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La Cassazione sulla responsabilità di RSPP e Datore di lavoro

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

25/06/2012

La responsabilità penale diretta del datore di lavoro per l’inosservanza di norme antinfortunistiche non é esclusa per il solo fatto che lo stesso abbia designato il RSPP giacché tale designazione non equivale ad una delega di funzioni. Di G.Porreca.

 
 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e la nomina da parte del datore di lavoro del delegato alle funzioni antinfortunistiche, al quale lo stesso trasferisce gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, sono due provvedimenti che spesso  vengono confusi fra loro. In questa sentenza la Corte di Cassazione, così come aveva già fatto più volte in precedenti occasioni, ne evidenzia opportunamente la differenza sostanziale.
 
La designazione del RSPP, ha precisato la suprema Corte, che il datore di lavoro è comunque tenuto a fare nel rispetto delle disposizioni di legge individuandolo fra persone in possesso di requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative specifiche svolte, non equivale ad una delega di funzioni che può esentare il datore di lavoro da responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche consentendo la stessa delega di trasferire ad altri, il delegato, la sua posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, per cui, pur in presenza di tale designazione del RSPP, rimane lui il soggetto investito ex lege dell’obbligo di prevenire il verificarsi di eventi dannosi connessi all’espletamento delle attività lavorative che si svolgono nei suoi luoghi di lavoro.
 

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L’evento infortunistico e l’iter giudiziario
Il datore di lavoro ed il RSPP di una società sono stati riconosciuti colpevoli del reato di lesioni personali colpose gravi e aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica (vasta FLC da scollamento cutaneo del palmo della mano dx - frattura F1 indice della mano dx con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 gg.) subite da un lavoratore dipendente della società stessa. L'addebito era basato sull'omesso posizionamento della griglia di protezione di una macchina assemblatrice dei profilati di alluminio nei pressi della quale il lavoratore si era infortunato. L’infortunio era accaduto mentre lo stesso era addetto al taglio termico dei profilati di alluminio in quanto, mentre accompagnava il profilato con la mano destra per farlo entrare nella macchina, l’arto è stato "risucchiato" all'interno del macchinario, riportando le suindicate lesioni.
 
Secondo la ricostruzione del Tribunale, operata attraverso le convergenti dichiarazioni testimoniali rese non solo dall’infortunato ma anche dal funzionario della ASL e di altri colleghi dell'infortunato stesso, l'omissione, addebitata sia al datore di lavoro che al RSPP, trovava una sua giustificazione "lavorativa" nel senso che consentiva la possibilità di aumentare la quantità dei profilati lavorati.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
La Corte di Appello ha parzialmente riformata la sentenza di primo grado, riconoscendo la prescrizione per gli addebiti contravvenzionali in tema di prevenzione infortuni, per cui gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato articolato essenzialmente su due motivi. Con riferimento al primo gli imputati hanno messo in evidenza l'abnormità della condotta del lavoratore che volontariamente aveva introdotto la mano in una zona pericolosa, consapevole che il macchinario era in movimento, ed hanno contestato altresì la ricostruzione dell'infortunio effettuata principalmente attraverso la deposizione dello stesso infortunato anche se "interessato" agli esiti della vicenda processuale. Come secondo motivo il datore di lavoro, in particolare, ha contestato il giudizio di responsabilità emesso dalla Corte di Appello in merito alla posizione del RSPP per non avere tenuto conto della sussistenza di una "delega" in materia prevenzionale nei confronti dello stesso alla quale aveva fatto ricorso essendo l’azienda di grandi dimensioni per cui l'organizzazione del lavoro era stata strutturata conferendo gli adempimenti in materia di sicurezza a soggetti diversi dal titolare dell'impresa.
 
Le decisioni della suprema Corte di Cassazione
I ricorsi degli imputati sono stati considerati manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione che ha invece ritenuta giuridicamente corretta e adeguatamente motivata la decisione della Corte di Appello raggiunta peraltro con argomenti ampiamente convergenti rispetto a quelli del giudice di primo grado.
 
In premessa la Sez. IV ha tenuto a precisare che, per quanto riguarda la ricostruzione dell’accaduto, alla Corte di legittimità non è consentita una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori. In merito poi al comportamento ritenuto scorretto del lavoratore la Sez. IV ha fatto osservare che in maniera giusta e soddisfacente la Corte di merito ha esclusa l'abnormità del comportamento del lavoratore sulla base non della sola versione dell'infortunato, ma attraverso la disamina di plurime, convergenti di dichiarazioni di altri. In merito al comportamento del lavoratore la suprema Corte ha utilmente richiamati due fondamentali principi operanti in materia di rilevanza della condotta colposa del lavoratore ai fini della possibile esclusione della responsabilità del datore di lavoro.
 
In primo luogo la Sez. IV ha fatto osservare che non si può ravvisare un comportamento "abnorme" del lavoratore, e come tali non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e idoneo ad escluderne la responsabilità, per la sola presenza di un comportamento che, pur imprudente, del lavoratore non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nell’ambito del lavoro assegnatogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore. In secondo luogo, ha ribadito la Sez. IV, in caso di infortunio sul lavoro non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale, la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in difetto con le norme di legge per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo.
 
Principi entrambi, ha evidenziato la Sez. IV, evocabili nel caso in esame in considerazione dell'evidente connessione dell'infortunio con l'attività lavorativa e della presenza di profili colposi ricostruiti a carico dei titolari della posizione di garanzia, che tra l’altro, secondo la ricostruzione emergente dagli atti, erano entrambi consapevoli dell'irregolarità del macchinario decisiva ai fini della dinamica dell’evento infortunistico.
 
Per quanto riguarda poi la presenza della delega di funzioni la Corte suprema non ha accolto il motivo basato sulla pretesa sussistenza di una delega implicita. Invero, secondo la stessa Corte, anche ad ammettere che, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 che con l’articolo 16 ha previsto espressamente che la delega debba essere conferita per iscritto, non fosse prevista alcuna forma per il rilascio della delega, è comunque da ritenere che dovesse esservi certezza del suo rilascio e del contenuto della delega stessa, sia per ritenerne l'esistenza che per poterne individuare i contenuti, per cui, secondo la Sez. IV, condivisibilmente il giudicante non aveva accettata la pretesa delega "implicita" tra l'altro non individuabile nella mera nomina del RSPP.
 
Come è noto”, ha sostenuto la suprema Corte, “la responsabilità penale ‘diretta’ del datore di lavoro (e soggetti assimilati: dirigente, preposti) per l'inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il RSPP, giacché la ‘designazione’ del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma di legge (cfr., ora, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 31; individuandolo, ai sensi del successivo articolo 32, tra persone i cui requisiti siano ‘adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative’), non equivale a ‘delega di funzioni’ utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di ‘trasferire’ ad altri - il delegato- la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa”.
 
“La designazione del RSPP in definitiva”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “non ha nulla a che vedere con l'istituto della ‘delega di funzioni’ e non può quindi assumere la stessa rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità del datore di lavoro”.
 
Come conseguenza della inammissibilità dei ricorsi ed essendo il fatto da ricondurre ad una colpa dei ricorrenti, la Corte di Cassazione ha confermata la sentenza di condanna già inflitta dalla Corte di Appello nei loro confronti gravando in più gli stessi anche di tutte le spese processuali sostenute dalla parte civile per affrontare l’ultimo grado di giudizio.
 
 
 
 


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