Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Quando il datore di lavoro ha adottato tutte le cautele possibili

Quando il datore di lavoro ha adottato tutte le cautele possibili
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

01/06/2016

Cassazione: Caduta dal tetto del capannone. Assoluzione di un datore di lavoro e di un RSPP: tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte. Commento dell'avvocato Rolando Dubini.

Quando il datore di lavoro ha adottato tutte le cautele possibili

Cassazione: Caduta dal tetto del capannone. Assoluzione di un datore di lavoro e di un RSPP: tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte. Commento dell'avvocato Rolando Dubini.


La vicenda trattata dalla sentenza  Cassazione Penale, Sez. 4, 03 marzo 2016, n. 8883 riguarda l’incidente occorso ad un lavoratore infortunato, "che peraltro era un soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro essendo stato egli stesso nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda” il quale “decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo”.
La sentenza è incentrata su una domanda fondamentale: “ebbene, che tipo di rimprovero può rivolgersi ad un datore di lavoro o a un responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, analogo a quello che egli era chiamato a compiere da cinque anni, rispetto a siffatto comportamento? Hanno potuto incolpevolmente il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza della (omissis) fare affidamento sul fatto che un soggetto così esperto non ponesse in essere il comportamento che ha cagionato l'incidente?”.
 
La decisione della Cassazione è di una chiarezza esemplare: “le risposte da dare a simili quesiti sono che nessun rimprovero può muoversi ad entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi.”
 
La Cassazione, in tal senso, “ha reiteratamente affermato - e si ritiene di dover ribadire- che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis questa sez. 4, n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, rv. 259321). Tuttavia, quello che ci occupa è proprio un caso in cui tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte".

Pubblicità
MegaItaliaMedia
 
Questo giudizio è la conseguenza dell’analisi di una fattispecie riguardante “un elettricista esperto cui era stato affidato un lavoro da svolgersi attraverso un elevatore e con una serie di strumenti di protezione di cui era stato dotato. Quel lavoro - secondo quanto ricostruito da un teste esperto (tecnico del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio di Protezione e Sicurezza degli Ambienti del Lavoro della ASL RMF) e come ha ricordato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta committente - poteva e doveva essere posto in essere in sicurezza dall'elevatore. L'elettricista in questione, che peraltro era un soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro essendo stato egli stesso nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo.
Ebbene, che tipo di rimprovero può rivolgersi ad un datore di lavoro o a un responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, analogo a quello che egli era chiamato a compiere da cinque anni, rispetto a siffatto comportamento? Hanno potuto incolpevolmente il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza della ditta dell’infortunato fare affidamento sul fatto che un soggetto così esperto non ponesse in essere il comportamento che ha cagionato l'incidente? 
Le risposte da dare a simili quesiti sono che nessun rimprovero può muoversi ad entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi”.
 
Qui di seguito i principi fondamentali di questa lunga e interessantissima sentenza.
 
Massima

Il sistema della normativa antinfortunistica si è lentamente trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Cass. Pen. sez. 4, n.  41486 del 5.5.2015, Viotto, non mass.).

 

Tale principio, normativamente affermato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro di cui al  D.Lgs 9.04.2008 n. 81, naturalmente non ha escluso che permanga la responsabilità del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita dall'affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest'ultimo (Cass. Pen. sez. 4, n.  41486 del 5.5.2015, Viotto, non mass.).

In giurisprudenza, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" (che si rifà spesso all'art. 2087 del codice civile), si è passati - a seguito dell'introduzione del  D. Lgs. 626/94 e, poi del  T.U. 81/2008 - al concetto di "area di rischio" (cfr. sez. 4, n.  36257 del 1.7.2014, rv. 260294; sez. 4, n.  43168 del 17.6.2014, rv. 260947; sez. 4, n.  21587 del 23.3.2007, rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva (Cass. Pen. sez. 4, n.  41486 del 5.5.2015, Viotto, non mass.). Strettamente connessa all'area di rischio che l'imprenditore è tenuto a dichiarare nel DVR, si sono, perciò, andati ad individuare i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque affermato il concetto di comportamento "esorbitante", diverso da quello "abnorme" del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta. La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia. Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch'esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. "principio di autoresponsabilità del lavoratore”). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e "si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale" (Cass. Pen. sez. 4, n.  41486 del 5.5.2015, Viotto, non mass.). Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. Questa Corte Suprema ha reiteratamente affermato - e si ritiene di dover ribadire- che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis questa sez. 4, n.  7364 del 14.1.2014, Scarselli, rv. 259321). Tuttavia, quello che ci occupa è proprio un caso in cui tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte dal datore di lavoro e per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, imputato.

