Verifiche
periodiche di attrezzature di lavoro (art. 71)
Si ritiene suscettibile di interpretazione non univoca l’art. 44 comma d)
del D.Lgs. 106/2009 in
rapporto all’art. 71 comma 12 del D.Lgs. 81/2008, per il quale sono attesi i
necessari chiarimenti da parte dei ministeri competenti. Nel frattempo si
ritiene giuridicamente inapplicabile l’art. 71 comma 11 come modificato, in
quanto ancora non sono stati definiti i requisiti di abilitazione degli organismi
pubblici e privati.
In attesa di tale definizione, il soggetto titolato ad effettuare la verifica
di primo impianto (di cui all’art. 4 del D.M. 329/2004) per le attrezzature a
pressione installate ed assemblate dall’utilizzatore, è esclusivamente l’ISPESL
(per effetto dell’art. 9 comma 6 lett. e D.Lgs. 81/2008). Per le
attrezzature
a pressione certificate come insiemi vale quanto previsto dal D.M. 329/04
(art. 5 e 6 ).
Per le verifiche periodiche delle attrezzature in pressione si fa riferimento
al D.M. 329/04 e alla normativa tecnica previgente, per quanto non in contrasto
con i disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in attesa dell’emanazione di
specifica normativa tecnica delegata. Continuano a conservare altresì la
propria efficacia le
Linee
guida regionali e la Linea guida approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Relativamente alle competenze e alle procedure per l’effettuazione della prima
verifica periodica delle attrezzature di
sollevamento,
salvo diversa successiva determinazione da parte dei livelli sovraordinati e/o
di accordi Regione-Dipartimenti Periferici ISPESL, si procederà come indicato ai
punti seguenti:
· Macchine messe in servizio prima del 15 maggio 2008: si applica la procedura
della Circolare MICA n° 162054/97.
· Macchine messe in servizio dopo il 15 maggio 2008: si applica la procedura
dell’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009. L’ASL
può intervenire su richiesta del datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla
richiesta all’ISPESL, solo previa verifica che l’ISPESL non abbia
effettivamente avviato le procedure per l’effettuazione della prima verifica
periodica. Tale verifica può avvenire, ad esempio, acquisendo copia della lettera
di richiesta di verifica periodica e della ricevuta di ritorno, in caso di RAR,
o di timbro autentico di ricevuta da parte dell’Ispesl competente per
territorio.
Per quanto riguarda la modulistica, in attesa dell’emanazione dei regolamenti
attuativi (ex. Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008), si continua a adottare quella
prevista dal D.M. 12.09.59.
Si considera ancora non applicabile il regime di verifiche periodiche previsto
per gli ascensori da cantiere, per le piattaforme autosollevanti su colonne e
per i carrelli semoventi a braccio telescopico, in quanto devono ancora essere
emanati i relativi regolamenti attuativi (ex. Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008).
Analogamente, per le
attrezzature
di lavoro precedentemente soggette a verifiche da parte del Ministero del Lavoro,
quali ponti sospesi motorizzati (ex D.M. 04/03/1982) e carri agricoli
raccoglifrutta (ex C.M. n. 33 del 02/08/2005 e s.m.), è opportuno attendere le
necessarie indicazioni del Ministero del lavoro sulle modalità di trasferimento
delle competenze e della documentazione relativa ai carri già in esercizio.
Conseguenza dell’inapplicabilità dell’art. 71 comma 11, in combinato disposto
con l’art. 71 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, come modificati dal D.Lgs. 106/2009,
è che si continua ad applicare l’esenzione dell’IVA per le verifiche effettuate
sulle
attrezzature
di lavoro dell’all. VII.
In assenza dei decreti attuativi di cui all’art. 71 comma 13 del D.Lgs.
81/2008, non potendo dare attuazione a quanto previsto dall’art. 71 comma 12,
sino a quando non sarà possibile avvalersi dei soggetti previsti dal citato
art. 71 comma 12 le Aziende Sanitarie Locali dovranno adottare i necessari
provvedimenti atti a garantire la più ampia copertura del servizio, tenuto
conto delle risorse disponibili.
Si evidenzia che il soggetto obbligato dall’art. 71 comma 11 è il datore di
lavoro, che pertanto è tenuto a richiedere l’effettuazione delle
verifiche
periodiche. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche, determinata
dalla mancata richiesta di verifica periodica alle scadenze di legge, è punita con
la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 87 comma 4.
Infine, le attività di verifica di macchine e impianti e, più in generale, le
attività di controllo e vigilanza devono intendersi come “servizi di natura
intellettuale” e pertanto non soggette alle disposizioni di cui al comma 3
dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, per effetto delle disposizioni di cui al comma 3
bis dello stesso articolo 26. Resta inteso che l’accesso degli operatori deve
comunque essere garantita alle condizioni di sicurezza di cui al comma 1 e 2.
Per quanto concerne i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 26 comma
1 D.Lgs. 81/2008 e succ. mod., si presume che gli enti individuati dalla
legislazione vigente per l’effettuazione delle verifiche periodiche ne siano in
possesso per riconoscimento ex – lege.
Procedura di segnalazione di presunta non conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza (art. 70 comma 4)
Con riferimento all’art. 70 comma 4, si sottolinea che il coinvolgimento
dell’ASL territorialmente competente per il
fabbricante
verrà attuato solo al termine del procedimento di accertamento da parte
dell’Autorità di Sorveglianza del Mercato. Pertanto, l’ASL segnalante non dovrà
inserire l’ASL territorialmente competente ove ha sede il fabbricante tra i
destinatari della nota di trasmissione della segnalazione di presunta non
conformità all’autorità di sorveglianza del mercato. Al termine
dell’accertamento, qualora la macchina sia stata riconosciuta
non
conforme ai requisiti essenziali della Direttiva o sia stata resa conforme
(e pertanto evidentemente non era conforme ai RES), l’Autorità di sorveglianza
del mercato provvederà a comunicare l’esito dell’accertamento all’ASL
segnalante, che provvederà ad inoltrare l’esito anche all’ASL competente
territorialmente, affinché quest’ultima impartisca le necessarie prescrizioni
al fabbricante secondo le procedure del
D.Lgs.
758/94.