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Anno 11 - numero 2302 di mercoledì 16 dicembre 2009
I quesiti sul decreto 81/08: il POS in caso di forniture nei cantieri Ulteriori chiarimenti circa obbligo di redigere il POS da parte delle imprese di mere forniture di materiali ed attrezzature nei cantieri temporanei o mobili. A cura di G. Porreca.
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Quesito sull’obbligo di
redigere il POS da parte delle imprese di mere forniture di materiali ed
attrezzature nei cantieri temporanei o mobili. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
L’osservazione
fatta da alcuni lettori con riferimento alla risposta al quesito pubblicato
sul quotidiano del 2/12/2009, relativo all’obbligo o meno delle imprese
fornitrici di redigere il POS, dà lo spunto per effettuare un approfondimento
per quanto riguarda tale obbligo da parte delle aziende di “mera”
fornitura di materiali ed attrezzature nei cantieri temporanei o mobili
nonché per rettificare parzialmente quanto sostenuto nella risposta ma solo in
merito alla materiale redazione in tali casi del DUVRI e non della
effettuazione della valutazione dei rischi interferenziali comunque necessaria
per una corretta prevenzione dai rischi nei luoghi di lavoro.
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Quando si parla di forniture di materiali e/o attrezzature nei cantieri
temporanei o mobili occorre innanzitutto, ai fini della applicazione del D.
Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, individuare e
precisare se si tratta di una mera fornitura, e cioè di una pura e semplice
fornitura di tali materiali e/o attrezzature, o meno. Sulla mera fornitura ha
già avuto modo di esprimersi il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
in occasione della circolare
n. 4 del 28/2/2007, emanata in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e del D.
Lgs. n. 494/1996, nella quale la mera fornitura nei cantieri temporanei o mobili
è stata assimilata alla fornitura a piè d’opera e ciò condivisibilmente non
ritenendo di considerare tale quella fornitura di materiali che viene abbinata
anche alla messa in opera o nel caso della fornitura del calcestruzzo, ad
esempio, alla gettata. Nella circolare lo stesso Ministero del Lavoro ha avuto
modo di precisare, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e
delle Province Autonome, che le aziende impegnate nelle attività di fornitura a
piè d’opera dei materiali e/o attrezzature in un cantiere edile non devono redigere
il POS, essendo, per effetto del combinato disposto dell’art. 9.1, c) bis
dell’allora D. Lgs. 494/96 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 222/03, l’obbligo della
redazione di tale documento posto a carico unicamente delle imprese che
eseguono i lavori indicati nell’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 e non potendo
tale obbligo essere esteso anche a quelle che, pur presenti in cantiere, non
partecipassero in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori, tra le quali
il Ministero del Lavoro ha fatto ricadere nella citata circolare le aziende che
svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature.
A proposito della affermazione fatta dal Ministero del Lavoro di tenere conto,
ai fini della sicurezza sul lavoro, solo delle aziende che eseguono i lavori di
cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 si consulti l’approfondimento
elaborato dallo scrivente al termine del quale si è pervenuti alla conclusione
che sarebbe necessario, sempre ai fini della sicurezza sul lavoro, tenere conto
di tutte le aziende che sono state comunque chiamate ad “operare” in cantiere e
non solo di quelle “esecutrici”.
Lo stesso Ministero del Lavoro nella citata circolare ha precisato, inoltre,
che “le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere
di un soggetto incaricato della mera presenza di materiali e/o attrezzature
devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni
organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure
e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite
dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008). Di conseguenza spetta all’impresa
esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D. Lgs. n. 626/94 mettere a
disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza
attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito
dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del
particolare cantiere (PSC,
POS e PSS, quando previsti)”.
“L’azienda fornitrice, da parte sua”,
ha concluso il Ministero del Lavoro nella citata circolare, “come effetto della applicazione della
procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b) dovrà curare
che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali
– come del resto per ogni altra iniziativa adottata ai fini di sicurezza in
ambito aziendale – è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i
propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere”.
Il D. Lgs. n. 81/2008 successivamente, così come modificato con il D. Lgs. n.
