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Anno 12 - numero 2329 di lunedì 08 febbraio 2010
La Cassazione sulla responsabilita' del datore di lavoro Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Di G. Porreca.
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Sulla responsabilità del datore di
lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate
operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte, secondo le
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sotto la diretta sorveglianza
di un preposto ai lavori.
Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 45932 dell’1 dicembre 2009 (U. P. 11/11/2009) -
Pres. Marzano – Est. Brusco – P.M. D’Angelo - Ric. A. T.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)
Con questa sentenza viene fornita dalla Sezione IV penale della Corte di
Cassazione una interessante definizione di opera
provvisionale, ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione degli
infortuni nelle costruzioni, individuata come un manufatto che venga realizzato
in un cantiere
a seguito dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle
operazioni costruttive o da riferirsi a tutta l’attività del cantiere, sino
allo sgombero dello stesso ed è stato altresì sostenuto che le opere
di disarmo di un solaio in un cantiere edile rientrano in modo evidente tra
le opere provvisionali stesse indicate nell’art. 17 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164
(ora art. 123 del D.
Lgs. n. 81/2008), atteso che si tratti di manufatti utilizzati
temporaneamente per il periodo necessario alla esecuzione della posa del
cemento armato e quindi di opere che, una volta terminata l’opera al cui
servizio sono predisposte, devono essere smontate. In tale ottica perciò,
sostiene la suprema Corte, le operazioni di disarmo di un solaio vanno effettuate,
secondo quanto prescrivono le norme di prevenzione degli infortuni, sotto la
sorveglianza di un preposto
ai lavori.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il caso.
L’amministratore di una società è stato condannato da un Tribunale per il
delitto di lesioni
colpose in danno di un lavoratore che aveva subito delle gravi lesioni a
seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere gestito dalla
società che amministrava e dovuto ad una caduta in quanto aveva omesso di
dotare della necessaria cintura
di sicurezza un lavoratore che operava ad un'altezza di circa nove metri
dal suolo e per non aver predisposta alcuna sorveglianza sull'esecuzione dei
lavori.
La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello e contro la
stessa l’amministratore della società ha proposto ricorso alla Corte di
Cassazione sostenendo che la natura dell’attività svolta dal lavoratore non
richiedeva l’uso della cintura di sicurezza ed inoltre che lo stesso, al
momento dell’infortunio, non era addetto allo smontaggio di opere provvisionali
e quindi non era applicabile l’art. 17 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 secondo il
quale è necessaria assistenza di un preposto. Sosteneva altresì l’imputato che
il disarmo del solaio sarebbe dovuto avvenire con l'uso di un
"trabattello" il quale, per la sua altezza, non richiedeva l'uso
della cintura di sicurezza ed inoltre che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che
al lavoratore fosse stato impartito l'ordine di rimuovere i parapetti mentre in
realtà egli aveva avuto solo l’incarico di disarmare il solaio per cui lo
stesso aveva assunta una iniziativa abnorme
e imprevedibile.
La decisione.
Per quanto riguarda la osservazione fatta dal ricorrente e relativa alla
applicabilità all’attività in corso dell’articolo 17 dell'allora vigente D.P.R.
7 gennaio 1956 n. 164, riguardante la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni, secondo il quale il montaggio e lo smontaggio delle
opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto, la suprema Corte ha preso in esame se considerare, ai fini
dell'applicabilità della norma indicata, "opere provvisionali" le
attività dirette al disarmo del solaio ricordando che su questo punto esistono
due precedenti sentenze della Corte di Cassazione Sez. 4 la n. 3504 del
13/12/2007, e la n. 2800 del 15/12/1998 le quali hanno fornito la nozione di
opera provvisionale definita come "ogni
manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da
effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive,
siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello
stesso."
Al momento dell’infortunio, prosegue la suprema Corte, il lavoratore stava
procedendo, con la collaborazione di uno o due colleghi, al disarmo del secondo
solaio, operazione che consisteva nello smontaggio degli appositi pannelli e di
ulteriori componenti, quali i puntelli di sostegno dei medesimi, utilizzati in
occasione della posa del cemento (armatura del solaio) per cui “in base alla nozione accolta nelle ricordate
sentenze, le attività in precedenza descritte rientrano in modo evidente tra le
opere provvisionali indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, articolo 17 atteso che si tratta di manufatti
temporaneamente utilizzati per il periodo necessario all'esecuzione della posa
del cemento armato”. “Sono dunque opere” prosegue la
Sez. IV “che
vengono predisposte a tale fine e che, una volta terminata l'opera (definitiva)
al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate”. “Ed è proprio la natura non ripetitiva ed
estranea alle caratteristiche fondamentali dell'opera” continua la Sez. IV, “che giustificata la previsione del Decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 17 che
richiede la diretta sorveglianza di un preposto (ovviamente competente e
informato sui rischi derivanti dal montaggio o dallo smontaggio delle opere
provvisionali)”.
“Nel caso in esame” conclude la
Corte suprema “è pacifico
che non fosse presente alcun preposto e dunque è vano il tentativo del
ricorrente di prospettare un'anomala iniziativa da parte del lavoratore
infortunato che avrebbe, in contrasto con le istruzioni impartitegli, iniziato
di sua iniziativa lo smontaggio delle paratie protettive del solaio cadendo poi
al suolo” sostenendo ancora che “se
anche fosse corretta la pretesa del ricorrente di ritenere imprevedibile ed
abnorme l'iniziativa del lavoratore, appare del tutto logica la conclusione che
la presenza di idoneo preposto avrebbe consentito di evitare il verificarsi
dell'evento anche con la prescrizione dell'osservanza dell'obbligo per il
lavoratore ad utilizzare le cinture di sicurezza”.
Corte
di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 45932 del 1 dicembre 2009 (U.
P. 11/11/2009) - Pres. Marzano – Est. Brusco – P.M. D’Angelo - Ric. A. T. -
Sulla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono
considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte,
secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori.
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