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Anno 12 - numero 2329 di lunedì 08 febbraio 2010

La Cassazione sulla responsabilita' del datore di lavoro


Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Di G. Porreca.

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Sulla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte, secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 45932 dell’1 dicembre 2009 (U. P. 11/11/2009) - Pres. Marzano – Est. Brusco – P.M. D’Angelo - Ric. A. T.

Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)

Con questa sentenza viene fornita dalla Sezione IV penale della Corte di Cassazione una interessante definizione di opera provvisionale, ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, individuata come un manufatto che venga realizzato in un cantiere a seguito dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive o da riferirsi a tutta l’attività del cantiere, sino allo sgombero dello stesso ed è stato altresì sostenuto che le opere di disarmo di un solaio in un cantiere edile rientrano in modo evidente tra le opere provvisionali stesse indicate nell’art. 17 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 (ora art. 123 del D. Lgs. n. 81/2008), atteso che si tratti di manufatti utilizzati temporaneamente per il periodo necessario alla esecuzione della posa del cemento armato e quindi di opere che, una volta terminata l’opera al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate. In tale ottica perciò, sostiene la suprema Corte, le operazioni di disarmo di un solaio vanno effettuate, secondo quanto prescrivono le norme di prevenzione degli infortuni, sotto la sorveglianza di un preposto ai lavori.

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Il caso.
L’amministratore di una società è stato condannato da un Tribunale per il delitto di lesioni colpose in danno di un lavoratore che aveva subito delle gravi lesioni a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere gestito dalla società che amministrava e dovuto ad una caduta in quanto aveva omesso di dotare della necessaria cintura di sicurezza un lavoratore che operava ad un'altezza di circa nove metri dal suolo e per non aver predisposta alcuna sorveglianza sull'esecuzione dei lavori.
La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello e contro la stessa l’amministratore della società ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che la natura dell’attività svolta dal lavoratore non richiedeva l’uso della cintura di sicurezza ed inoltre che lo stesso, al momento dell’infortunio, non era addetto allo smontaggio di opere provvisionali e quindi non era applicabile l’art. 17 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 secondo il quale è necessaria assistenza di un preposto. Sosteneva altresì l’imputato che il disarmo del solaio sarebbe dovuto avvenire con l'uso di un "trabattello" il quale, per la sua altezza, non richiedeva l'uso della cintura di sicurezza ed inoltre che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che al lavoratore fosse stato impartito l'ordine di rimuovere i parapetti mentre in realtà egli aveva avuto solo l’incarico di disarmare il solaio per cui lo stesso aveva assunta una iniziativa abnorme e imprevedibile.

La decisione.
Per quanto riguarda la osservazione fatta dal ricorrente e relativa alla applicabilità all’attività in corso dell’articolo 17 dell'allora vigente D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, riguardante la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, secondo il quale il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto, la suprema Corte ha preso in esame se considerare, ai fini dell'applicabilità della norma indicata, "opere provvisionali" le attività dirette al disarmo del solaio ricordando che su questo punto esistono due precedenti sentenze della Corte di Cassazione Sez. 4 la n. 3504 del 13/12/2007, e la n. 2800 del 15/12/1998 le quali hanno fornito la nozione di opera provvisionale definita come "ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso."

Al momento dell’infortunio, prosegue la suprema Corte, il lavoratore stava procedendo, con la collaborazione di uno o due colleghi, al disarmo del secondo solaio, operazione che consisteva nello smontaggio degli appositi pannelli e di ulteriori componenti, quali i puntelli di sostegno dei medesimi, utilizzati in occasione della posa del cemento (armatura del solaio) per cui “in base alla nozione accolta nelle ricordate sentenze, le attività in precedenza descritte rientrano in modo evidente tra le opere provvisionali indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 17 atteso che si tratta di manufatti temporaneamente utilizzati per il periodo necessario all'esecuzione della posa del cemento armato”. “Sono dunque opere” prosegue la Sez. IV “che vengono predisposte a tale fine e che, una volta terminata l'opera (definitiva) al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate”. “Ed è proprio la natura non ripetitiva ed estranea alle caratteristiche fondamentali dell'opera” continua la Sez. IV, “che giustificata la previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 17 che richiede la diretta sorveglianza di un preposto (ovviamente competente e informato sui rischi derivanti dal montaggio o dallo smontaggio delle opere provvisionali)”.

“Nel caso in esame
” conclude la Corte suprema “è pacifico che non fosse presente alcun preposto e dunque è vano il tentativo del ricorrente di prospettare un'anomala iniziativa da parte del lavoratore infortunato che avrebbe, in contrasto con le istruzioni impartitegli, iniziato di sua iniziativa lo smontaggio delle paratie protettive del solaio cadendo poi al suolo” sostenendo ancora che “se anche fosse corretta la pretesa del ricorrente di ritenere imprevedibile ed abnorme l'iniziativa del lavoratore, appare del tutto logica la conclusione che la presenza di idoneo preposto avrebbe consentito di evitare il verificarsi dell'evento anche con la prescrizione dell'osservanza dell'obbligo per il lavoratore ad utilizzare le cinture di sicurezza”.


Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 45932 del 1 dicembre 2009 (U. P. 11/11/2009) - Pres. Marzano – Est. Brusco – P.M. D’Angelo - Ric. A. T. - Sulla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte, secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.



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