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Anno 12 - numero 2361 di mercoledì 24 marzo 2010
I quesiti sul decreto 81: cantieri e interferenze con altre attivita' Come gestire i rischi interferenziali nel caso in cui in una stessa azienda operano contemporaneamente vari cantieri temporanei o mobili ed anche attività di altra natura. A cura di G. Porreca.
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Come
gestire i rischi interferenziali nel caso in cui in una stessa azienda operano
contemporaneamente vari cantieri temporanei o mobili ed anche attività di altra
natura.
A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
QUESITO
Può accadere che in una stessa area lavorativa,
quali ad esempio arsenali oppure aeroporti, siano presenti più cantieri in
corso, alcuni edili ed altri per lavorazioni diverse, il cui committente a
volte è il datore di lavoro dell'area interessata ed a volte NON coincide con
il datore di lavoro della stessa area. Come si gestisce in tali casi la
sicurezza dal punto di vista delle interferenze? Ovvero cosa deve fare il
datore di lavoro nella cui area sono appaltati lavori, edili e non, aventi
committenti diversi? Il datore di lavoro NON committente deve, inoltre, prendere visione del PSC
e del POS prima di rendere disponibile l'area interessata ai lavori edili?
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RISPOSTA
Nei casi prospettati la
prima cosa da fare è quella di individuare se i lavori da appaltare
richiedono
o meno la installazione di un cantiere
temporaneo
o mobile (cantiere edile o ad esso equiparato) per stabilire
l’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza
sul
lavoro.
Se si tratta, infatti, di un cantiere temporaneo o mobile si applicano
le
disposizioni generali in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei
lavoratori di cui al D.
Lgs.
n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e
sicurezza
sul lavoro, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,
che
dedica in particolare il Titolo
IV specificatamente ai cantieri temporanei o mobili.
Tale Titolo IV ha, infatti, fissato i soggetti destinatari degli
obblighi e gli
obblighi stessi per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili
nonché le
regole per la loro programmazione e per la loro gestione in sicurezza. A
carico
del committente,
in particolare, che viene definito dall'art. 89 comma 1 lettera b) del
D. Lgs.
n. 81/2009 come il soggetto per conto del quale viene realizzata
l'intera
opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione, e
che viene considerato dalle norme di legge nonché dalla giurisprudenza
il deus
ex machina ed il perno della sicurezza nei cantieri edili, il
legislatore ha
posto, tra gli altri, l'obbligo della nomina di un coordinatore
per
la sicurezza, in possesso di determinati requisiti professionali
indicati nello stesso decreto legislativo, il quale ha il compito di
coordinare
appunto le varie imprese esecutrici operanti nel cantiere nonché di
redigere
per conto del committente un piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
il quale costituisce sostanzialmente una progettazione del cantiere e
con il
quale vengono fissate, altresì, le regole e le procedure da attuare
nell'esecuzione
dello stesso. A carico delle imprese esecutrici invece il legislatore ha
posto
l'onere di elaborare, di ritorno, un piano operativo di dettaglio
denominato
piano operativo di sicurezza (POS).
Nel caso, invece, di appalti di lavori e servizi da svolgere in settori
diversi
dai cantieri temporanei o mobili, che secondo quanto risulta dalla
formulazione
del quesito possono essere svolti anche contestualmente ai cantieri
edili, si
applicano, invece, ai fini degli adempimenti in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, le disposizioni contenute nell'art. 26 del D. Lgs.
n.
81/2008, riguardante appunto gli "obblighi
connessi ai contratti
di
appalto o d'opera o di somministrazione", articolo riportato
nel Titolo I dello stesso decreto che contiene i principi generali.
Con quest’ultimo articolo vengono fissati degli obblighi a carico di
quei
datori di lavoro che commettono ed affidano dei lavori, servizi o forniture
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi e da eseguire
all'interno della
propria azienda o di una sua singola unità produttiva, dove per
committente è
da intendersi in tal caso, generalmente, il soggetto firmatario del
contratto
di appalto e per datore di lavoro la persona individuata dall’azienda
quale
destinatario degli obblighi di tutela e garante della sicurezza nei
confronti
dei lavoratori che operano nell'area di esecuzione degli appalti. Tali
obblighi
consistono nella verifica della idoneità
tecnica
professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali è
stato affidato l'appalto, nonché nello scambio di informazioni sui
rischi
esistenti nell'ambiente in cui questi vanno ad operare, nel cooperare
con essi
nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, nel
coordinarsi con loro e nell'elaborare un unico documento di valutazione
dei
rischi interferenziali fra i lavoratori del committente e quelli delle
ditte
appaltatrici (DUVRI),
documento
che va allegato ad ogni contratto di appalto, pena la sua nullità, e
nel quale vanno indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove
ciò non è
possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze (è in sostanza
l'equivalente del PSC e del POS che si elaborano nell’ambito del settore
dell'edilizia).
