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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 12 - numero 2312 di giovedì 14 gennaio 2010
Aspetti specifici dell'attivita' del Medico Competente Dal D.Lgs 626/94 al D.Lgs 81/08: come è cambiata l’attività del Medico Competente? Come migliorare la sorveglianza sanitaria? Un approfondimento della SIMLII sul mutamento delle norme in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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Proponiamo l’estratto di un articolo dal titolo "Tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs 626/94 al D.Lgs 81/08 e s.m.i:
un percorso da completare e migliorare" che esprime il parere della SIMLII
in merito ai recenti mutamenti delle norme in merito alla tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori.
L’articolo è stato redatto da un Gruppo di Lavoro istituito dal Consiglio
Direttivo della SIMLII e sarà pubblicato nel prossimo mese di febbraio su un
numero monografico della Rivista degli Infortuni e delle Malattie
Professionali, edita dall'INAIL, dedicato ai temi anzidetti e che per
l'occasione raccoglie l'autorevole parere di numerosi esperti e qualificati
professionisti.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

SORVEGLIANZA
SANITARIA
“La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei
casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne
faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi”. La formulazione proposta appare ancora una volta limitativa, anche
se meno di quanto non lo fosse la lettera del D.Lgs 626/94.
Così come è impostato il testo di legge, rimarrebbero formalmente esclusi dalla
sorveglianza
sanitaria numerosi rischi, non esplicitamente previsti dalla normativa
vigente e non si sa se in futuro indicati o meno dalla Commissione consultiva,
ancorché obbligatoriamente valutati da parte del datore di lavoro che deve,
giustamente, valutare “tutti i rischi”. Per poter legittimamente procedere alla
sorveglianza sanitaria, sul piano formale si dovranno nuovamente intraprendere
i tortuosi percorsi interpretativi dei vari articoli del testo in comparazione
fra loro, come era stato necessario fare a seguito del D.Lgs 626/94; prevedere,
come suggerito, l’effettuazione della sorveglianza anche ogniqualvolta questa
venga formalmente individuata, all’esito del processo di valutazione dei
rischi, quale misura specifica di prevenzione e protezione avrebbe ampliato il
ventaglio di quelle contenute nel decreto legislativo e avrebbe garantito una
più efficace e meno equivoca attività
del MC e una maggiore tutela dei lavoratori.
Il legislatore ha almeno in parte recepito quanto proposto dalla SIMLII. Ne
fanno fede i contenuti della lettera c) (“visita medica su richiesta del
lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione
specifica”), in cui si allarga all’attività lavorativa nel suo insieme (a
prescindere dai rischi formalmente valutati nel Documento di Valutazione del
Rischio) la sfera di competenza della sorveglianza sanitaria. I commi 1 lettera
b) e 2 lettera c) prevedono che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal MC
anche quando il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MC correlata
ai rischi lavorativi. Tale impostazione era già sostanzialmente presente nel
D.Lgs 626/94.
