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Le figure soggettive della sicurezza

Le figure soggettive della sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Datore di lavoro

28/05/2015

I soggetti obbligati alla sicurezza: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore (artt. 17,18,19,20 D.LGS. 81/08).

 
Pubblichiamo un estratto dell’approfondimento monografico sul tema degli infortuni sul lavoro “La colpa negli infortuni sul lavoro” - Bollettino marzo 2015, Camera penale veneziana “antonio pognici”, per il sito internet www.camerapenaleveneziana.it
 
 
FIGURE SOGGETTIVE
L’evoluzione della normativa in Italia in materia di salute e sicurezza sul lavoro comincia con l’art. 2087 c.c. (“Tutela delle condizioni di lavoro”), oggi considerata norma “di chiusura”; passa per il D. Lgs n. 626/1994 e ss. modifiche che, in recepimento della legislazione comunitaria “sociale”, impone un nuovo approccio alla sicurezza, mediante una maggiore attenzione alle risorse umane, alla loro formazione e organizzazione; ed arriva all’attuale Testo Unico, D. Lgs. N. 81/08, che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici.
Gli strumenti per la sicurezza hanno una natura oggettiva (risorse tecnologiche) e una soggettiva (risorse umane).
Approfondendo la sicurezza dal punto di vista soggettivo, possiamo affermare che il T. U. è strutturato su un modello quadripartito di soggetti obbligati alla sicurezza: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore (artt. 17,18,19,20).
Per trasformare la sicurezza da concetto astratto a realtà in qualsiasi luogo di lavoro, il legislatore non ha ritenuto, appunto, più sufficiente nominare dei soggetti responsabili, ma ha obbligato alcuni di loro (datore di lavoro e dirigente) ad effettuare una formale valutazione dei rischi e a compilare un vero e proprio atto, da aggiornare ogni anno con la collaborazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 


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La prima e fondamentale figura del sistema sicurezza è, quindi, quella del datore di lavoro: colui che è soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o in altri termini chi ha la
responsabilità dell’impresa stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Tale ampia
definizione fa sì che vi si possa ricomprendere all’interno anche la figura del committente, in quanto soggetto che comunemente concepisce e finanzia l’opera.
Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro s’intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole P.A. tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
Al datore di lavoro spetta l’organizzazione della prevenzione e delle misure di gestione dell’emergenza.
E’ ammessa la delega ad eccezione della valutazione dei rischi e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro, infatti, deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi; all’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Si precisa che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del T.U., la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal decreto legislativo di cui ci si occupa, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la mera richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne abbia l’obbligo giuridico.
Si evidenzia, inoltre, che a ragione delle peculiari attività (esempi di particolari ambienti o datori di lavori sono le forze armate, i vigili del fuoco, il volontariato, le piccole e medie imprese agricole). svolte sono previste semplificazioni in tema di adempimenti informativi, formativi e sorveglianza sanitaria o correttivi, che sono fissati in sede amministrativa.
 
Il dirigente è colui che attua le direttive del datore di lavoro, assomma in sé poteri, funzioni e
responsabilità tali da poter esser definito l’alter ego del datore di lavoro.
Il dirigente ai fini della sicurezza non deve essere confuso con l’omonima posizione contrattuale. Egli è un lavoratore subordinato, che ricopre un ruolo decisionale, organizzativo e direttivo.
L’effettività del ruolo prevale sull’inquadramento contrattuale.
Si identifica in virtù di delega conferita dal datore di lavoro.
 
Il preposto è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive senza il potere/obbligo di
predisporre mezzi e strutture.
Egli non assume una specifica posizione di garanzia (né esclusiva, né concorrente con il datore di lavoro), bensì un ruolo ausiliario rispetto al datore di lavoro, con l’obbligo di segnalargli tempestivamente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
Si identifica in virtù di delega conferita dal datore di lavoro.
 
