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Le ricadute di Reach e CLP sul D.Lgs. 81/08 e gli obblighi per le PMI

Le ricadute di Reach e CLP sul D.Lgs. 81/08 e gli obblighi per le PMI
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

28/01/2014

Un intervento si sofferma sulle ricadute dei regolamenti europei sul D.Lgs. 81/2008 e sugli obblighi per i datori di lavoro delle PMI. Focus sulla valutazione preliminare, sulla sostituzione delle sostanze, sulle misurazioni e sulle schede di sicurezza.

Como, 28 Gen – Come più volte ricordato dal nostro giornale i Regolamenti Europei REACH-CLP prevedono nuovi adempimenti per le aziende e si integrano con il Decreto legislativo 81/2008 come strumenti utili per la valutazione del rischio chimico. E sono diversi gli attori coinvolti nel settore produttivo: produttori di sostanze chimiche, importatori, utilizzatori a valle e distributori.
 
Per offrire un sostegno a tutti gli operatori interessati alla gestione degli adempimenti previsti dai regolamenti europeie per favorire una corretta valutazione del rischio chimico, durante la “XIV Giornata della Sicurezza sul Lavoro” (il 7 giugno 2013) si è tenuto a Como un convegno, organizzato dall’ Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, dal titolo “Il Rischio Chimico ai sensi dei Regolamenti REACH – CLP e Decreto Legislativo 81/08 - il punto della situazione a due anni di distanza”.


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In relazione al convegno presentiamo brevemente uno degli atti pubblicati sul sito dell’ASL di Como: l’intervento "Ricadute operative della normativa (regolamenti CE 1907/2006 e 1272/2008) sul D.Lgs. 81/08 e obblighi per le PMI" a cura del Dr. Domenico Cavallo e del Dr. Andrea Cattaneo ( Università degli Studi dell’Insubria).
 
L’intervento innanzitutto si sofferma ampiamente sul Titolo IX Capo I (Protezione da agenti chimici) del D.Lgs. 81/2008 e affronta poi il tema della valutazione del Rischio Chimico.
 
Ad esempio è sottolineato un importante obbligo del datore di lavoro (ddl) con riferimento all’art. 223, comma 1, articolo che “prescrive al ddl di valutare il rischio chimico per la salute dei lavoratori al momento della scelta delle sostanze e dei preparati da utilizzare nel processo produttivo e di sostituire, quando possibile, ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno”.
E bisogna ricordare che l’attività comincia “solo dopo che si è proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione”.
 
Riguardo in particolare all’obbligo di sostituzione della sostanza, “in presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni e di agenti chimici pericolosi al di sopra della soglia di rischio irrilevante la possibile sostituzione è una misura di tutela obbligata, la cui violazione è sanzionata”.
E la valutazione deve essere aggiornata:
- “per gli agenti chimici: in caso di variazioni” (art.223 comma 7: il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità);
- per cancerogeni e mutageni : in caso di variazioni o comunque ogni tre anni (art. 236 comma 5).
 
Queste le variabili da considerare nella valutazione preliminare (Art. 223):
- “identificazione e classificazione agenti chimici;
- proprietà pericolose ( schede di sicurezza);
- quantità in uso, livello, tipo e durata esposizione;
- effetti delle misure preventive adottate;
- valori limite di esposizione;
- risultati sorveglianza sanitaria”.
 
E (Art. 224, comma 2) se i risultati della valutazione dei rischi “dimostrano che, in relazione al tipo ed alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230” del Testo Unico. Resta comunque l’obbligo di formazione/informazione (art.227).
 
La relazione si sofferma anche sulle misurazioni.
 
Le misurazioni “dell’agente chimico per la valutazione del rischio, e la loro eventuale obbligatorietà, si prospetta quando il datore di lavoro ha classificato il rischio chimico come superiore alla soglia dell’irrilevante per la salute”.
 
Questi alcuni strumenti per la valutazione del rischio chimico;
- “stime del rischio (valutazioni di tipo cautelativo basate su dati disponibili);
- algoritmi (valutazioni di tipo semiquantitativo basate su parametri indicizzati di calcolo);
- misure (determinazioni degli inquinanti in ambienti di lavoro)”.
 
Il documento, che vi invitiamo a visionare, si sofferma poi sulla norma UNI EN 689/97, sui valori limite di esposizione professionale, sugli algoritmi ( metodo MovaRisCh, metodo Inforisk, ...) e arriva a parlare del regolamento REACH.
Regolamento REACH che è una opportunità per:
- riduzione delle malattie professionali; 
- riduzione dell’impatto sull’ambiente”.
 
Il documento si sofferma anche su Valutazione di Sicurezza Chimica (CSA), Rapporto di Sicurezza Chimica (CSR), Scenari di Esposizione, Schede di Sicurezza Chimica (SDS) e Regolamento CLP.
 
Riguardo alle schede di sicurezza, quando è obbligatorio fornire la SDS?
La fornitura di una SDS è obbligatoria se: 
- “una sostanza o una miscela è classificata come pericolosa; 
- una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo il Regolamento REACH (Allegato XIII); 
- una sostanza è inclusa nell'elenco delle ‘sostanze candidate’ di particolare interesse (the Candidate List)”.
E una miscela che non soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa “necessita di una SDS da fornire obbligatoriamente su richiesta del cliente se contiene: 
- almeno una sostanza pericolosa per la salute o l’ambiente in concentrazione >1 % w/w (non gassose) o > 0.2 % v/v (gassose); 
- almeno una sostanza PBT o vPvB in concentrazione > 0.1 % w/w (non gassose); 
- una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro”.
L’etichetta sull’imballaggio deve “riportare informazioni che indichino la disponibilità della SDS”.
 
Concludiamo questa breve presentazione affrontando il tema delle schede di sicurezza e delle responsabilità;
- “la responsabilità iniziale dei contenuti ricade sul fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo;
- gli attori lungo al catena di approvvigionamento forniscono una SDS, ricorrendo alle informazioni ricevute dai fornitori, verificandole ed implementandole (se opportuno);
- i fornitori di una sostanza/miscela a cui è associata una SDS sono in ogni caso responsabili dei contenuti, anche se la SDS non è stata preparata da essi”.
 
 
 
" Ricadute operative della normativa (regolamenti CE 1907/2006 e 1272/2008) sul D.Lgs. 81/08 e obblighi per le PMI" a cura del Dr. Domenico Cavallo e del Dr. Andrea Cattaneo (Università degli Studi dell’Insubria), intervento al convegno “Il Rischio Chimico ai sensi dei Regolamenti REACH – CLP e Decreto Legislativo 81/08 - il punto della situazione a due anni di distanza” (formato PDF, 2.5 MB).
 
 
RTM
 


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