Come è facile osservare, quindi, con l'art. 26 il legislatore, con
l'intenzione
ovviamente di impartire disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro a
tutti
i settori di attività lavorativa analoghe a quelle per i cantieri edili,
ha
voluto, anche nei settori fuori dell'edilizia, affidare al committente
datore
di lavoro il coordinamento
delle imprese appaltatrici nonché la promozione della cooperazione.
Con una modifica apportata all'art. 26 con il decreto correttivo del D.
Lgs. n.
81/2008 di cui al D. Lgs. n. 106/2009, infine, il legislatore ha voluto
comunque prendere in considerazione, perché richiesto da più parti,
anche il
caso, per la verità molto diffuso specie nella pubblica amministrazione,
in cui
la figura del committente
appaltante non coincide con quella del datore di lavoro dell'area in
cui
devono svolgersi i lavori o i servizi appaltati. Con l'art. 26 comma
3-ter è
stato infatti stabilito che:
"Nei casi in cui il contratto sia
affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo
12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non
coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige
il
documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il
soggetto
presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi
specifici
da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra
gli atti
contrattuali".
È facile osservare quindi che con tale modifica è stata sostanzialmente
istituita, ai fini della programmazione della sicurezza nei luoghi di
lavoro,
una sorta di collaborazione
e
di solidarietà fra la figura del committente che ha stipulato
l'appalto e
che ha avviato delle ditte appaltatrici ad operare nell'ambito di una
azienda o
di una sua unità produttiva e quella del datore di lavoro dell'azienda
stessa
presso la quale si devono svolgere i lavori, datore di lavoro che,
essendo a
conoscenza più direttamente dei rischi presenti nelle aree di operazione
delle
ditte appaltatrici, è tenuto ad informare di tali rischi coloro che vi
accedono.
Sostanzialmente con il correttivo è stata introdotta una valutazione
integrata
dei rischi interferenziali, costituita da una di base e di tipo generale
effettuata dal committente su degli elementi standard ed una integrativa
fatta
dal datore di lavoro dell’azienda ricevente che è indubbiamente più
approfondita e più rilevante ai fini della prevenzione degli infortuni e
dell’insorgere delle malattie professionali, anche essa da allegare al
contratto di appalto.
Per quanto riguarda la presa visione del PSC e del POS
nel caso di appalto di lavori edili il legislatore, nei casi in cui il
datore
di lavoro dell’azienda presso la quale è installato il cantiere per la
realizzazione di un’opera edile non coincida con il committente
dell’opera
medesima, non ha dettato prescrizioni analoghe a quelle fornite con
l’art. 26
comma 3-ter aggiunto dal D. Lgs. n. 106/2009 per quanto riguarda
l’individuazione e la eliminazione dei rischi interferenziali fra le
imprese
esecutrici e l’area del committente ma tali rischi in realtà devono
essere
presi in considerazione nell’elaborazione dei PSC e dei POS dal
coordinatore
per la sicurezza nominato dal committente e dalle imprese esecutrici che
operano in cantiere. Si ritiene opportuno, comunque, che il datore di
lavoro
che ospita il cantiere, quando non è anche il committente, sia portato a
conoscenza del contenuto dei piani di sicurezza medesimi ed in
particolare dei
rischi interferenziali che possano correre i suoi lavoratori e nei
confronti
dei quali lo stesso ha una posizione di garanzia in materia di salute e
di
sicurezza e che sia inoltre opportuno che, se ne individua la presenza,
contatti ed informi sia il coordinatore, ed in mancanza il committente,
che le
imprese esecutrici per la risoluzione dei problemi collegati agli
eventuali
rischi interferenziali individuati.
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