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Datore di lavoro, dirigenti e preposti: oneri e responsabilità

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

21/02/2012

In un seminario che affronta il tema dei cantieri edili, un intervento si sofferma sulla ripartizione degli oneri prevenzionistici tra datore di lavoro, dirigenti e preposti. Gli obblighi, gli incarichi formali e i ruoli effettivamente ricoperti.

 
Bologna, 21 Feb – Il 14 ottobre 2011 si è tenuto a Bologna un seminario dal titolo “Cantiere edili all’interno di stabilimenti produttivi fra art. 26 e titolo IV del D.Lgs. 81/2008”.
Organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, il seminario ha affrontato il tema del cantiere edile temporaneo o mobile all’interno di uno stabilimento produttivo; un tema delicato perché le variabili dettate dalla norma sono innumerevoli e possono dar luogo a situazioni di conflitto tra sistemi, tra procedure di sicurezza (DUVRI e PSC) e relative modalità di attuazione.
Lo scopo del seminario è stato quello di effettuare - come indicato nella presentazione dell’evento - una “valutazione integrata e comparativa dei vari campi di applicazione del decreto legislativo D.Lgs 81/2008 e s.m.i. evidenziando criticità e possibili soluzioni per il binomio stabilimento produttivo - cantiere edile temporaneo o mobile”.
 

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In relazione agli atti del seminario, pubblicati sul sito dell’Ordine, ci soffermiamo oggi su una parte dell’intervento dell’avvocato Rolando Dubini che affronta il tema delle “Responsabilità dell’azienda committente e deleghe - datore di lavoro, committente, responsabile dei lavori”.
 
L’intervento di Dubini affronta in realtà ruoli e responsabilità di un grande numero di soggetti e attori della sicurezza aziendale: dai datori di lavoro, a dirigenti, preposti, lavoratori, responsabili dei lavori, coordinatori per la sicurezza, lavoratori autonomi, committenti, imprese affidatarie, … E si sofferma su molti aspetti correlati: le deleghe di funzioni, gli obblighi connessi agli appalti, i piani di sicurezza, i tesserini di riconoscimento, i piani di emergenza,…
 
Noi focalizziamo oggi la nostra attenzione sulla ripartizione degli oneri prevenzionistici tra datore di lavoro, dirigenti e preposti.
 
Il relatore ricorda che la gestione programmata della sicurezza e igiene del lavoro, secondo quanto indicato dal Decreto legislativo 81/2008, “richiede il coinvolgimento attivo e operante, e la partecipazione continua e consapevole di tutti i soggetti presenti in azienda, che sono ritenuti ex lege responsabili della propria e altrui sicurezza, non solo nei termini di adesione alle norme stabilite e penalmente sanzionate, ma soprattutto, e in modo essenziale, nei termini di condivisione e interiorizzazione dei principi tecnico-culturali della prevenzione, della protezione, della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro”.
 
E dunque “la ripartizione degli oneri prevenzionistici (penalmente sanzionati) si modella sui ruoli ‘effettivamente’ ricoperti all'interno della gerarchia aziendale: l'imputazione di quote decrescenti dell'obbligazione di sicurezza avviene secondo una precisa scala gerarchica (che è quella aziendale)”.
 
Si sottolinea che gli articoli 2, 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008 pongono come perno dell'obbligo antinfortunistico il datore di lavoro “che deve, qualora lo richieda la dimensione dell'azienda, strutturare l'organizzazione in modo che i compiti siano distribuiti tra più persone, che incarnano le diverse funzioni aziendali dei dirigenti e dei preposti, affinché la divisione dei compiti possa rispondere ad effettive esigenze dell'impresa anche finalizzate alla prevenzione degli infortuni e l'attribuzione delle funzioni sia accompagnata da poteri reali ed affidata a persona idonea per competenza a quella particolare funzione”. In questo senso “se la persona incaricata di determinati compiti si dimostra incapace di svolgere adeguatamente l'incarico o il compito strettamente connaturato alla sua funzione, il delegante (datore di lavoro: presidente, amministratore delegato, ecc.) risponderà direttamente della mancata esecuzione di quanto delegato, per aver designato una persona inidonea adeguata ( culpa in eligendo - art. 16 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008) o per non aver vigilato sulla corretta esecuzione dei compiti delegati o degli incarichi comunque affidati (culpa in vigilando - art. 16 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008)”.
 