Il lavoratore è colui che – indipendentemente dalla tipologia contrattuale – svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. (art. 20 del T.U.)
L’informazione e la formazione sono i principali diritti riconosciuti ai lavoratori.
L’informazione concerne essenzialmente i rischi connessi all’attività, le procedure di primo soccorso, la lotta antincendio ed l’evacuazione.
La formazione – che deve essere sufficiente ed adeguata – riguarda, invece, i concetti generali di rischio, danno, prevenzione e protezione, nonché i rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni all’azienda.
Si evidenzia che per la giurisprudenza, in sede di valutazione delle responsabilità penalmente
rilevanti, una condotta abnorme prevale sulla mancanza di formazione ed informazione.
Va segnalato, infine, che al lavoratore è riconosciuto il diritto all’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, che non può essere evitato. Se nell’impossibilità di contattare il superiore competente, il lavoratore prendesse misure per evitare le conseguenze del pericolo, egli non potrebbe subirne pregiudizio a meno che non avesse commesso una grave negligenza.
Queste definizioni di carattere generale risentono delle precisazioni legate ai vari settori di attività o alla concreta organizzazione aziendale.
 
Il punto nodale in un processo penale per lesioni o morte sul lavoro, pertanto, è quello di comprendere come si articoli la posizione di garanzia in capo ad ogni soggetto.
Risolutiva in tal senso è la recente sentenza di Cassazione Penale, sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37738, la quale si pone l’obiettivo di fare un vero e proprio “punto della situazione” nella materia del sistema prevenzionistico in vigore.
La decisione giurisprudenziale sopracitata è apprezzabile proprio perché si preoccupa di rivisitare il classico inquadramento dei reati commissivi mediante omissione.
Per questa via, il relatore affronta l’analisi critica della causalità condizionalistica (equivalenza
casuale) non curandosi affatto di attaccarla ferocemente, perché foriera di una forza espansiva – cioè, di una moltiplicazione delle imputazioni – capace di coinvolgere una vastità di soggetti da considerarsi, oggi, obsoleta.
Si critica la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana e la teoria del rischio: tutte definizioni che abbiamo studiato nei nostri testi universitari e che hanno, come comune
denominatore, il tentativo di separare la sfera di responsabilità, affinchè l’illecito possa attribuirsi, come si conviene in un sistema penale costituzionalmente orientato, solo a colui che ne sia effettivamente l’autore.
Fondamentale è, in quest’ottica, l’affermazione della Suprema Corte: “La diversità dei rischi separa le sfere di responsabilità”.
Ne discende che il rischio designa l’ambito in cui si esplica l’obbligo di garanzia.
Pertanto, il buon avvocato deve preoccuparsi di individuare il rischio gestito dal suo assistito onde verificare, come sopra accennato, la percepibilità da parte di questi, di segnali di allarme
nell’ambito della gestione di un lavoro di equipe, connotato dal necessario affidamento nel buon lavoro altrui.
E’ utopia credere che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere delineata rigidamente, ma non per questo si deve pensare che non sia di fondamentale importanza delineare ruoli, competenze e poteri in fase progettuale ed esecutiva.
Non vi è alcuna automaticità quando si parla di responsabilità. Il concetto è stato ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 42309/2014: in caso di infortunio del lavoratore interinale, va verificato nel caso concreto quale sia la ripartizione degli obblighi di sicurezza in caso di lavoro somministrato, non potendosi affermare in via “automatica” che gravino sul personale direttivo dell’agenzia del lavoro. [Elena Zennaro]
 
 
 

