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Anno 12 - numero 2348 di venerdì 05 marzo 2010

Come si valuta l’idoneita' tecnico professionale delle imprese?


Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa le modalità di valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.



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Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione?
La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato “testo unico”, all’art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII.

Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione (art. 26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008). Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare” – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Infine, si coglie l’occasione per rimarcare come l’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento della attività commissionata dell’impresa appaltatrice, anche a non voler considerare le disposizioni specificamente dirette a regolamentare i profili di salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.

Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
 



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Commenti alla pagina.

Autore: Bernacchia Daniele29/11/2011 (21:48:29)
in merito al "lavoratore autonomo " il testo non è chiaro , ma un lavoratore che non ha fatto corsi di formazione come "antincendio" e che non ha nozioni sulla valutazione dei rischi può mettere in pericolo gli altri lavoratori in quanto non sa valutare i rischi e non sa intervenire correttamente in caso di emergenza. Quindi non operando in modo sicuro può creare danni ad altri.
Autore: SILVIA BRECCOLOTTO11/03/2011 (12:31:46)
l'art. 26 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/08 è applicabile ai contratti di somministrazione del lavoro? e quindi l'utilizzatore è tenuto a valutare l'idoneità tecnica dell'impresa somministratrice in attesa dell'emanazione di un decreto specifico per la qualificazione delle imprese di cui all'art. 6 comma 8 lettera g del succitato decreto legislativo.

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