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Anno 12 - numero 2331 di mercoledì 10 febbraio 2010

I quesiti sul decreto 81/08: la conformita' dell’impianto elettrico


Chiarimenti circa l’obbligo di conformità dell’impianto elettrico e la verifica dell’impianto di terra ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 81/08. A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa l’obbligo di conformità dell’impianto elettrico  e la verifica dell’impianto di terra ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 81/08. A cura di G. Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Con riferimento al D. Lgs. 81/08, un lavoratore autonomo come un parrucchiera, un estetista o qualunque altro prestatore d'opera senza dipendenti deve far verificare il suo impianto elettrico tramite una verifica di terra effettuata dalla USL o da una Società parificata?
Quanto sopra viene chiesto in quanto qualche organo di vigilanza sostiene che in tali casi ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 venga effettuata la denuncia dell'impianto di terra all'ISPESL e alla  USL.


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Risposta
Non si è del parere che i lavoratori autonomi siano obbligati a denunciare e far sottoporre alla verifica periodica prevista dall’art. 86 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 l’impianto di terra installato nel locale presso il quale gli stessi prestano la loro attività lavorativa fermo restando l’opportunità che gli stessi la effettuino per la loro sicurezza e per la sicurezza di quelli che dovessero eventualmente frequentare il locale medesimo.

L’art. 21 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 impone ai lavoratori autonomi l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del medesimo decreto. Lo stesso D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, d’altro canto, definisce con l’art. 69 comma 1 lettera a) l’attrezzatura di lavoro come “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”. Si fa osservare, a proposito, che la precisazione che viene fatta in merito alla definizione di impianto è stata aggiunta dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 in quanto nella versione originaria nello stesso art. 69 l’attrezzatura di lavoro veniva definita semplicemente quale “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”.

Appena entrato in vigore il D. Lgs. n. 81/2008 già ci si era posti la domanda se gli impianti elettrici, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo III dello stesso decreto, fossero da considerarsi come una attrezzature di lavoro e si è discusso a lungo sulla interpretazione da dare all’espressione “impianto” che si leggeva nella definizione citata ed in particolare ci si è chiesti se gli impianti elettrici, ai quali il D. Lgs. n. 81/2008 ha dedicato il Capo II del Titolo III, fossero da considerarsi attrezzatura di lavoro: L’attenzione sull’argomento, in realtà, era stata posta dagli organi di vigilanza al fine di individuare quali provvedimenti sanzionatori fossero da applicare per quei datori di lavoro che non avessero rispettato gli obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro posti a loro carico dal D. Lgs. n. 81/2008 considerato che lo stesso decreto non aveva prevista nessuna sanzione a carico degli stessi come invece aveva fatto per quanto riguarda l’uso delle attrezzature di lavoro. Con la precisazione, invece, ora introdotta dal decreto correttivo per quanto riguarda la definizione di impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, si ritiene che non vi siano più dubbi in proposito e che fra le attrezzature di lavoro non siano da ricomprendere gli impianti elettrici.

L’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, nel fissare gli obblighi per i lavoratori autonomi, al pari di quelli per le imprese familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti di un fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli commercianti, fa riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 il quale al Capo I fissa delle disposizioni in merito all’uso delle attrezzature medesime, al Capo II delle disposizioni in merito all’uso dei dispositivi di protezione individuale ed al Capo III delle disposizioni sull’esercizio degli impianti e delle attrezzature elettriche. Si ritiene quindi che le disposizioni alle quali rimanda l’art. 21 comma 1 lettera a) circa gli obblighi per i lavoratori autonomi siano appunto quelle di cui al Capo I, specifico sulle attrezzature di lavoro, e non quelle relative agli impianti ed alle apparecchiature elettriche di cui al Capo III.

Una conferma di quanto appena sostenuto si potrebbe avere facendo delle considerazioni sugli obblighi relativi alle verifiche imposte dal D. Lgs. n. 81/2008 e da effettuare sulle attrezzature di lavoro. Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui al Capo I del Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, sono previste dall’art. 71 comma 11 inserito nello stesso Capo I, nel quale sono indicati anche gli organismi abilitati a farle, e le attrezzature di lavoro da sottoporre a tali verifiche periodiche sono quelle riportate nell’allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008, al quale rinvia lo stesso articolo 71, nel quale sono indicate per le verifiche anche le relative periodicità.  Le verifiche ed i controlli alle quali sottoporre invece gli impianti elettrici sono previste nell’art. 86 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, inserito nel Capo III relativo agli impianti ed alle apparecchiature elettriche il quale, con il comma 1, rimanda esplicitamente alle disposizioni di cui al D. P. R. 22/10/2001 n. 462 relativo alle verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione. Tali verifiche possono essere effettuate dall’ASL, dall’ARPA o da organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive e secondo le modalità fissate dallo stesso D.P.R. n. 462/2001.

Resta fermo che a carico di chi adibisce dei locali ad attività lavorativa sono comunque applicabili le disposizioni di cui al D. M. 22/1/2008 n. 37, che ha recepite le disposizioni già contenute nella legge 5/3/1990 n. 46 e nel D.P.R. 6/12/1991 n. 447,  disposizioni relative alla installazione ed all’esercizio degli impianti elettrici e degli impianti tecnologici in genere, ma in tal caso gli adempimenti discendono agli utenti dalla loro qualità di committenti tenuti agli obblighi relativi alla progettazione, alla realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti, alla scelta degli installatori abilitati, alla sicurezza degli impianti installati e regola d’arte, alla tenuta della dichiarazione di conformità rilasciata dagli installatori, ecc. 



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Commenti alla pagina.

Autore: Raffaello10/02/2010 (09:27)
E nel caso di impianti elettrici speciali?
Come, ad esempio, quelli con utilizzo di macchine elettromedicali, in cui vengono richieste dalle norme CEI verifiche periodiche.

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