La formulazione del comma 2 lettera c) indica in maniera chiara che il
lavoratore può segnalare al MC condizioni
fisiologiche o patologiche che, pur non causate dall’attività lavorativa,
possano da essa essere aggravate e pertanto sono meritevoli di attenzione e di
un giudizio di idoneità mirato. Da tale considerazione deriva, per una
estensione logica, che il giudizio di idoneità debba tenere conto anche di
fattori sanitari non direttamente conseguenti ai fattori di rischio formalmente
valutati, nei confronti dei quali deve essere instaurata la sorveglianza
sanitaria preventiva e periodica, per l’appunto anche al momento conclusivo di
tali ultime due tipologie di visita, e non solo alla chiusura delle visite a
richiesta. Tale impostazione, da noi raccomandata, ma non espressamente prevista
dal legislatore, appare una naturale conseguenza del concetto invece
formalmente espresso al comma 2 lettera c): “…qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica”, anche se una formulazione
esplicita in tal senso sarebbe stata indubbiamente preferibile. Sarebbe cioè
stato opportuno precisare che il giudizio di idoneità alla mansione specifica
deve sempre essere espresso tenendo conto dei rischi residui valutati e
inseriti nel documento di valutazione ma, anche, dei fattori sanitari
individuali suscettibili di peggioramento a causa delle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa, ovvero con questa incompatibili, anche a prescindere
dai rischi formalmente valutati, al fine di garantire una effettiva protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica riguarda
finalmente tutte le tipologie di visita previste dal Decreto. E’ un
apprezzabile risultato che supera, in particolare, gli equivoci e le difficoltà
di gestione degli esiti delle visite a richiesta dei lavoratori, derivanti
dalla carente formulazione del D.Lgs 626/94. La modalità di espressione dei
vari tipi di idoneità non è in linea con la schematizzazione delle tipologie di
giudizio proposte dalla SIMLII, e suggerite al legislatore, che avrebbero
delineato con maggiore chiarezza i diversi possibili scenari. Il corretto
significato delle diverse voci è, infatti, il seguente: - Idoneità: significa
piena idoneità senza condizioni - Idoneità con limitazioni significa idoneità
parziale: sono cioè escluse alcune operazioni che la mansione comporta. E questa
limitazione può essere temporanea o permanente. - Idoneità
con prescrizioni riguarda il lavoratore e si riferisce a particolari modalità
di esecuzione delle attività lavorative (per garantire una maggiore protezione
in particolari individui) e non alle operazioni che la mansione comporta.
Rappresenta, di fatto, una condizione di idoneità totale alle varie componenti della
mansione, a patto che siano rispettate le prescrizioni specifiche (ad esempio
l’uso di opportuni DPI).
Questa può essere temporanea o permanente. - Inidoneità significa totale
impossibilità di eseguire la mansione, a qualunque condizione. Anche essa può
essere temporanea o permanente.
Resta il fatto positivo di un sostanziale miglioramento dell’impostazione della
criteriologia relativa al giudizio di idoneità, e di una più semplice gestione
degli eventuali ricorsi.
E’ prevista la precisazione del limite temporale per il giudizio di inidoneità
temporanea. E’ una precisazione opportuna che tutela il lavoratore ed il datore
di lavoro. Nel Decreto 626/94 non era formalmente prevista questa
precisazione. In verità occorrerebbe sempre esplicitare il tempo prevedibile di
durata del giudizio di idoneità, avendo questo per definizione - anche in
continuità di situazioni di rischio residuo, per ovvi motivi legati ai
possibili mutamenti delle condizioni di salute del lavoratore - una validità
temporanea. In pratica l’idoneità piena ha una durata di validità che fa riferimento
alla periodicità delle visite mediche riportata nel protocollo sanitario. Per
tutte le altre forme di giudizio di idoneità è corretto specificarne la durata
presumibile.
Rappresenta una sostanziale novità l’obbligatorietà di esprimere sempre per
iscritto il giudizio; infatti, ora tutti i tipi di giudizi di idoneità previsti
dal comma 6 vanno comunicati per iscritto al
datore di lavoro ed al lavoratore. Il D.Lgs 626/94 prevedeva all’art 17, comma
3, la comunicazione scritta al datore di lavoro ed al lavoratore soltanto nel
caso di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore. Questo atto
scritto, di cui resta traccia, pur comportando un aggravio burocratico,
crediamo sia stato inserito ai fini di una tutela maggiore sia per il
lavoratore sia per il datore di lavoro.
Viene prevista la possibilità di ricorso all’organo
di vigilanza territorialmente competente a tutela delle parti, datore di
lavoro e lavoratore, in seguito a tutti i tipi di giudizi di idoneità emessi
dal MC.
