Quesito
Siamo una società di servizi che si interessa di sicurezza sul lavoro e desideriamo conoscere un parere sull'interpretazione
dell'art. 25 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 al riguardo della asserzione "ove necessario" riportata al comma 1 capoverso a) dello stesso articolo.
La nostra perplessità è legata alla individuazione della obbligatorietà o meno della nomina del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria non sia prevista.
Risposta
Nell’articolo 25 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono indicati gli obblighi a carico del
medico competente e da una attenta lettura si osserva che la sorveglianza sanitaria è solo uno degli obblighi di questa figura professionale (lettera b) potendosene individuare altri che con la
sorveglianza sanitaria stessa non hanno nulla a che fare, quale ad esempio la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione ed informazione, l’organizzazione del servizio di primo soccorso tutti indicati nella lettera a) oppure la visita agli ambienti di lavoro (lettera l), ecc.
L’articolo 18 del Testo Unico sugli obblighi del datore di lavoro e dei
dirigenti, d’altro canto, se pure al comma 1 lettera a) indica che gli stessi devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico, lasciando quindi pensare indirettamente, a seguito di una prima lettura, che la nomina del medico competente fosse obbligatoria soltanto nel caso di obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, alla lettera g) dello stesso comma 1 indica però che
il datore di lavoro e i dirigenti devono “richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto” e quindi di conseguenza l’osservanza anche di tutti gli altri obblighi indicati nell’art. 25 oltre a quello della sorveglianza sanitaria.
Quindi, a seguito di una lettura combinata dei due citati articoli 25 e 18 del Testo Unico e di una interpretazione logica, si è del parere che la frase “ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria” che compare al comma 1 lettera a) dell’art. 25 debba essere letta ed interpretata nel senso di “ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, ove necessaria” il che corrisponderebbe all’obbligo, come già indicato nel quesito, della individuazione di un medico competente anche nei casi in cui non sia prevista la sorveglianza sanitaria.
Osserviamo comunque che se questa era la volontà del legislatore il Testo Unico sarebbe dovuto essere stato più chiaro sull’argomento indicando ad esempio esplicitamente nel testo della lettera a) del comma 1 dell’art. 18 che il
datore di lavoro ed i dirigenti devono nominare il medico competente “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (nonché dei compiti) previsti dal presente decreto legislativo”.
Sull’argomento e sulla nuova figura del medico competente, quale collaboratore del datore di lavoro e del RSPP, è possibile consultare un approfondimento nella banca dati di PuntoSicuro: