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La valutazione nelle imprese edili: movimentazione, rumore e stress

La valutazione nelle imprese edili: movimentazione, rumore e stress
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

03/02/2014

Indicazioni relative alla valutazione dei rischi di specifiche attività e lavoratori. Focus su movimentazione manuale dei carichi, rumore, radiazioni ottiche artificiali, rischio incendio, stress lavoro correlato e lavoratrici in stato di gravidanza.

Roma, 3 Feb – Nei mesi scorsi PuntoSicuro ha presentato un modello di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi nel comparto edile elaborato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili ( ANCE) e inserito nel documento “Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili - Artt. 17, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08”.
 
Il documento oltre a soffermarsi sul campo di applicazione, sui contenuti minimi, sulla  procedura di valutazione in cinque passi, sulle schede di gruppo omogeneo riporta indicazioni relative a specifici rapporti di valutazione: movimentazione manuale dei carichi; rumore; vibrazioni; campi elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali; agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto; atmosfere esplosive, rischio incendio.

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Movimentazione manuale dei carichi in cantiere in DVD
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi, in versione specifica per i cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

Ad esempio riguardo alla movimentazione manuale dei carichi nella procedura si indica che il datore di lavoro “deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”. Inoltre deve “fornire formazione ed informazione adeguata e un addestramento in merito alle corrette manovre e procedure” da adottare”.
In particolare la movimentazione manuale dei carichi “può rappresentare un fattore di rischio in situazioni rientranti – per quanto attiene il carico ‐ tra le seguenti:
- carico troppo pesante (indicativamente superiore a kg 30, valore peraltro non specificatamente determinato, in quanto correlato anche alla struttura fisica);
- carico ingombrante e/o difficile da afferrare;
- carico instabile o con contenuto che potrebbe spostarsi;
- collocazione del carico in posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a distanza dal tronco o con torsione o inclinazione del tronco;
- possibilità di lesioni per il lavoratore in caso di urto nella movimentazione”.
E anche le caratteristiche dell’ambiente ove la movimentazione avviene possono influire sull’entità del rischio:
- “percorsi non uniformi con rischi di inciampo e scivolamento;
- lo spazio o il posto di lavoro non consentono la movimentazione in buona posizione;
- percorsi con dislivelli”.
 
In merito invece al rischio rumore nel modello sono presenti diverse sezioni:
- sezione A: “in questa sezione sono riportate le indicazioni relative ai luoghi di lavoro e all’origine dei valori utilizzati per la valutazione dei rischi nel caso di rumorosità inferiori o uguali a 80 dB(A).
- sezione B: in questa sezione sono riportate le indicazioni relative ai luoghi di lavoro e all’origine dei valori utilizzati per la valutazione dei rischi nel caso di rumorosità maggiori a 80 dB(A);
- sezione C: questa sezione contiene i dati ed i risultati relativi alla valutazione del rischio di ogni gruppo omogeneo di lavoratori; i livelli di rumorosità utilizzati possono derivare da quanto previsto nella sezione A e nella sezione B;
- sezione D: in questa sezione sono indicate le eventuali diverse periodicità della sorveglianza sanitaria stabilite dal medico competente”.
 
Ci soffermiamo brevemente anche su quanto indicato per il rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
 
Il documento ricorda che, “in seguito all’adozione delle misure di prevenzione di tipo organizzativo (ad esempio eliminare o sostituire le sorgenti pericolose, ridurre il numero degli esposti, ridurre i tempi di esposizione, aumentare la distanza dell’esposto dalla sorgente), accertata l’inderogabilità del tipo di esposizione, è necessario adottare le misure specifiche di protezione. Oltre alle misure di protezione collettiva quali le schermature, è necessario selezionare i DPI per gli occhi ed eventualmente per la pelle”.
 
Riguardo al rischio d’incendio si segnala che come indicato dal D.M. 10 marzo 1998 “tra le attività da considerare ad elevato rischio di incendio vi sono i cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m ed i cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; tra le attività a rischio di incendio medio vi sono i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto”.
 
Nella sezione relativa ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari il modello si sofferma su stress lavoro correlato, lavoratrici in stato di gravidanza e lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro.
 
La valutazione dello stress lavoro correlato viene effettuata secondo le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente in data 18 novembre 2010 e la valutazione “prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni) che risultano esposti a rischi dello stesso tipo seconda un'individuazione che il datore di lavoro può effettuare in ragione dell'organizzazione aziendale”.
In particolare la valutazione si svolge in due fasi:
- Valutazione preliminare, obbligatoria;
- Valutazione approfondita, da effettuarsi successivamente, qualora la preliminare abbia fatto emergere elementi di rischio e le misure di correzione adottate siano inefficaci.
 
Nelle procedure per la valutazione si riportano alcune differenze metodologiche a seconda della dimensione dell’impresa:
- “imprese fino a 10 lavoratori - Fase 1: consultare i lavoratori e/o RLS/RLST in merito ai fattori di contesto e contenuto. Fase 2 fino a 5 lavoratori: l'indagine può svolgersi mediante riunioni che coinvolgano direttamente i lavoratori. Fase 2 tra i 5 ed i 10 lavoratori: l’indagine può essere svolta coinvolgendo i lavoratori attraverso questionari, focus group, interviste;
- imprese fino a 50 lavoratori - Fase 1: consultare i lavoratori e/o RLS/RLST. Fase 2: l’indagine può essere svolta coinvolgendo i lavoratori attraverso questionari, focus group, interviste;
- imprese oltre 50 lavoratori - Fase 1: consultare i lavoratori (definire un campione rappresentativo) e/o RLS/RLST. Fase 2: l’indagine può essere svolta tramite un campione rappresentativo di lavoratori attraverso questionari, focus group, interviste”.
 
Riguardo alle lavoratrici in stato di gravidanza si segnala che il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n. 151 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53" è il testo normativo “che raccoglie e riordina il complesso delle disposizioni vigenti in materia nonché alcune norme della legge n. 903/77 in tema di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. La normativa in argomento disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, disponendo il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi”.
In particolare il datore di lavoro “valuta i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, procede alle modifiche delle condizioni di lavoro adottando tutte le misure di prevenzione e protezione richieste ed infine informa le lavoratrici dei rischi individuati e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate”.
 
Concludiamo ricordando che in caso di presenza di lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro, “alcuni esempi di misure da adottare possono essere: la partecipazione ai corsi da apprendisti, la partecipazione a corsi rivolti ai soggetti provenienti da altri Paesi”. È importante poi “accertare la completa comprensione delle eventuali istruzioni impartite (sia scritte che orali), dell’informazione, della formazione e dell’addestramento rivolti ai lavoratori in oggetto”. Ed è opportuno “lasciare traccia tangibile di tali misure come ad esempio gli attestati di frequenza ai corsi e i verbali delle riunioni formative”.
 
 
Associazione Nazionale Costruttori Edili, “ Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili - Artt. 17, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08”, Rev. 2 dell’8 maggio 2013 (formato PDF, 646 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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