 


 
Il giorno dei fatti il dipendente infortunato della ditta ove lavorava da 5 anni con la qualifica di elettricista manutentore, si è recato su incarico della propria azienda presso un capannone della azienda cliente ove doveva, all'esterno, montare dei faretti; qui lo stesso era salito, a mezzo di un elevatore oleodinamico (trattasi del cestello con braccio meccanico che porta gli operai nelle parti alte ove si deve operare) messogli a disposizione dalla Omissis, sopra il tetto; una volta sul tetto il (omissis) ha camminato sopra delle lastre di fibrocemento ivi presenti - poste ad unire i cordoli di cemento che costituiscono l'ossatura del tetto - che cedendo ne hanno provocato la sua caduta, da un'altezza di circa 6/7 metri, che ha prodotto le gravi lesioni indicate nel capo a) di imputazione. In particolare, dalle dichiarazioni rese dal un teste ed anche dal responsabile per la sicurezza della azienda dell’infortunato, è emerso che il lavoratore infortunato si era recato presso la ditta cliente su incarico del suo datore di lavoro, amministratore unico della ditta di cui era dipendente in quanto doveva fare un sopralluogo in relazione a dei lavori di manutenzione ed installazioni di fari sul capannone ivi presente.
In questa occasione, due operai, tra cui l’infortunato, erano saliti sull'elevatore per effettuare una ricognizione sui lavori che dovevano essere realizzati.
Al riguardo vi è una differenza tra il racconto dei due in quanto, a detta dell’infortunato, i due salivano anche sul tetto passando sopra quelle lastre che il giorno dopo sarebbero cedute provocando l'infortunio per cui è processo; diversamente a detta dell’altro operaio, lui saliva sul tetto per altri motivi (doveva controllare i condizionatori), ma senza camminare sulle lastre restando nei cordoli di cemento.
 
Correttamente, nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva individuato come punto centrale del thema decidendi, nelle diverse versioni ascoltate dai testi, quello di capire la necessità o meno per l’infortunato, di salire su quel tetto. E di comprendere se avesse detto il vero l'elettricista, che poi era caduto sfondando il tetto, quando aveva riferito che nel sopralluogo del giorno prima fatto con il collega si era capito che era necessario fare i lavori salendo sul tetto e che di questa esigenza ne aveva parlato con il responsabile del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori della ditta. L’infortunato aveva aggiunto, poi, che l’elevatore doveva servire solo a portarlo sul tetto dal quale avrebbe dovuto svolgere tutti i lavori.
Ebbene, il giudice di primo grado, con motivazione assolutamente logica, aveva, però, rilevato che tale ricostruzione dei fatti risultava dalle sole dichiarazioni della parte lesa, mentre ad una soluzione diversa portavano le altre testimonianze e la logica dei luoghi. Innanzitutto, veniva posto il rilievo come il RSPP avesse indicato che, dovendo i lavori avere ad oggetto l'installazione di faretti da apporre nella parte frontale - perimetrica esterna - del capannone, non era possibile svolgere gli stessi dal tetto ma era necessario, come verificato anche in loco, usare unicamente l'elevatore.
 
Anche la presa della corrente alla quale collegare questi faretti era poi presente sempre in questa parte esterna del capannone, per cui era assolutamente verosimile che tutto il lavoro potesse e dovesse essere effettuato a mezzo dell'elevatore messo a disposizione, a mezzo anche di un operatore, dal una ditta specializzata. Per quanto riguarda i fili si era stabilito che gli stessi sarebbero stati posati sul tetto dall'elevatore dietro il muretto presente nella parte periferica del capannone. In ordine alla possibilità che i fili potessero essere collocati dall'elevatore e senza salire sul tetto - ricordava ancora il giudice di primo grado - si era espresso anche l'ispettore della ASL, (omissis) intervenuto sul posto nella immediatezza dei fatti, che aveva indicato come l'impianto interessasse la parte perimetrica del capannone e come, per la sua posa in opera, fosse necessario iniziare dalla parte bassa dell'edificio, per poi salire in quota. Aveva poi aggiunto che per svolgere quei lavori era necessario e sufficiente usare l'elevatore oleodinamico con piattaforma che, in effetti, era presente sul posto.
Dunque il giudice di primo grado aveva anche ricordato come l'ispettore della ASL avesse precisato specificamente che anche la canalizzazione dei fili poteva avvenire dall'elevatore senza necessità di salire sul tetto. Inoltre, la corrente doveva essere presa da una parte esterna del fabbricato, sempre accessibile a mezzo dell'elevatore messo a disposizione da ditta specializzata e che rispettava gli standard di sicurezza anche in relazione al lavoro da effettuare.
La Corte d’Appello che aveva ribaltato la decisione di primo grado condannando gli imputati ha effettivamente omessa o comunque travisata la valutazione di una prima prova decisiva: la possibilità che tutte le operazioni fossero svolte dall'elevatore Manitou di cui l'operaio era dotato e che tale modalità era quella concordata con l’imputato RSPP. Dunque gli imputati avevano scelto di far eseguire il lavoro a bordo dell'elevatore, mettendo a disposizione tutte le necessarie attrezzature ed impartendo le direttive organizzative e le precise modalità con cui svolgere il lavoro.
 
