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Bari, 22 Giu - Sui termini entro cui effettuare la
valutazione dei rischi ed elaborare il DVR. A cura di Gerardo Porreca (
www.porreca.it).
Quesiti
Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del
D.
Lgs 81/2008, fino al 30 giugno 2012, le ditte con meno di 10 dipendenti e
al di fuori dei casi previsti come eccezioni potranno provvedere alla
cosiddetta "autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi" ed
ai sensi dell’art 28 comma 3-bis tale
autocertificazione
può essere fatta entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività. Quanto
sopra significa che la valutazione in questi casi possa essere fatta entro il
termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività?
Risposta
Anche questo è un argomento che spesso ricorre nei quesiti ed è oggetto di
discussioni che vengono svolte in merito all’applicazione del Testo Unico in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro benché in realtà non se ne
comprende il motivo o meglio lo si comprende ma non lo si condivide affatto.
Secondo le disposizioni di legge sull’obbligo e sulle modalità di
effettuazione della valutazione dei rischi contenute negli articoli 28 e 29 del
D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, così come modificato dal decreto correttivo di cui al
D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, la valutazione dei rischi va fatta “immediatamente” alla costituzione di una
impresa (art. 28 comma 3-bis) e la stessa va “immediatamente” rielaborata “in
occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” (art. 29 comma 3).
In
merito all’espressione “
immediatamente” utilizzata dal legislatore, non
avendo voluto lo stesso fissare un termine più preciso, non può che darsi il
significato lessicale di “
senza
ritardo”, “
senza indugio”, “
subito” il che nella pratica attuazione diventa poi sinonimo
di “
non appena possibile”. Sulla scelta operata dal legislatore di
consentire che la
valutazione
dei rischi possa essere fatta “
immediatamente” dopo aver iniziato la
propria attività lavorativa non sono in realtà mancate da più parti delle
critiche in quanto trattandosi di eventuali rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori che possono essere presenti nei luoghi di lavoro ed essendo in
fondo il D. Lgs. n. 81/2008 finalizzato a prevenire possibili infortuni e
patologie dannose per i lavoratori stessi sarebbe stato opportuno sostituire
l’espressione “
immediatamente” con il termine “
preventivamente” il
che sarebbe apparso più logico e più opportuno specie per quei tipi di rischi
legati alla struttura dei luoghi di lavoro ed alla organizzazione dei posti di
lavoro.
Il
termine di 90 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa che compare nel
comma 3-bis dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, così come introdotto dal D. Lgs.
n. 106/2009, e secondo il quale:
“3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei
rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di
inizio della propria attività”.
è quel termine che il legislatore in caso di
costituzione di una nuova impresa ha inteso assegnare al datore di lavoro per
elaborare il relativo
documento
di valutazione dei rischi (DVR), termine quest’ultimo che si può definire piuttosto
“
ballerino” se si osserva che, mancante nel D. Lgs. n. 626/1994, è stato
inserito nello stesso decreto legislativo con l’art. 96 bis, introdotto dal D.
Lgs. 19/3/1996 n. 242 che come è noto ha provveduto a modificare il citato D.
Lgs. n. 626/1994, è stato poi abrogato con il D. Lgs. n. 81/2008 e quindi successivamente
reintrodotto dal D. Lgs. n. 106/2009 appunto con il comma 3-bis dell’art. 28 così
come è attualmente in vigore.
E’ evidente che il termine
entro
90 giorni dall’inizio dell’attività fissato per elaborare il DVR va applicato
anche in quei casi in cui il datore di lavoro, occupando fino a 10 lavoratori e
non svolgendo quelle attività a particolare rischio esplicitamente indicate dal
legislatore, intendesse avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell’art.
29 di compilare l’autocertificazione di avere effettuata la valutazione dei
rischi in quanto quest’ultima sostituisce il DVR. Non è comunque in ogni caso assolutamente
corretto affermare, come è possibile riscontrare abbastanza diffusamente, che in
tali circostanze è la valutazione dei rischi che può essere fatta entro 90
giorni dall’inizio dell’attività essendo invece tale termine quello entro il
quale è consentito redigere il relativo DVR.
Nel
caso di una rielaborazione della valutazione dei rischi le procedure da seguire
per integrare il documento di valutazione dei rischi sono invece fissate
nell’art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale:
“3. La
valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto
delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute
e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o
quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le
misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai
periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere
rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di
trenta giorni dalle rispettive causali”.
Dalla
lettura di tale comma emerge chiaramente, infine, che il termine già concesso dal
legislatore di 90 giorni per elaborare il primo DVR o la prima autocertificazione
della valutazione dei rischi è stato invece
nel caso di una eventuale rielaborazione di tali documenti ridotto a 30
giorni dalle causali che hanno portato a rivedere la valutazione dei rischi.