Decreto su cui sta lavorando un gruppo di lavoro formato da Ministero, Regioni, ISPESL, IPSEMA coordinato
da INAIL per definire:
- il funzionamento del SINP;
- i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
- gli standard dei dati e delle informazioni;
- le regole tecniche per la trasmissione informatica dei dati;
- le regole per il
trattamento
dei dati;
- le regole per il monitoraggio della produzione e della qualità delle
informazioni.
Ma
da chi è costituito il SINP?
I “fornitori” delle informazioni per la prevenzione sono il Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche sociali, le regioni, le province autonome, il
Ministero dell’Interno, l’Inail, l’Ispesl, il
Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro) e l’
Ipsema (Istituto di
previdenza per il settore marittimo). Concorrono poi allo sviluppo del SINP gli
organismi paritetici e gli istituti scientifici di settore, mentre la parti
sociali parteciperanno al SINP attraverso una periodica consultazione dei
flussi informativi.
Ricordiamo in particolare che l’Inail ha la funzione di garantire la “gestione
tecnica e informatica del SINP e, a tal fine, è titolare del trattamento dei
dati”.
Le
caratteristiche del SINP saranno
quelle di:
- divenire uno “strumento utile alla conoscenza, al miglioramento ed alla
gestione delle attività ed al raggiungimento degli obiettivi dei destinatari,
facilitando e semplificando la fruizione e l’utilizzo delle informazioni ed
altresì fornendo visioni integrate dei contenuti delle stesse”;
- essere alimentato con caratteristiche definite, organizzate, con tempi e
periodicità congrui e con “modalità il più possibile automatiche”;
- “
permettere l’interazione tra le
informazioni contenute in più ‘
archivi/sistemi’
informativi”.
Ad esempio un’interazione tra:
- i flussi Informativi Inail/Ispesl/Regioni (la banca dati contiene l’archivio
anagrafico delle aziende Inail, gli archivi degli
infortuni
denunciati e definiti, delle
malattie
professionali denunciate e definite, …);
- il
Sistema
nazionale di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi;
- il Sistema di rilevazione dell’attività dei Servizi di Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL;
- il Sistema di sorveglianza delle malattie professionali
MALPROF;
- le relazioni sanitarie del medico competente secondo quanto contenuto
nell’articolo 40 del
40 D.Lgs. 81/2008;
- il Registro Nazionale dei Mesoteliomi
(
RENAM).
Concludiamo ricordando che - come indicato nella versione modificata dal
D.Lgs.
106/2009 del comma 6 dell’articolo 8 del Testo Unico – i
flussi informativi prodotti potranno
facilitare la pianificazione, la programmazione e la valutazione degli
interventi di prevenzione, fornendo:
- il quadro produttivo ed occupazionale;
- il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
- il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
- il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
- i
dati
degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.
“
Il
Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)”,
Maria Donata Giaimo (Regione Umbria), intervento al seminario “Utilizzo dei
sistemi informativi correnti per la programmazione delle attività di
prevenzione in ambiente di lavoro” (formato PDF, 81 kB).
Tiziano Menduto