Era da prevedersi che un operaio dotato di siffatta qualificazione ponesse in essere un comportamento del genere?
Sul punto va ricordato che, come affermato nella recente sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/2014 sul c.d. caso Thyssenkrupp, in tema di colpa, la necessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale - non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (Cass. Sez. Un., n.  38343 del 24.4.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103 nella cui motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della imputazione soggettiva dell'evento, il giudizio di prevedibilità deve essere formulato facendo riferimento alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali).
 
Inoltre, è stato precisato che nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Cass. Sez. Un., n.  38343 del 24.4.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103; conf. sez. 4, n. 49707 del 4.11.2014, Incorcaia ed altro, rv. 263284; sez. 4, n.  22378 del 19.3.2015, PG in proc. Volcan ed altro, rv. 263494).
 
Ebbene, la risposta in termini di possibile prevedibilità dell'evento non può che essere che il comportamento posto in essere dall’operaio infortunato non era azoicamente (e pienamente) prevedibile.
 
Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. Questi principi si attagliano specificamente al caso di specie, essendo rimaste provate non solo la valutazione preventiva del rischio derivante dallo svolgimento in quota dei lavori di sostituzione dei faretti e di posizionamento dei fili, ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell'Infortunio, degli strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavoro in sicurezza. Ne deriva, l'assenza di violazione della norma cautelare che, idonea forse, ad influire sotto il profilo della tipicità oggettiva del reato, lo è certamente sotto il profilo soggettivo dell'assenza di colpa.
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 
Corte di Cassazione - Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 8883 dell'03 marzo 2016 - Caduta dal tetto del capannone. Assoluzione di un datore di lavoro e di un RSPP: tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte.
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 


