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Anno 12 - numero 2377 di venerdì 16 aprile 2010

Indicazioni per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro


Titolo III del D.Lgs. 81/2008: le prime indicazioni operative per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Dal Gruppo di Lavoro Interregionale “Macchine e Impianti”.

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Ultimo aggiornamento del 24 gennaio 2012
 
È disponibile la versione definitiva del documento “Prime indicazioni operative modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 al Titolo III del D.Lgs. 81/2008” recentemente elaborato dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome - Gruppo di Lavoro Interregionale 'Macchine e Impianti'.


Queste indicazioni operative sono fornite in attesa “dell’emanazione delle necessarie circolari esplicative e dei decreti attuativi da parte dei competenti Ministeri secondo quanto prescritto dal medesimo titolo.”



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Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro (art. 71)
Si ritiene suscettibile di interpretazione non univoca l’art. 44 comma d) del D.Lgs. 106/2009 in
rapporto all’art. 71 comma 12 del D.Lgs. 81/2008, per il quale sono attesi i necessari chiarimenti da parte dei ministeri competenti. Nel frattempo si ritiene giuridicamente inapplicabile l’art. 71 comma 11 come modificato, in quanto ancora non sono stati definiti i requisiti di abilitazione degli organismi pubblici e privati.
In attesa di tale definizione, il soggetto titolato ad effettuare la verifica di primo impianto (di cui all’art. 4 del D.M. 329/2004) per le attrezzature a pressione installate ed assemblate dall’utilizzatore, è esclusivamente l’ISPESL (per effetto dell’art. 9 comma 6 lett. e D.Lgs. 81/2008). Per le attrezzature a pressione certificate come insiemi vale quanto previsto dal D.M. 329/04 (art. 5 e 6 ).

Per le verifiche periodiche delle attrezzature in pressione si fa riferimento al D.M. 329/04 e alla normativa tecnica previgente, per quanto non in contrasto con i disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in attesa dell’emanazione di specifica normativa tecnica delegata. Continuano a conservare altresì la propria efficacia le Linee guida regionali e la Linea guida approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Relativamente alle competenze e alle procedure per l’effettuazione della prima verifica periodica delle attrezzature di sollevamento, salvo diversa successiva determinazione da parte dei livelli sovraordinati e/o di accordi Regione-Dipartimenti Periferici ISPESL, si procederà come indicato ai punti seguenti:
· Macchine messe in servizio prima del 15 maggio 2008: si applica la procedura della Circolare MICA n° 162054/97.
· Macchine messe in servizio dopo il 15 maggio 2008: si applica la procedura dell’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009. L’ASL può intervenire su richiesta del datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla richiesta all’ISPESL, solo previa verifica che l’ISPESL non abbia effettivamente avviato le procedure per l’effettuazione della prima verifica periodica. Tale verifica può avvenire, ad esempio, acquisendo copia della lettera di richiesta di verifica periodica e della ricevuta di ritorno, in caso di RAR, o di timbro autentico di ricevuta da parte dell’Ispesl competente per territorio.

Per quanto riguarda la modulistica, in attesa dell’emanazione dei regolamenti attuativi (ex. Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008), si continua a adottare quella prevista dal D.M. 12.09.59.
Si considera ancora non applicabile il regime di verifiche periodiche previsto per gli ascensori da cantiere, per le piattaforme autosollevanti su colonne e per i carrelli semoventi a braccio telescopico, in quanto devono ancora essere emanati i relativi regolamenti attuativi (ex. Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008). Analogamente, per le attrezzature di lavoro precedentemente soggette a verifiche da parte del Ministero del Lavoro, quali ponti sospesi motorizzati (ex D.M. 04/03/1982) e carri agricoli raccoglifrutta (ex C.M. n. 33 del 02/08/2005 e s.m.), è opportuno attendere le necessarie indicazioni del Ministero del lavoro sulle modalità di trasferimento delle competenze e della documentazione relativa ai carri già in esercizio.
Conseguenza dell’inapplicabilità dell’art. 71 comma 11, in combinato disposto con l’art. 71 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, come modificati dal D.Lgs. 106/2009, è che si continua ad applicare l’esenzione dell’IVA per le verifiche effettuate sulle attrezzature di lavoro dell’all. VII.

In assenza dei decreti attuativi di cui all’art. 71 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, non potendo dare attuazione a quanto previsto dall’art. 71 comma 12, sino a quando non sarà possibile avvalersi dei soggetti previsti dal citato art. 71 comma 12 le Aziende Sanitarie Locali dovranno adottare i necessari provvedimenti atti a garantire la più ampia copertura del servizio, tenuto conto delle risorse disponibili.
Si evidenzia che il soggetto obbligato dall’art. 71 comma 11 è il datore di lavoro, che pertanto è tenuto a richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche, determinata dalla mancata richiesta di verifica periodica alle scadenze di legge, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 87 comma 4.

Infine, le attività di verifica di macchine e impianti e, più in generale, le attività di controllo e vigilanza devono intendersi come “servizi di natura intellettuale” e pertanto non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 bis dello stesso articolo 26. Resta inteso che l’accesso degli operatori deve comunque essere garantita alle condizioni di sicurezza di cui al comma 1 e 2. Per quanto concerne i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008 e succ. mod., si presume che gli enti individuati dalla legislazione vigente per l’effettuazione delle verifiche periodiche ne siano in possesso per riconoscimento ex – lege.

Procedura di segnalazione di presunta non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (art. 70 comma 4)

Con riferimento all’art. 70 comma 4, si sottolinea che il coinvolgimento dell’ASL territorialmente competente per il fabbricante verrà attuato solo al termine del procedimento di accertamento da parte dell’Autorità di Sorveglianza del Mercato. Pertanto, l’ASL segnalante non dovrà inserire l’ASL territorialmente competente ove ha sede il fabbricante tra i destinatari della nota di trasmissione della segnalazione di presunta non conformità all’autorità di sorveglianza del mercato. Al termine dell’accertamento, qualora la macchina sia stata riconosciuta non conforme ai requisiti essenziali della Direttiva o sia stata resa conforme (e pertanto evidentemente non era conforme ai RES), l’Autorità di sorveglianza del mercato provvederà a comunicare l’esito dell’accertamento all’ASL segnalante, che provvederà ad inoltrare l’esito anche all’ASL competente territorialmente, affinché quest’ultima impartisca le necessarie prescrizioni al fabbricante secondo le procedure del D.Lgs. 758/94.

 
 
Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome Gruppo di lavoro interregionale “Macchine e impianti” - Prime indicazioni operative modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 al Titolo III del D. Lgs. 81/2008 (formato PDF, 55 kB).
 


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