|
|
|
|
 |
|
Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
|
|
|
Anno 12 - numero 2331 di mercoledì 10 febbraio 2010
I quesiti sul decreto 81/08: la conformita' dell’impianto elettrico Chiarimenti circa l’obbligo di conformità dell’impianto elettrico e la verifica dell’impianto di terra ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 81/08. A cura di G. Porreca.
google_ad_client
Chiarimenti circa l’obbligo di conformità dell’impianto elettrico e la verifica dell’impianto di terra ai sensi
dell’art. 86 del D.Lgs. 81/08. A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Con riferimento al D. Lgs. 81/08, un lavoratore
autonomo come un parrucchiera, un estetista o qualunque altro prestatore
d'opera senza dipendenti deve far verificare il suo impianto elettrico tramite
una verifica
di terra effettuata dalla USL o da una Società parificata?
Quanto sopra viene chiesto in quanto qualche
organo di vigilanza sostiene che in tali casi ai sensi dell'art. 21 comma 1
lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 venga effettuata la denuncia dell'impianto di
terra all'ISPESL e alla USL.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Risposta
Non si è
del parere che i lavoratori autonomi siano obbligati a denunciare e far
sottoporre alla verifica periodica prevista dall’art. 86 del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81 l’impianto di terra installato nel locale presso il
quale gli stessi prestano la loro attività lavorativa fermo restando
l’opportunità che gli stessi la effettuino per la loro sicurezza e per la
sicurezza di quelli che dovessero eventualmente frequentare il locale medesimo.
L’art. 21 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 impone ai lavoratori
autonomi l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al Titolo III del medesimo decreto. Lo stesso D. Lgs. n.
81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, d’altro canto, definisce
con l’art. 69 comma 1 lettera a) l’attrezzatura di lavoro come “qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,
destinato ad essere usato durante il lavoro”.
Si fa osservare, a proposito, che la precisazione che viene fatta in merito
alla definizione di impianto è stata aggiunta dal decreto correttivo di cui al
D. Lgs. n. 106/2009 in quanto nella versione originaria nello stesso art. 69
l’attrezzatura di lavoro veniva definita semplicemente quale “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”.
Appena entrato in vigore il D. Lgs. n. 81/2008 già ci si era posti la domanda
se gli impianti
elettrici, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel
Titolo III dello stesso decreto, fossero da considerarsi come una attrezzature
di lavoro e si è discusso a lungo sulla interpretazione da dare all’espressione
“impianto” che si leggeva nella definizione citata ed in particolare ci si è
chiesti se gli impianti elettrici, ai quali il D. Lgs. n. 81/2008 ha dedicato
il Capo II del Titolo III, fossero da considerarsi attrezzatura di lavoro:
L’attenzione sull’argomento, in realtà, era stata posta dagli organi di
vigilanza al fine di individuare quali provvedimenti sanzionatori fossero da
applicare per quei datori di lavoro che non avessero rispettato gli obblighi
finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi di
lavoro posti a loro carico dal D. Lgs. n. 81/2008 considerato che lo stesso
decreto non aveva prevista nessuna sanzione a carico degli stessi come invece
aveva fatto per quanto riguarda l’uso delle attrezzature
di lavoro. Con la precisazione, invece, ora introdotta dal decreto
correttivo per quanto riguarda la definizione di impianto, inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, si ritiene che non vi siano più dubbi in proposito e che fra le
attrezzature di lavoro non siano da ricomprendere gli impianti elettrici.
L’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009,
nel fissare gli obblighi per i lavoratori
autonomi, al pari di quelli per le imprese familiari di cui all’art.
230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti di un fondo, dei soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli
commercianti, fa riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro di cui al
Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 il quale al Capo I fissa delle disposizioni
in merito all’uso delle attrezzature medesime, al Capo II delle disposizioni in
merito all’uso dei dispositivi di protezione individuale ed al Capo III delle
disposizioni sull’esercizio degli impianti e delle attrezzature
elettriche. Si ritiene quindi che le disposizioni alle quali rimanda l’art.
21 comma 1 lettera a) circa gli obblighi per i lavoratori autonomi siano
appunto quelle di cui al Capo I, specifico sulle attrezzature di lavoro, e non
quelle relative agli impianti ed alle apparecchiature elettriche di cui al Capo
III.
Una conferma di quanto appena sostenuto si potrebbe avere facendo delle
considerazioni sugli obblighi relativi alle verifiche imposte dal D. Lgs. n.
81/2008 e da effettuare sulle attrezzature di lavoro. Le verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro di cui al Capo I del Titolo III del
D. Lgs. n. 81/2008, infatti, sono previste dall’art. 71 comma 11 inserito nello
stesso Capo I, nel quale sono indicati anche gli organismi abilitati a farle, e
le attrezzature di lavoro da sottoporre a tali verifiche periodiche sono quelle
riportate nell’allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008, al quale rinvia lo stesso
articolo 71, nel quale sono indicate per le verifiche anche le relative
periodicità. Le verifiche ed i controlli
alle quali sottoporre invece gli impianti elettrici sono previste nell’art. 86
del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, inserito
nel Capo III relativo agli impianti ed alle apparecchiature elettriche il
quale, con il comma 1, rimanda esplicitamente alle disposizioni di cui al D. P.
R. 22/10/2001 n. 462 relativo alle verifiche periodiche dei dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici installati in luoghi
con pericolo di esplosione. Tali verifiche possono essere effettuate
dall’ASL, dall’ARPA o da organismi individuati dal Ministero delle Attività
Produttive e secondo le modalità fissate dallo stesso D.P.R.
n. 462/2001.
Resta fermo che a carico di chi adibisce dei locali ad attività lavorativa sono
comunque applicabili le disposizioni di cui al D.
M. 22/1/2008 n. 37, che ha recepite le disposizioni già contenute nella
legge 5/3/1990 n. 46 e nel D.P.R. 6/12/1991 n. 447, disposizioni relative alla installazione ed all’esercizio
degli impianti elettrici e degli impianti tecnologici in genere, ma in tal caso
gli adempimenti discendono agli utenti dalla loro qualità di committenti tenuti
agli obblighi relativi alla progettazione, alla realizzazione, installazione e
manutenzione degli impianti, alla scelta degli installatori abilitati, alla sicurezza
degli impianti installati e regola d’arte, alla tenuta della dichiarazione
di conformità rilasciata dagli installatori, ecc.
Commenti alla pagina.
Ultimi documenti inseriti nella banca dati normativa di PuntoSicuro sulla sicurezza sul lavoro. |
|
NEWSLETTER
|
Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza sul lavoro. Inserisci il tuo indirizzo e-mail:
|
|
|
Copyright © All Rights reserved 1999-2012 - PuntoSicuro è la testata giornalistica di
Mega Italia Media.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro È sito segnalato dai servizi di documentazione INAIL e ISPESL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.
Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562 Direttore responsabile: Luigi Meroni. Redazione: Pietro de' Castiglioni, Federica Gozzini, Tiziano Menduto (contattaci) - Privacy Policy
Unsubscribe: per cancellarsi dalla newsletter PuntoSicuro cliccare qui, per modificare l'e-mail di iscrizione alla newsletter cliccare qui
Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70A, Castel Mella (BS), C.F./P.IVA 03556360174, Tel. 0305531825 produce corsi multimediali e in e-learning per la formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Realizzato con il content management system DynDevice WCMS |
|
|
|