|
|
|
|
 |
|
Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
|
|
|
Anno 12 - numero 2350 di martedì 09 marzo 2010
D.lgs. 81/08: la sorveglianza sanitaria per gli studenti tirocinanti Chiarimento della Regione Lombardia in merito all’obbligo di visita medica per gli studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.
google_ad_client
Pubblichiamo l’estratto di un parere della Direzione Regionale del Lavoro per
la Lombardia, in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati
da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di
orientamento.
“[...] l’art. 2 [del D.Lgs.
81/08] prescrive che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al
decreto medesimo, si debba, tra l’altro, intendere per lavoratore: ”persona che … svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con
o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o
una professione, … ”; ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno
1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ” ed ancora
“l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai
corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle
apparecchiature in questione”.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

In concreto, in ordine
all’obbligo di sorveglianza sanitaria, si distinguono
due casi:
- scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali”
[...]: lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso
nella
scuola;
- scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in
cui
non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc.,
ma il
cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello
studente
presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a
lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire
quando
diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di
orientamento
presso l’impresa “ospitante”.
Nel secondo caso, si ritiene oltremodo chiaro che l’obbligo di tutela
ricada
solo sull’impresa ospitante che sottoporrà lo studente a sorveglianza
sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi
dell’impresa e/o dei rischi specifici [...].L’idoneità sanitaria alla
mansione,
nel rispetto dell’art. 41 del DLgs 81/08 e s.m., sarà certificata dal
medico
competente della stessa impresa “ospitante”.
Nel primo caso, invece, quando sussiste l’obbligo di sorveglianza
sanitaria
quale esito della valutazione dei rischi, da osservare a mezzo della
certificazione curata dal medico
competente, questo è in capo al dirigente scolastico in qualità di
“datore
di lavoro” ed altresì in capo all’imprenditore che “ospita” lo studente.
Pur tuttavia, nell’intento di non porre gravami eccessivi che potrebbero
comportare una riduzione della platea delle imprese disponibili ad
ospitare
studenti, [...] si ritiene di suggerire [...]
1) Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la
veste di
“impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla
data di
inizio dei tirocini;
2) acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di
valutazione
di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà
opportunamente essere integrato con una “sezione dedicata ai
tirocinanti” che
rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente
sarà
adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi
di
protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno
sul
tipo di formazione ed informazione che verrà erogata; dovranno altresì
essere
indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in
considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione
dell’inesperienza e della giovane
età del tirocinante;
3) [...]il medico competente dell’Ente scolastico potrà validamente
certificare
l’idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le
attività di laboratorio
svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto
ospitante. [...]
4) è però imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica
alla
esaustività dell’unica certificazione sanitaria fornita dal medico
competente
dell’Istituto scolastico, che l’impresa ospitante si impegni (sotto la
propria
responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo
delle
condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di
cui alla
“sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in
azienda)
ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle
condizioni di
lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei
lavoratori,
secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs n. 81/08;
5) detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella
sottoscrizione
di una convezione tra scuola e impresa ospitante.”
[...]”
Ministero
del
Lavoro e delle Poliche Sociali - Direzione Regionale del Lavoro per la
Lombardia - Nota prot. n. 87 DRL/D e prot. H1.2010.0008366/SAN del 02
marzo
2010 - Parere in merito all'obbligo di visita medica per studenti
interessati
da percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro ed in tirocini
formativi di
orientamento.
Commenti alla pagina.
Nessun commento attualmente presente.
Ultimi documenti inseriti nella banca dati normativa di PuntoSicuro sulla sicurezza sul lavoro. |
|
NEWSLETTER
|
Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza sul lavoro. Inserisci il tuo indirizzo e-mail:
|
|
|
Copyright © All Rights reserved 1999-2012 - PuntoSicuro è la testata giornalistica di
Mega Italia Media.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro È sito segnalato dai servizi di documentazione INAIL e ISPESL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.
Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562 Direttore responsabile: Luigi Meroni. Redazione: Pietro de' Castiglioni, Federica Gozzini, Tiziano Menduto (contattaci) - Privacy Policy
Unsubscribe: per cancellarsi dalla newsletter PuntoSicuro cliccare qui, per modificare l'e-mail di iscrizione alla newsletter cliccare qui
Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70A, Castel Mella (BS), C.F./P.IVA 03556360174, Tel. 0305531825 produce corsi multimediali e in e-learning per la formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Realizzato con il content management system DynDevice WCMS |
|
|
|