Nel D.Lgs 626/94 il comma 4 dell’art. 17 consentiva questa possibilità solo per
i giudizi di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore. Tutto
ciò rappresenta un progresso, sul piano sia operativo sia concettuale. Il
ricorso previsto dal D.Lgs 626, di fatto, era finalizzato
essenzialmente alla tutela dell’occupazione del lavoratore, non alla tutela
della sua salute. L’attuale impostazione, invece, prende in considerazione
entrambi gli aspetti, e si può ipotizzare che determinerà un minor ricorso
all’art. 5 della Legge 300/70 che di fatto (e forse in modo improprio) rappresentava
in precedenza l’unica possibilità effettiva di ricorso avverso un giudizio di
idoneità.
Il D.Lgs 106/09 modifica quanto previsto dal D.Lgs
81/08 introducendo la legittimità delle visite preventive eseguite in fase
pre-assuntiva, indicazione a suo tempo fornita dalla nostra Società, tenuto
conto della innegabile maggiore razionalità, praticabilità, efficacia e tutela
reale della salute.
La tutela di ciascun soggetto è garantita dalla possibilità di ricorso
all’organo di vigilanza territorialmente competente, espressamente indicata
nell'articolo in esame. A questo proposito, è da notare che il Legislatore
ammette la possibilità di esecuzione delle visite in questione da parte dei ”dipartimenti
di prevenzione delle ASL”, previsione non esente da problematiche attuative.
Tra l’altro, poiché tale tipologia di visita a tutti gli effetti rientra tra
gli accertamenti
sanitari previsti dall’Art. 41, che prevedono la formulazione di un
giudizio di idoneità “specifica” alla mansione, è evidente la necessità che le
citate strutture delle ASL ricevano dal Datore di Lavoro informazioni sui
previsti profili di rischio, idonee e sufficienti alla formulazione dei
suddetti giudizi, ovvero la parte del Documento di Valutazione dei Rischi
relativo ai rischi
specifici insiti nella mansione che il lavoratore andrà a svolgere.
Viene introdotta una nuova tipologia di “visita medica precedente alla ripresa
del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”
(D.Lgs 81/08 art 41, comma 2, lett e-ter), che integra opportunamente lo
scenario delle visite mediche finalizzate alla prevenzione. In effetti è da
tenere presente che la formulazione utilizzata dal Legislatore (“precedente la
ripresa del lavoro”) potrebbe creare notevoli problemi organizzativi e
gestionali riferibili al presunto obbligo, da parte del MC, di visitare il
lavoratore praticamente l’ultimo giorno di assenza prima di riprendere il
lavoro (e questo anche prescindendo dal conflitto che tale attività potrebbe
creare secondo taluni nei confronti dell’Art. 5 della Legge
300; conflitto, peraltro, in realtà virtuale, tenuto conto che la Legge 300
ha come scopo la tutela della dignità del lavoratore, mentre il D.Lgs 81 ha
come finalità la tutela della salute e sicurezza dello stesso).
Meglio sarebbe stato indicare, nel dettato legislativo, “visita medica prima di
adibire il lavoratore alla mansione specifica a seguito di assenza...”
consentendo la necessaria flessibilità per l'esecuzione del previsto
accertamento (pur tenendo presenti le difficoltà operative comunque insite
anche in tale ipotesi: in attesa della visita de parte del MC e del conseguente
giudizio di idoneità, nell’eventualità, tutt’altro che remota, che
l’accertamento sanitario non possa essere istantaneamente coincidente con la
ripresa del lavoro, il lavoratore dovrebbe, a rigore, essere adibito ad una
mansione per lo meno in teoria priva di rischi per la salute e la sicurezza).
[...]
Di C. Romano - A. Baracco - G. Frigeri -
L. Isolani - A. Ossicini - E. Ramistella - L. Soleo
SIMILI - "Tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs 626/94 al D.Lgs
81/08 e s.m.i: un percorso da completare e migliorare" a cura di C.
Romano - A. Baracco - G. Frigeri - L. Isolani - A. Ossicini - E. Ramistella -
L. Soleo.
Commenti alla pagina.
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