Veniamo dunque alla ripartizione dei compiti antinfortunistici nei luoghi di lavoro, come descritta dal relatore e come prevista dal legislatore:
- “parte dall'obbligo del datore di lavoro ("naturale" o di soggetto idoneo e validamente delegato, il c.d. " delegato del datore di lavoro") di predisporre mezzi e strutture che siano sicuri e rispondenti ai requisiti preventivi e protettivi, tecnici e igienici, previsti dalla legge”. Ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall’ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rivelino necessarie in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica. La previsione dell’obbligo contrattuale di sicurezza comporta che al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale, spettando all’imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. pen. 17.11.93, n.11351);
- “prosegue attribuendo ai dirigenti l'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro l'utilizzo delle strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro. Anche a prescindere da eventuali, ma non strettamente necessari, poteri di spesa: in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, (i dirigenti) non si sostituiscono, di regola, alle mansioni dell'imprenditore, del quale condividono, secondo le loro reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro; salvo che, da parte del titolare dell'impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di dirigente) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa di tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità penale del datore di lavoro (Cass. penale, sez. IV, 29-03-1989 n. 4432, Fadda);
- “giunge all'anello finale della catena gerarchica, ovvero alle figure dei preposti (capireparto, capiturno, assistenti di linea, capi ufficio, supervisors, capomacchina ecc., tutte le figure dotate di una reale supremazia su altri lavoratori) ai quali la legge attribuisce l'obbligo di vigilare sulla corretta osservanza da parte dei lavoratori delle misure e procedure di sicurezza predisposte dai vertici aziendali (e riferire ad essi sulle carenze delle misure di prevenzione riscontrate nei luoghi di lavoro)”.
 
In particolare il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari ed è responsabile, tra l’altro:
-dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell’attività;
-rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali;
-verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele;
-deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.
E dunque grava sul preposto, nell’alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità sopravvenuta od originaria), siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra (Cass. penale sez. III n.1142 del 27.1.99).
Infine il preposto “coinvolge in maniera diretta e penalmente sanzionata gli stessi lavoratori che sono direttamente responsabili della sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi loro forniti dal datore di lavoro: ad essi non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale o iniziativa personale in ordine alla prevenzione infortuni, ma solo il compito di attenersi fedelmente alle istruzioni e alle direttive che gli provengono dai soggetti indicati” dalla legge vigente, ovvero l'articolo 20 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 81/2008 (Cass. pen. sez. VI, 23.1.79, Morana).
 
Possiamo concludere questa breve presentazione dell’intervento di Dubini ricordando che in materia di sicurezza, la mentalità del non compete a me e comunque ci sta pensando qualcun altro è contraria a ciò che il legislatore pretende ponendo anche specifici precetti normativi (Tribunale ordinario di Milano, Sez. IV pen., 13.10.99, Pres. Martino).
La domanda che ogni soggetto della gerarchia aziendale deve porsi è “quali siano tutti i compiti prevenzionistici e di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori riferibili in modo intrinseco alla sua mansione lavorativa, a prescindere da incarichi formali, che qualora siano presenti contribuiranno ad estendere le responsabilità, ma che non costituiscono il presupposto di una responsabilità connaturata alla funzione, per legge, fin dal 1955”.
 
 
 
Responsabilità dell’azienda committente e deleghe - datore di lavoro, committente, responsabile dei lavori”, intervento a cura dell’avvocato Rolando Dubini al seminario “Cantiere edili all’interno di stabilimenti produttivi fra art. 26 e titolo IV del D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 310 kB).
 
 
Tiziano Menduto


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