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Regolamento CLP e rischio chimico: nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008

Regolamento CLP e rischio chimico: nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

23/03/2016

Entrerà in vigore il 29 marzo 2016 il nuovo decreto legislativo n.39 del 15 febbraio 2016 che recepisce la direttiva europea 2014/27/UE del 26 febbraio 2014. Le modifiche al D.Lgs. 81/2008, le novità sui termini, i cartelli e le definizioni.

Roma, 23 Mar –  La settimana scorsa in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il  nuovo D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 "Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele".
Si tratta del provvedimento atteso che recepisce la  Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che “modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”. Provvedimento che entrerà in vigore tra pochi giorni, il 29 marzo 2016.
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Rischio chimico - 3 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008
 
Come indicato nella relazione illustrativa del decreto, il provvedimento nasce dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro. Un contesto che è evidentemente mutato a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008 ( Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. E ricordiamo che se il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, i termini entro cui provvedere alla classificazione in conformità con le nuove norme erano il 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e il 1° giugno 2015 per le miscele.
 
In ambito comunitario, a seguito dell'adozione del regolamento CLP, si è dunque reso necessario – continua la relazione illustrativa - allineare le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE - tutte contenenti riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche - con le nuove disposizioni in materia. E a questo il legislatore comunitario ha provveduto con l'emanazione di un'unica direttiva, la direttiva 2014/27/UE, che, senza modificare in alcun modo la portata o il livello di protezione previsti dalle direttive innanzi citate, si limita ad aggiornare le disposizioni nelle stesse contenute in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze.
 
E il D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 è il nuovo decreto di recepimento (come sempre in ritardo rispetto alla tempistica indicata nella 2014/27/UE...) della direttiva europea.
 
Cosa cambia in concreto nella nostra normativa con l’entrata in vigore del D. Lgs. 39/2016?
 
Vengono apportate modifiche ai seguenti testi normativi:
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
 
Ci soffermiamo in particolare sull'articolo 1 del decreto che è dedicato alle “modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, si compone di un unico comma e prevede innanzitutto la sostituzione di vari termini, ad esempio "preparati pericolosi” con “miscele pericolose” o “preparati chimici” con “miscele chimiche”. Ma l’articolo contiene anche altre modifiche...
 
Riportiamo un estratto del testo dell’articolo 1:
 
Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81     
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modificazioni:     
a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli  allegati  XV,  XXIV, XXVI  le  parole:  «preparati  pericolosi»  sono   sostituite   dalle seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle  seguenti:  «miscele  chimiche»,  agli articoli 223, 236, comma  4,  lettera  f),  e  all'allegato  XLII  la parola:  «preparati»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «miscele»   e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e  b),  le  parole:  «preparati cancerogeni o mutageni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «miscele cancerogene o mutagene»;     
b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato»  e'  sostituita dalla seguente: «miscela» e all'allegato XXVI le  parole:  «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;     
c) all'articolo 222, comma  1,  lettera  b),  sono  apportate  le seguenti modificazioni:        1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:       
"1) agenti chimici che soddisfano i criteri di  classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di  pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del  Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali  agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;";       
2) il numero 2) e' soppresso;       
3) il numero 3) e' sostituito dal seguente:  "3) agenti chimici che, pur  non  essendo  classificabili  come pericolosi ai sensi del presente articolo,  lettera  b),  numero  1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei  lavoratori  a causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati  o  presenti  sul  luogo  di  lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un  valore  limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;";     
d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:       
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:        "b) le informazioni sulla salute  e  sicurezza  comunicate  dal fornitore tramite la relativa  scheda  di  sicurezza  predisposta  ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del Consiglio;";       
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  “4. Fermo restando quanto  previsto  dai  regolamenti  (CE)  n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti  chimici  pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.";     
e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:       
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) accesso ad ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a disposizione dal fornitore.";       
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte  le informazioni concernenti gli agenti  chimici  pericolosi  prodotti  o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.";     
f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole "come molto tossici,  tossici,  nocivi, sensibilizzanti,  corrosivi,  irritanti,   tossici   per   il   ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del Parlamento europeo e del Consiglio,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,   come    tossici    acuti,    corrosivi,    irritanti, sensibilizzanti, tossici per il  ciclo  riproduttivo  o  con  effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.";     
g)  all'articolo  234,  comma  1,  sono  apportate  le   seguenti modificazioni:       
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) agente cancerogeno:  
1) una  sostanza  o  miscela  che  corrisponde  ai  criteri  di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1  B  di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento europeo e del Consiglio;  
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza o  miscela  liberate  nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;";       
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:       
"b) agente mutageno:  1)  una  sostanza  o  miscela  corrispondente  ai  criteri   di classificazione  come  agente  mutageno  di  cellule   germinali   di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I  del  regolamento  (CE)  n. 1272/2008."
 
(...)     
 
 
 
Ricordando che il decreto modifica anche – lettera h) e i) – l’allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, ad esempio è soppresso il cartello di avvertimento “Sostanze nocive o irritanti”) e l'allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni), concludiamo questa breve presentazione del decreto sottolineando – art.1, comma1, lettera g) -  le modifiche nelle definizioni di agente cancerogeno e mutageno presenti nell’articolo 234 del D.Lgs. 81/2008.
 
Queste le nuove definizioni:
a) agente cancerogeno:
1) una  sostanza  o  miscela  che  corrisponde  ai  criteri  di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B  di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del  Parlamento europeo e del Consiglio;  
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o  miscela  liberate  nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;       
b) agente mutageno
1)  una  sostanza  o  miscela  corrispondente  ai  criteri   di classificazione  come  agente  mutageno  di  cellule   germinali   di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I  del  regolamento  (CE)  n. 1272/2008.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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