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Requisiti degli organismi paritetici: una nota ministeriale e una sentenza

Requisiti degli organismi paritetici: una nota ministeriale e una sentenza

Tra gli organismi paritetici dotati di maggiore rappresentatività non rientrano tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile. Una nota del Ministero del Lavoro e una sentenza del Tar del Lazio.

Roma, 28 Ago – Sul tema delle attività in materia di salute e sicurezza e della titolarità degli organismi paritetici, il Ministero del Lavoro è intervenuto in questi anni più volte con note e circolari. Note e circolari che sono servite a fornire chiarimenti e a ridurre il fenomeno di enti bilaterali e organismi paritetici sorti in alcuni casi, come sottolineato ai nostri microfoni da  Cinzia Frascheri (Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro), anche per esigenze di “business”.

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Dopo una recente Nota del 8 giugno 2015, che rispondeva ad alcuni quesiti in merito al rapporto delle aziende con gli   organismi paritetici, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il 29 luglio, per i propri uffici periferici, una nuova nota che si sofferma nuovamente sui requisiti degli organismi paritetici confermando quanto già affermato nella Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 con cui il Ministero forniva chiarimenti in materia di formazione dei lavoratori nel settore edile e sui soggetti paritetici legittimati all’attività formativa.
 
La nuovaNota n. 12319 del 29 luglio 2015 in particolare sottolinea e riporta la Sentenza del TAR del Lazio - Sez. Terza Bis - n. R.P.C. 8765/2015 relativa al ricorso n. 8533/2012 proposto da UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annullamento della circolare n. 13/2012.
 
Con tale sentenza il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di UNCI e CONFSAL ribadendo la legittimità della circolare 13/2012 con cui il Ministero precisava che possono definirsi ‘organismi paritetici’ - costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (lett. ee, art. 2, D.Lgs. 81/2008) -  ‘solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi’. Circolare che riportava anche “l'elenco dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali che, ‘al momento’, risultavano comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento”.
 
Nel ricorso i ricorrenti indicavano che a loro parere la Circolare impugnata presentava ‘una portata immediatamente lesiva’, che il D.Lgs. 81/2008 non opera alcun rimando a circolari ministeriali e che la determinazione del Ministero si presentava ‘in chiave del tutto autoritativa e in contrasto con la precedente Circolare Ministeriale n. 20 del 29 luglio 2011 nella quale si chiariva che ove sorgesse un dubbio sulla pariteticità della Organizzazione sindacale o datoriale esso doveva essere risolto con un confronto con la Direzione Generale’. Secondo i ricorrenti la Circolare avrebbe violato ‘pure l'Accordo Stato Regioni del 2011 e le Linee Guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e lavoratori e Datore di Lavoro del 25 luglio 2012, ove, ai fini della individuazione di organismo paritetico, si è ritenuto di applicare il criterio presuntivo della c.d. rappresentatività comparata’. E ‘l'assegnazione a priori e stabilmente del crisma della maggiore rappresentatività comparata nel settore edilizio alle sole Organizzazioni Sindacali indicate nella Circolare’ sarebbe apparsa ‘lesiva dei principi generali di libertà e pluralismo’.
 
La sentenza, che si aggiunge ad un'altra analoga sentenza sul tema (Sentenza TAR Lazio n. 8865 del 7 agosto 2014), chiarisce e sottolinea invece la “non immediata lesività” della n. 13/2012, “in quanto basata su dati numerici in continuo aggiornamento, e riferita ad elementi periodicamente riveduti e trasmessi dalle stesse OO.SS.”.
 
In particolare in relazione ai parametri di individuazione della maggiore rappresentatività in termini comparativi, il Giudice amministrativo del TAR del Lazio ha ritenuto che nella circolare impugnata, “l'individuazione degli enti e gli organismi bilaterali abilitati alla formazione in materia di sicurezza ‘non è stata determinata in maniera autoritativa [...] posto che lo stesso art. 2 citato [----] fa riferimento agli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini di individuare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici abilitati alla formazione’ e pertanto ‘il Ministero, in assenza di criteri oggettivi normativamente determinati per l'individuazione in termini comparativi della maggiore rappresentatività si è servito degli indici tradizionalmente individuati [...] in virtù dei tradizionali parametri’ (numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali”, ...). Criteri tra l’altro confermati da altre sentenze.
 