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Rispondi Autore: abele carnovali - likes: 0
28/05/2015 (09:44:48)
chiedo scusa, in funzione di quale articolo di legge il preposto è identificato in virtù di delega conferita dal datore di lavoro. (come il dirigente) ?
buona giornata
abele
Rispondi Autore: abele carnovali - likes: 0
28/05/2015 (10:05:47)
chiedo scusa, in funzione di quale articolo di legge il preposto è identificato in virtù di delega conferita dal datore di lavoro. (come il dirigente) ?
buona giornata
abele
Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0
28/05/2015 (10:45:09)
Buongiorno, scusate se mi permetto di fare alcune precisazioni:non mi risulta che la valutazione dei rischi, come riportato nella prima parte dell'articolo venga effettuata dal datore di lavoro e non dal dirigente. La valutazione dei rischi va eseguita dal datore di lavoro, è un atto personale, indelegabile ed esclusivo e non ho mai saputo che il DVR debba essere aggiornato una volta l'anno. L'aggiornamento del DVR va fatto quando intervengono elementi che modificano l'assetto organizzativo dell'azienda o unità produttiva, o altri elementi descritti nell'art. 29 comma 3 del D.Lgs 81/2008. Il datore di lavoro si avvale in questa attività di figure della sicurezza neanche menzionate nell'articolo, dal Medico Competente, RSPP e così via e consulta l'RLS. Un'altra cosa che mi lascia perplesso è che le figure di dirigente e preposto debbano essere identificate da apposita delega....dove stà scritto! Non dimentichiamoci il "principio di effettività" art. 299 del D.Lgs 81/2008.
Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0
28/05/2015 (10:49:43)
Buongiorno, scusate se mi permetto di fare alcune precisazioni: mi risulta che la valutazione dei rischi, come riportato nella prima parte dell'articolo venga effettuata dal datore di lavoro e non dal dirigente. La valutazione dei rischi va eseguita dal datore di lavoro, è un atto personale, indelegabile ed esclusivo e non ho mai saputo che il DVR debba essere aggiornato una volta l'anno. L'aggiornamento del DVR va fatto quando intervengono elementi che modificano l'assetto organizzativo dell'azienda o unità produttiva, o altri elementi descritti nell'art. 29 comma 3 del D.Lgs 81/2008. Il datore di lavoro si avvale in questa attività di figure della sicurezza neanche menzionate nell'articolo, dal Medico Competente, RSPP e così via e consulta l'RLS. Un'altra cosa che mi lascia perplesso è che le figure di dirigente e preposto debbano essere identificate da apposita delega....dove stà scritto! Non dimentichiamoci il "principio di effettività" art. 299 del D.Lgs 81/2008.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/05/2015 (11:37:10)
Lasciando perdere la questione della valutazione dei rischi il cui obbligo "a carico di chi" è palese, la questione dell'ammissibilità della delega è un po' più spinosa.

A me risulta che la delega da "A" a "B", sia ammissibile nei seguenti casi:

- da datore di lavoro a dirigente;
- da datore di lavoro a soggetto non dipendente dell'azienda (consulente, ecc.);
- da dirigente a dirigente (previa intesa con il datore di lavoro);
- da dirigente a soggetto non dipendente dell'azienda (previa intesa con il datore di lavoro).

Non è ammessa delega:
- da datore di lavoro a preposto;
- da datore di lavoro a lavoratore.

Quindi, al preposto effettivamente tale, il datore di lavoro può dare quella che si chiama "dazione d'incarico".

Poi, se il datore di lavoro delega un caporeparto, allora come detto da Iovino che ha citato l'art. 299, non siamo di fronte ad un preposto ma a un dirigente "di fatto".

Ovviamente, si ricorda che una delega per essere efficace deve possedere una serie di requisiti (sono una decina); la mancanza di anche solo uno di questi, rende la delega inefficace.
Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0
28/05/2015 (12:00:20)
Caro Carmelo, premetto che non voglio entrare assolutamente in polemica con lei, però mi corre l'obbligo di una precisazione. Il datore di lavoro può, a mio avviso delegare un preposto a determinate funzioni, mentre concordo sulla non delegabilità al lavoratore. Poi se il datore di lavoro delega un preposto sarà un preposto di diritto se non lo delega sarà un preposto di fatto, non vedo perchè con la delega diventa un dirigente di fatto!
Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0
28/05/2015 (14:57:37)
ma perché si continua a dire che il DVR è da aggiornare ogni anno? Dipende dalle realtà lavorative.. il DVR non ha scadenza può richiedere una rielaborazione anche dopo 6 mesi o magari 2/3 anni
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/05/2015 (18:36:32)
Iovino,
ma quale polemica …lo scambio d’idee fa bene a tutti.

Provo a spiegarmi meglio.

