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Nuova modalità per le denunce di infortunio e malattia professionale

Nuova modalità per le denunce di infortunio e malattia professionale

Autore:

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

24/03/2016

Con una circolare del 21 marzo l'Inail ha fornito le istruzioni sulle novità procedurali di invio telematico dei certificati di infortunio e malattia professionale, nonché di trasmissione delle relative denunce. Novità operative dal 22 marzo 2016.

Nuova modalità per le denunce di infortunio e malattia professionale

Con una circolare del 21 marzo l'Inail ha fornito le istruzioni sulle novità procedurali di invio telematico dei certificati di infortunio e malattia professionale, nonché di trasmissione delle relative denunce. Novità operative dal 22 marzo 2016.

Brescia, 24 Mar – Con  circolare 21 marzo 2016, n. 10, l’Inail ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle novità procedurali di invio telematico, a cura dei medici e delle strutture sanitarie, dei certificati di infortunio e malattia professionale, nonché di trasmissione delle relative denunce a cura del datore di lavoro.
 
Le novità conseguono alle modifiche normative introdotte dal Jobs Act (1) e sono operative dal 22 marzo 2016.

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Pertanto, da questa data:
 
I medici e le strutture sanitarie:
 
1.Trasmettono direttamente all’Inail, per via telematica, i certificati di infortunio e malattia professionale, attraverso l’apposito servizio reso disponibile sul portale dell’Istituto
 
2.Forniscono al lavoratore il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo del certificato, della data di rilascio e dei giorni di prognosi
 
3.In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui non risulti possibile effettuare la trasmissione telematica, inviano il certificato tramite PEC alla sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore, e consegnano il certificato al lavoratore stesso per il successivo inoltro al datore di lavoro.
 
Il lavoratore:
 
1.Fornisce al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi
 
2.In fase di avvio del nuovo regime, qualora non disponga del numero identificativo del certificato, continua a consegnare al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea
 
Il datore di lavoro:
 
1.Dal 22 marzo 2016 è esonerato dal trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio e malattia professionale
 
2.Dalla medesima data è esonerato dal trasmettere all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza le denunce relative agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni. Queste denunce sono rese disponibili direttamente dall’Inail.
 
3.Acquisisce il certificato di infortunio o malattia professionale, tramite PIN, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi, sul portale dell’Inail.
La ricerca del certificato avviene inserendo obbligatoriamente i seguenti dati: - codice fiscale del lavatore; -  numero identificativo del certificato;  - data di rilascio.
 
4.Invia telematicamente la denuncia all’Inail entro i termini previsti, che restano invariati. Tali termini decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimento del certificato medico dal lavoratore (o il certificato cartaceo, in fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo).
Nella denuncia deve indicare obbligatoriamente il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
Nel caso in cui il lavoratore non abbia fornito il numero del codice identificativo del certificato medico, nella denuncia il datore di lavoro deve indicare un codice fittizio di 12 caratteri alfa-numerici.
 
 
(1) Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151
 
  
 
Fonte: AIB
 
 
 
Inail - Circolare 21.03.2016, n. 10 - Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151 - Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965. 
 


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Rispondi Autore: Carmelo Giannì immagine like - likes: 0
24/03/2016 (11:14:46)
Tutto molto bello moderno e proiettato verso il futuro.
Un solo dubbio, legato anche alla scomparsa del libro infortuni: come faranno il RSPP, il MC e il RLS a tenere sotto controllo la situazione di infortuni e l'insorgenza di malattie professionali?
Se ne parlerà alla riunione periodica? Mi sembra molto riduttivo visto che alcuni infortuni o le cause di una malattia professionale necessitano di un intervento tempestivo di adeguamento alla norma e/o miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.
Ho sempre chiesto ai DL delle imprese che seguo di comunicare a me e al MC gli infortuni e le denunce di malattia professionale, proprio nello spirito di collaborazione che ci deve essere tra tutti i soggetti coinvolti. Ora tutto questo diventa inutile.
Siamo sicuri di avere migliorato, di avere fatto un passo in avanti?
Rispondi Autore: Gilberto Cicale immagine like - likes: 0
24/03/2016 (14:12:12)
Ritengo che la modifica riguardante la comunicazione dell'infortunio agli Enti non esima l'Azienda dal tenerne una regolare registrazione interna con descrizione dell'accaduto, ricerca delle cause immediate e remote e provvedimenti presi; l'analisi degli infortuni (e dei mancati infortuni, possibilmente!) dovrebbe far sempre parte della valutazione del rischio.
Rispondi Autore: Carmelo Giannì immagine like - likes: 0
24/03/2016 (16:36:01)
Il condizionale è in questo caso un obbligo.
Non trovo scritto da nessuna parte l'obbligo di seguire questa prassi o regola che sia lei che io riteniamo auspicabile e assolutamente indispensabile.
O sbaglio?
Rispondi Autore: Gilberto Cicale immagine like - likes: 0
24/03/2016 (17:07:57)
L'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 recita: "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, [...] a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali."
Non si parla di "mancati infortuni" ma mi sembra comunque abbastanza inequivocabile.
Rispondi Autore: Carmelo Giannì immagine like - likes: 0
24/03/2016 (17:18:08)
Si dott. Cicale e la ringrazio per il tempo che lei mi sta dedicando.
Questo articolo lo conosco e le devo dire che è molto disatteso, perchè per i DL questo è un onere che comporta ulteriori esborsi.
Io comunque intendevo porre l'attenzione sul fatto che la scomparsa dell'obbligatorietà della registrazione sul registro infortuni sarà motivo di complicazione per RSPP e MC e anche per i RLS se non presenti in Azienda o nell'Unità produttiva.
Cordialità.

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