strumentali che
avrebbero
consentito di evidenziare la malattia, o di anticiparne la diagnosi vuol
dire
per il medico venir meno al proprio ruolo di consulente con conseguente
responsabilità derivante dal danno alla salute derivato dall'eventuale
aggravio
prognostico legato al ritardo nella diagnosi (Cassazione penale, sez.
IV, 6
febbraio 2001, n. 5037, u.p. 30 marzo 2000 in Guariniello R., Il Testo
Unico
Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza).
La Cassazione penale ha sottolineato con forza il compito del medico
competente
che mai deve ridursi al mero adempimento delle visite periodiche ma deve
attivamente identificare i rimedi, chiarendo che "il medico competente
ad
effettuare le visite mediche periodiche sui lavoratori addetti alle
lavorazioni
industriali che espongono all'azione di sostanze
tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, è tenuto non
solo ad
effettuare le predette visite in relazione ai rischi individuati dal
datore di
lavoro e in posizione meramente esecutiva, ma altresì a coadiuvare
attivamente
il datore di lavoro nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal
progresso della tecnica, da adottare contro le dette sostanze, così
assumendo
una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria" (Cassazione
penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, u.p. 30 marzo 2000).
La Cassazione penale, sez. III, con sentenza n. 1728/2005, ha stabilito
che
" il medico aziendale viene così a configurarsi come collaboratore
necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata,
per
coadiuvare il primo…Per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori
a rischio il legislatore acconsente, e anzi prescrive, che il datore di
lavoro
si avvalga della collaborazione di un medico di sua fiducia; ma per
verificare
la regolarità delle prestazioni lavorative in caso di malattia o di
infortunio,
il legislatore impone che il datore di lavoro ricorra al controllo
imparziale
di medici del servizio sanitario pubblico, che soli possono garantire il
rispetto della dignità dei lavoratori.".
Stimo moltissimo dal punto di vista professionale l'avv. Dubini. Ciò non toglie che raramente su singoli specifici punti si possa anche pensarla diversamente.
Sul punto specifico non condivido l'interpretazione che l'avvocato da della norma, estrandone delle conclusioni che sono molto tirate e non supportate da una lettura del testo.
Vi è asimmetria nel testo tra la nomina dell'RSPP che è sempre obbligatoria e quella del medico competente che a mio avviso non lo è.
I casi in cui è obbligatoria la nomina del medico competente sono normati e codificati e non serve sempre in tutti i casi un medico per dirimere la questione.
Sono d'accordo con il collega Troncana.
faccio un esempio:
un datore di lavoro assume una persona per un lavoro puramente amministrativo di 3h/giorno. Non solleva pesi, non è esposto a rischi fisici, chimici, biologici ecc. non guida l'auto ecc.
Supponiamo che non vi sia nessun caso per cui debba essere attivata la sorveglianza sanitaria per legge. Secondo l'interpretazione dell'avv. Dubini serve un medico competente per valutare i rischi e decidere che non serve la nomina. Invece a mio avviso lo può stabilire tranquillamente il Datore di lavoro (magari sentito l'RSPP sempre ovviamente che conosca bene la legge!)
Penso che se il legislatore voleva una nomina obbligatoria del medico in tutti i casi lo avrebbe esplicitato in un modo più netto.
Non mi sembra di aver visto (ma su questo potrei sbagliare) una sentenza che abbia condannato un Datore di lavoro perchè non ha effettuato una valutazione di rischi senza consultare un medico competente nei casi di assenza di obbligo di sorveglianza sanitaria.
Rimane il fatto che comunque i casi in cui non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria sono pochissimi. In pratica nella maggior parte dei casi i rischi sono tali che il medico deve essere nominato per cui la situazione da me descritta è più teorica che reale.
Riccardo Borghetto
Autore: Francesco Cuccuini
30/05/2010 (08:18)
Finchè lo dice il sottoscritto... poca cosa.
Quando arriva a dirlo l'avvocato Dubini...
:-)
Autore: Paolo Troncana
28/05/2010 (15:47)
come si può asserire tutto questo dopo aver riportato lo stesso articolo che sancisce l'esatto opposto?
Art. 29. 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento [ ], in collaborazione con il RSPP e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
specifico: nei casi di cui all'art. 41 !!! che stabilisce in quali casi deve essere svolta la sorveglianza sanitaria.
detto ciò, è ovvio che poi la suprema corte (e non solo) "spinga" per una fattiva collaborazione del MC con il DL, dove però è già attiva la sorveglianza sanitaria.