Se il caporeparto che ho citato prima espleta solamente quello che il legislatore gli ha attribuito con l’art. 19 del D. Lgs. n° 81/2008, è indubbio che siamo di fronte ad un “preposto”. Per “sovrintendere” l’attività lavorativa non c’è bisogno di alcuna delega. Al massimo si può dare una dazione d’incarico e cioè gli si “ricorda” quali sono i suoi compiti da preposto.

Se al caporeparto, invece, gli si attribuisce con delega efficace il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa, non siamo più di fronte ad un preposto ma ad un dirigente, in senso prevenzionale e non civilistico.
Il fatto che sia inquadrato come impiegato, ai fini prevenzionali, non conta nulla: la posizione di garanzia è quella di “dirigente” come definito all’art, 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n° 81/2008.

Ovviamente, se il citato caporeparto, pur non avendo una delega, non si limita a sovrintendere alle attività lavorative ma invece attua le direttive del datore di lavoro ed organizza l’attività lavorativa, allora siamo sempre di fronte ad un dirigente ai fini prevenzionali.


In merito, poi, alla presunta periodicità per la rielaborazione del DVR, l’art. 29 comma 3 è abbastanza chiaro.

Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0
31/05/2015 (00:23:31)
Vede Carmelo, il punto è proprio questo! l'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 dice che si possono delegare alcune funzioni espressamente indicate nella delega e che il delegato deve possedere adeguata esperienza e professionalità per lo svolgimento delle funzioni assegnate, insieme agli altri punti elencati nell'articolo. Non si parla di svolgere funzioni tipiche del dirigente tra le quali quelle di attuare le direttive del datore di lavoro, queste secondo sono e restano in capo al dirigente, il quale può essere di diritto o di fatto. Ripeto per chiarezza, si possono delegare determinate funzioni espressamente specificate ma non si possono delegare le mansioni dei soggetti della sicurezza; questo Carmelo è il mio modesto parere.

Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
31/05/2015 (19:14:18)
Iovino,
mi sa che stiamo dicendo le stesse cose e non riusciamo a capirci.

Provo a fare un esempio.

Sono datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n° 81/2008 di due stabilimenti in giro per l’Italia.
A capo di uno stabilimento c’è un direttore con contratto da dirigente industriale.

Tra gli obblighi che ho come datore di lavoro c’è anche quello di nominare il medico competente (art. 18 comma 1, lettera a)).

Essendo questo un obbligo delegabile, lo inserisco, insieme agli altri 23, contenuti nell’art. 18, in una delega che gli faccio rispettando i criteri d’efficacia tra cui quei 5 indicati all’art. 16 del D. Lgs. n° 81/2008.
Questo soggetto, così, è sia dirigente ai fini civilistici che dirigente ai fini prevenzionistici.


A capo di un altro mio stabilimento c’è un direttore con contratto da quadro.

Anche in questo stabilimento si deve nominare il medico competente.

Essendo questo un obbligo delegabile, io come datore di lavoro lo inserisco, insieme agli altri 23, contenuti nell’art. 18, in una delega che rispetta i criteri d’efficacia tra cui quei 5 indicati all’art. 16 del D. Lgs. n° 81/2008.
Questo soggetto è un “dirigente” ai fini prevenzionistici ma non ai fini civilistici essendo un “quadro”.


Sempre nella stessa azienda, in sede, c’è il direttore amministrativo con contratto da dirigente industriale.

Nella sua direzione di funzione ci sono 20 collaboratori.
La sicurezza dell’ambiente di lavoro (luoghi e posti di lavoro, VDT, ecc., ecc.) è curata dal direttore personale e servizi generali a cui tale incombenza è stata attribuita con delega.

Questo dirigente direttore amministrativo organizza l’attività lavorativa dei propri collaboratori fornendo i propri servizi di staff alle altre funzioni aziendali.

Questo soggetto è un dirigente ai fini civilistici ma pur non avendo alcuna delega ai sensi dell’art. 16, può essere chiamato a rispondere penalmente nel caso in cui una sua azione o omissione, nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri direttivi, costituisca nesso di causalità efficiente con un reato d’evento.

Si tratta quindi di un dirigente ai fini prevenzionistici.

Questo perché la definizione di dirigente ai fini prevenzionistici è quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. n° 81/2008.

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