106/2009, ha preso in considerazione, come già sostenuto nella risposta al
quesito indicato, il caso delle mere forniture di materiali ed attrezzature sia
nell’art. 96, contenuto nel Titolo IV Capo II relativo alla sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, che nell’art. 26 dello stesso decreto legislativo,
contenuto nel Titolo I, riguardante la sicurezza sul lavoro negli appalti
e subappalti ed applicabile a qualunque tipo di attività lavorativa svolta.
Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, si
ribadisce “ I datori di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …….g) redigono il piano operativo di sicurezza
di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”, ma con il comma
1 bis, introdotto successivamente dal citato decreto correttivo nell’art. 96
del D. Lgs. n. 81/2008, è stato precisato che “la previsione di cui al comma
1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature” ed è stato anche aggiunto che “in tali
casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del
presente decreto” il quale ha
appunto fissato gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione.
Secondo l’art. 26 comma 3 bis, invece, aggiunto con il decreto correttivo “ferme restando le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 (che prevede la redazione del DUVRI)
non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché………”
Ora dalla lettura coordinata dei due articoli sopraindicati deriva
quindi che in effetti, così come è stato fatto osservare, le aziende di mere
forniture di materiali ed attrezzature sono esonerate sia dalla redazione del
POS, per effetto dell’art. 96 comma 1 bis, che dalla partecipazione alla
redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26 comma 3 bis. Queste sono comunque
tenute, per espressa indicazione del legislatore contenute nello stesso art. 26
comma 3 bis, a scambiare le informazioni relative alla sicurezza delle loro
operazioni con chi le ha chiamate in cantiere per effettuare la fornitura
(comma 2 lettera b), a cooperare con le stesse (comma 2 lettera a) ed a farsi
coordinare in cantiere (comma 3).
Si fa osservare a tal punto che dell’accesso in cantiere dell’azienda
incaricata della mera fornitura di materiali e/o attrezzature e quindi degli
eventuali rischi interferenziali da questa eventualmente apportati dovrà
comunque essere anche informato sia il coordinatore
in fase di esecuzione ove esistente, (si ricorda che nei PSC vengono programmate
ed indicate le zone del cantiere destinate alle forniture) che l’impresa
affidataria e ciò l’impresa che ha richiesta la fornitura lo dovrà fare
integrando il suo POS in maniera tale che il coordinatore stesso possa valutare
la compatibilità delle operazioni di fornitura con il suo PSC ed apportare, se
necessario, eventuali variazioni e quindi, operando le stesse nel cantiere
sottoposto al suo controllo, coordinare durante l’esecuzione dei lavori tutte e
due le imprese, appaltatrice e committente.
Si può quindi concludere che, se pure non vogliamo chiamare POS o non vogliamo
chiamare DUVRI
quello che l’azienda fornitrice è tenuta ad elaborare, una cosa è certa e cioè
che, in ogni caso, l’azienda fornitrice, anche nel caso quindi di una mera
fornitura, è tenuta a relazionare, e per iscritto, a parere dello scrivente, in
merito alle operazioni che si accinge a fare in cantiere e ad informare, come
già detto, degli eventuali rischi che può apportare sia l’impresa affidataria
che il coordinatore in fase di esecuzione. Le stesse considerazioni sulla
necessità di informare sia l’impresa affidataria che il coordinatore
in fase di esecuzione sugli eventuali rischi che potrebbero introdurre in
cantiere si ritiene che valgono anche per i lavoratori autonomi che operano nel
cantiere stesso per i quali il legislatore non ha inteso fornire degli
indirizzi precisi circa l’obbligo o meno di redigere i piani operativi di
sicurezza. Non si deve comunque perdere di vista che la finalità del
legislatore, al di là delle indicazioni più o meno precise che ha potuto
fornire con le norme, è quella non di indurre a “produrre carta”, e si fa
riferimento ai documenti di sicurezza quali il PSC, il POS o il DUVRI, ma
quella di far attuare nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri
temporanei o mobili una effettiva prevenzione, cosa che solo con una
individuazione dei rischi prima e con la lo loro eliminazione poi si può
raggiungere.
Commenti alla pagina.
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