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Sostanze chimiche e regolamento Reach: gli obblighi degli importatori

Sostanze chimiche e regolamento Reach: gli obblighi degli importatori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

28/12/2015

Strumenti e informazioni per la conoscenza e l’applicazione del Regolamento Reach nelle piccole e medie imprese. Chi sono gli importatori, quali obblighi hanno in relazione alla registrazione e classificazione delle sostanze chimiche.

Helsinki, 28 Dic – Tutti i vari attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico devono svolgere un ruolo importante per controllare i rischi e garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche. E i vari attori con sede nell'UE, in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, devono soddisfare i requisiti previsti da diversi regolamenti europei, come il  regolamento REACH, il regolamento CLP ed, eventualmente, il regolamento sui biocidi (BPR).
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Tra gli attori che devono soddisfare i requisiti del Regolamento n. 1907/2006 (il Regolamento REACH) ci sono anche le persone fisiche o giuridiche che importano sostanze, miscele e articoli.
 
Per conoscere obblighi e adempimenti degli importatori, possiamo fare riferimento a quanto contenuto in un apposito spazio in rete dedicato alle piccole e medie imprese (PMI) presente sul sito dell’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), un’autorità di regolamentazione che aiuta le imprese a conformarsi alla legislazione, fornisce informazioni e promuove l'uso sicuro delle sostanze chimiche.
 
L’ECHA sul suo sito ricorda che la normativa dell'UE stabilisce le norme più rigorose del mondo in materia di sicurezza chimica e che è responsabilità dell'importatore “verificare che le sostanze chimiche e i prodotti che immette all'interno del SEE siano conformi a tali disposizioni”.
Ricordiamo che il SEE è lo “Spazio Economico Europeo” che comprende gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
 
Chi è l’importatore nel regolamento REACH?
Si è importatori se si acquista un prodotto chimico “direttamente da un fornitore che ha sede al di fuori del SEE” e lo si porta nel territorio del SEE.
Tuttavia se il fornitore, non stabilito nel SEE, ha nominato un "rappresentante esclusivo" che ha sede nel SEE per registrare la sostanza, ai sensi del regolamento REACH l’importatore è considerato “utilizzatore a valle”.
 
Cosa deve fare l’importatore?
Gli obblighi dipendono dal tipo di prodotti importati:
- “sostanze (inclusi i metalli);
- miscele (per esempio vernici, lubrificanti);
- articoli (per esempio pneumatici per autovetture, mobili e capi di abbigliamento)”.
Senza dimenticare che chi immette sul mercato prodotti pericolosi è soggetto a obblighi supplementari.
 
Andiamo nel dettaglio degli obblighi per chi importa sostanze o miscela.
 
Nello spazio web dell’Echa si sottolinea che quando si acquista una sostanza direttamente da un'impresa che è stabilita al di fuori del SEE e la si porta nel territorio del SEE, si hanno lestesse responsabilità di un fabbricante. In questo caso l’importatore deve registrare la sostanza per garantirle l'accesso al mercato del SEE.
Quando poi si acquistano miscele, le “disposizioni si applicano a ogni singola sostanza contenuta nella miscela”.
 
Veniamo al caso dell’importazione di sostanze o miscele pericolose o regolamentate.
 
Si segnala innanzitutto che “prima di immettere una sostanza o una miscela sul mercato del SEE, occorre stabilire se è pericolosa applicando i criteri di classificazione definiti nel regolamento CLP. Questo obbligo è previsto per ogni sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela, a prescindere dalle quantità fornite”.
 
In particolare si indica che “classificare una sostanza o una miscela come pericolosa comporta specifici requisiti in termini di etichettatura e imballaggio. Occorre notificare all'ECHA l'immissione sul mercato di ogni sostanza pericolosa in quanto tale o in quanto componente di una miscela entro un mese dall'immissione sul mercato del prodotto. È necessario fornire le informazioni pertinenti nella scheda di dati di sicurezza e usare etichette di pericolo per comunicare i rischi e garantire una manipolazione sicura da parte dei clienti”.
 
Riguardo alle “sostanze estremamente preoccupanti”, si segnala che il Regolamento REACH “stabilisce criteri per identificare le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per la salute umana e l'ambiente. Le sostanze che soddisfano tali criteri vengono sempre identificate e incluse nell'elenco di sostanze candidate all'autorizzazione, che è aggiornato ogni anno a giugno e dicembre e pubblicato sul sito Internet dell'ECHA”.
Queste le indicazioni fornite all’importatore:
- “se una sostanza che importate in quanto tale o in quanto componente di una miscela viene identificata come estremamente preoccupante e aggiunta all'elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione, sarete tenuti a comunicare ai vostri clienti le informazioni sull'uso sicuro della sostanza;
- potete continuare a fornire la sostanza, ma dovete controllare se viene aggiunta nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. A volte è solo una questione di tempo e potreste optare per i vantaggi commerciali derivanti dalla sostituzione di una sostanza estremamente preoccupante con un'alternativa più sicura”.
E le sostanze estremamente preoccupanti, che “sono state trasferite dall'elenco delle sostanze candidate all'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, non possono essere immesse sul mercato del SEE per l'uso dopo una ‘data di scadenza’ prestabilita”.
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), sempre rivolta agli importatori, riporta anche le eccezioni (ad esempio se l’importatore o l’utilizzatore immediatamente a valle ottiene un'autorizzazione per un uso specifico della sostanza. O se si applica un'esenzione generale o specifica, per esempio se la sostanza viene utilizzata a fini di ricerca e sviluppo scientifici).
È evidente che se la sostanza è nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione e non si applica alcuna esenzione, “l'importatore dovrà scegliere se:
- cessarne l'immissione sul mercato;
- fare domanda di autorizzazione, o
- valutare se è coperto da un'autorizzazione concessa agli utilizzatori immediatamente a valle”.
Spetta infatti all'azienda “decidere se presentare domanda di autorizzazione valutando l'importanza della sostanza, la possibilità di sostituirla con sostanze o tecnologie alternative più sicure, i costi della domanda di autorizzazione, nonché i benefici e i rischi derivanti dall'uso continuato”.
Lo spazio web fa poi riferimento a cosa fare nel caso che si importino sostanze soggette a restrizione, ricordando, ad esempio, che occorre “essere informati in merito alle restrizioni già esistenti e controllare le restrizioni imminenti previste per la sostanza importata”.
 
Fino ad ora abbiamo parlato di importazione di sostanze e miscele, ma è possibile che siano invece importati articoli.
 
Concludiamo riportando le informazioni che chi importa articoli deve avere sulle sostanze contenute:
- sono contenute sostanze destinate a essere rilasciate durante l'uso dell'articolo, per esempio in un giocattolo profumato o in un sacchetto della spazzatura profumato? In questo caso, e se la quantità di sostanze importate supera una tonnellata l'anno, l’importatore è tenuto a registrarle, a meno che siano già state registrate per quell'uso;
- sono contenute sostanze estremamente preoccupanti? In questo caso, se le sostanze superano una determinata concentrazione, l’importatore deve fornire ai clienti informazioni sufficienti per consentire un uso sicuro del prodotto. Bisogna farlo non appena le sostanze vengono inserite nell'elenco di sostanze candidate. In casi specifici si deve anche inviare una notifica all'ECHA;
- gli articoli contengono sostanze soggette a restrizione, per esempio il piombo negli articoli di gioielleria? In questo ultimo caso l’importatore deve attenersi alle restrizioni e, se necessario, cessare l'importazione.
 
 
 
 
 
RTM
 
 

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