Viene rigettata anche la presunta contraddittorietà della Circolare del 5 giugno 2012 con la circ. n. 20/2011 o con l'Accordo Stato regioni del 2011, posto che quest’ultimo nulla dice in ordine alla qualificazione e definizione di ‘organo paritetico’, laddove anche le Linee Guida del 25 luglio 2012 proprio nelle premesse del paragrafo dedicato alla ‘collaborazione degli organismi paritetici di formazione’ richiamano testualmente la definizione di cui all'art. 2, comma 1 lett ee) del d.lgs. n. 81/2008 sancendo che gli stessi debbano essere costituiti nell'ambito di ‘Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale’.
 
Dunque – continua il Giudice – ‘la Circolare impugnata si pone come un chiarimento per gli uffici ispettivi del lavoro in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell'attività formativa degli ‘organismi paritetici’ di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. n. 81/2008’.
 
E in definitiva “nessun difetto di motivazione appare predicabile, nel momento in cui, sulla base dei dati di cui è in possesso il Ministero, quest'ultimo ha offerto agli ispettori l'indicazione dei soggetti da identificare ‘al momento’ quali organismi paritetici dotati di maggiore rappresentatività sul territorio nazionale in termini comparativi e nella cui nozione dunque ‘non - rientrano - tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile’”.
 
In definitiva e in considerazione di quanto sopra, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invita le Direzioni Territoriali del Lavoro e le Direzioni Interregionali del Lavoro a tener conto delle indicazioni già fornite con la Circolare n. 13 del 5 giugno 2012, “la cui validità è stata ulteriormente confermata”.
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0
28/08/2015 (09:31:29)
Perfetto, ci mancava solo il TAR del Lazio.
Al di là del merito, ottima la scelta di fare ricorso - per perderlo, poi - su un documento che molte sentenze di Cassazione hanno già dichiarato non vincolante verso terzi.
Nel merito... ma abroghiamolo 'sto comma 12 e smettiamo di perdere tempo in aria fritta che non capisce nessuno, tranne noi, che sappiamo benissimo che cosa c'è dietro a queste battaglie.
Rispondi Autore: Pietro Temante - likes: 0
28/08/2015 (11:21:19)
Il problema è che le ASL non contestano MAI gli attestati rilasciati dagli OPT minori che non rispondono ne alla circolare del ministero del lavoro del 21.07.2011 e ne alla suindicata circolare del 05.06.2012.
Un ultimo chiarimento del direttore della commissione permanente ribadisce la non sanzionalitá dqella mancata collaborazione con gli OPT ( ma questo vale per i corsi RLS e rieschi specifichi) ma non per i corsi abilitanti che spesso tali piccoli OPT rilasciano ( attrezzature particolari, ponteggi, ecc o per sostitutivi ai 16 dei formedil).
Finché non si faranno sanzioni, controlli sulla rispondenza alle suindicate circolari (c'è bisogno di note inviate alle Asl e di formazione degli ispettori) e controlli di sommaria informazione ai discenti dei corsi ( per scoprire i falsi corsi mai frequentati o fatti in modalità fast) il settore della sicurezza sul lavoro sarà sempre più abbracciato da professionisti non seri, da aziende non professionali con tariffe sempre più a ribasso. Altro male sono le procedure standardizzate e i documenti semplificati che molte ASL accettano per buoni senza i dovuti allegati e valutazioni obbligatorie dove previste (rumore, vibrazioni, microclima, chimico, ecc) che non tutti possono pongono in essere o per mancanza di competenze o per applicazione di tariffe ridicole.
Così il dlgs 81/08 è uno strumento ahimè valido solo sulla carta.

Cordialmente

Pietro temante
Esperto ed appassionato in materia di sicurezza sul lavoro

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