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Come si valuta l’idoneita' tecnico professionale delle imprese?
Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa le modalità di
valutazione dell’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, tratto dal sito
del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
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Quali sono le modalità di
valutazione
della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione? La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità
tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
risulta rinvenibile all’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs.
n.
81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul
lavoro
e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo
IV del
citato “testo unico”, all’art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera
uno
specifico rinvio all’allegato XVII.
Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato
come
la valutazione di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), è al momento
effettuata
attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore
autonomo e
mediante autocertificazione (art. 26, comma 1, lettera a), d.lgs. n.
81/2008).
Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato
disposto
degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui
scopo
principale è, appunto, individuare settori e criteri per la
qualificazione
delle imprese, in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare” – per
mezzo
di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di
salute
e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la
idoneità
tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori
autonomi.
Infine, si coglie l’occasione per rimarcare come l’obbligo per il datore
di
lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento della attività
commissionata
dell’impresa appaltatrice, anche a non voler considerare le disposizioni
specificamente dirette a regolamentare i profili di salute e sicurezza
sul
lavoro, corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore
di
lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare
l’integrità
fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.),
tra le
quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado
di
svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.
Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e
specifica
le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si
richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto
a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo
formale, ma
seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in
ordine al
possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che
sono
chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo
produttivo della medesima.
in merito al "lavoratore autonomo " il testo non è chiaro , ma un lavoratore che non ha fatto corsi di formazione come "antincendio" e che non ha nozioni sulla valutazione dei rischi può mettere in pericolo gli altri lavoratori in quanto non sa valutare i rischi e non sa intervenire correttamente in caso di emergenza. Quindi non operando in modo sicuro può creare danni ad altri.
Autore: SILVIA BRECCOLOTTO
11/03/2011 (12:31:46)
l'art. 26 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/08 è applicabile ai contratti di somministrazione del lavoro? e quindi l'utilizzatore è tenuto a valutare l'idoneità tecnica dell'impresa somministratrice in attesa dell'emanazione di un decreto specifico per la qualificazione delle imprese di cui all'art. 6 comma 8 lettera g del succitato decreto legislativo.