I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Eugenio Roncelli immagine like - likes: 0
01/06/2016 (08:07:09)
L'articolo è interessante certamente, ma mi viene da osservare che non si accenna mai al DUVRI: trattandosi di soli "impianti elettrici" il titolo IV del TU 81/08 non si applica.
In questo caso deve esistere un altro documento che regoli le attività dell'impiantista nell'ambito dello stabilimento del Committente: appunto il DUVRI, che avrebbe contenuto anche le modalità di accesso eventuale al tetto.
Secondo il mio modesto parere, il DUVRI rimane uno strumento "sconosciuto" e disatteso da troppi addetti ai lavori.
Rispondi Autore: fabio biasio immagine like - likes: 0
01/06/2016 (08:14:35)
ma cosa è il Responsabile della sicurezza dei lavoratori?
Rispondi Autore: fabio biasio immagine like - likes: 0
01/06/2016 (08:29:20)
Hanno potuto incolpevolmente il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza della (omissis)...ma le sentenze le scrive Pippo?
Il responsabile cui si fa riferimento chiamasi ""RSPP-Responsabile del servizio..."; l'unico resp. della sicurezza in azienda e il datore lavoro. E noi dovremmo metterci in mano a questa gente?
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli immagine like - likes: 0
01/06/2016 (09:03:24)
Mi vien da pensare che anche l'avvocato del dipendente poco sapesse del TU 81/08: non voglio dare colpe, ma troppi, in questo caso, hanno dimostrato scarsa conoscenza della legge e dei corretti termini.
Si nascondono dietro termini inusuali come "azoicamente" solo per ammantare la propria persona.
Vedi anche la distinzione tra "abnorme" ed "esorbitante": se ne facessimo un'analisi linguistica (vedi Sabelli-Coletti ed altri) ne uscirebbero con le ossa rotte.
Ho sviato dall'argomento principale, ma da tecnico non ammetto tali errori da giudici ed avvocati.
Rispondi Autore: Pietro Caridi immagine like - likes: 0
01/06/2016 (09:09:15)
Secondo me con il termine "responsabile della sicurezza dei lavoratori" si vuole intendere il Preposto alla sicurezza ex art 19, e se così non si tratta di chi sa quale formazione qualificante, nella maggior parte dei casi si tratta delle famose 8 ore aggiuntive alla formazione di base spesso fatte in maniera discutibile.
Aggiungo e concludo sono stati consegnati a questa persona tutti gli strumenti idonei per poter vigilare e quindi poter agire sui comportamenti errati della squadra e quindi anche sui propri?
Rispondi Autore: Marco Villa immagine like - likes: 0
01/06/2016 (09:09:55)
@ Fabio Per me questo "Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori della sua azienda" non è il RSPP ma è il RLS (che non è responsabile di niente, è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Comunque il testo è citato tra le virgolette, quindi è parte di una sentenza di Cassazione... E come dice Fabio "E noi dovremmo metterci in mano a questa gente?"
Rispondi Autore: pietro ferrari immagine like - likes: 0
01/06/2016 (11:04:19)
tenga conto sig. Roncelli che "abnorme" ed "esorbitante" sono termini non più che convenzionali nella giurisprudenza di legittimità (intendo dire che essa non si pone problemi di perfetta aderenza etimologica).
Può forse soccorrere la posizione espressa dalle Sezioni Unite nella sent. Thyssenkrupp?
".. considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. Tale eccentricità renderà magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell'esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento."
Bisognerebbe certo conoscere le sentenze di
merito ma, nel caso in esame alla Corte, pare capire che il lavoratore -purtroppo- abbia davvero fatto qualcosa che non doveva fare.
cordialmente
Rispondi Autore: matteo immagine like - likes: 0
01/06/2016 (12:16:10)
dopo il "responsabile della sicurezza" tutto il resto perde credibilità
Rispondi Autore: Simone Bianchi immagine like - likes: 0
04/06/2016 (09:11:31)
Comprendo tutta l'indignazione emersa per la superficialità di alcuni termini chiaramente errati. Ma la condotta sbagliata del lavoratore dove la lasciamo? Il vero problema è questo.
Rispondi Autore: michele citarella immagine like - likes: 0
05/06/2016 (12:29:16)
Rispondo a Pietro Cadini. Perché ex articolo 19?'e' stato abolito? Mi son perso qualcosa"
Rispondi Autore: Daniele Bersano immagine like - likes: 0
06/06/2016 (09:25:03)
Chiedo gentilmente all'avv. Dubini di chiarire come mai la figura del preposto non compaia: era l'infortunato lui stesso preposto, come ipotizzato da qualche commento?
In questo caso, recenti sentenze hanno comunque stabilito che egli stesso debba essere oggetto di vigilanza (il caso era di un dirigente condannato per omessa vigilanza su un capocantiere, se ben ricordo), ora pur capendo le difficoltà per lavori presso clienti terzi, restano i dubbi circa le diverse interpretazioni date ad un testo che dovrebbe essere "unico" già nel nome.
Grazie dell'eventuale risposta.
Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
06/06/2016 (20:42:14)
La questione centrale è che era un lavoratore elettricista con elevata professionalità e faceva cose che in azienda solo lui sapeva fare. Quando si tratta di fatti come questi nessuno può pretendere la vigilanza su una operazione specialistica che solo l'operatore è in grado di eseguire: come nel caso di incidente del carrellista regolarmente formato e addestrato, quando non vi può essere sorveglianza da parte di chi non ha pari requisiti.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Se i titoli aziendali delle funzioni HSE causano opacità organizzativa

La sicurezza della circolazione ferroviaria e la sicurezza sul lavoro

Quando la difesa del datore di lavoro si incentra sui doveri dell’RSPP

Datore di lavoro: responsabilità per manutenzione dispositivi e delega


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

14APR

PFAS e malformazioni congenite

10APR

Convegno SLAM: Sicurezza sul Lavoro e Interazioni con l’AMbiente

09APR

Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
14/04/2026: Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
14/04/2026: Imparare dagli errori – Le attività di pulizia, gli infortuni e le cadute – le schede di Infor.mo. 10507 e 18055
13/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 - Sentenza n. 38056 del 29 dicembre 2022 - Infortunio mortale durante i lavori di movimentazione di mobilio: elevatore installato in modo difforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso. Mancata formazione
13/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025 - Braccio incastrato nell'ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiale plastico. Assenza del manuale d'uso del macchinario e incompleta valutazione dei rischi.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?


PREVENZIONE INCENDI

Crans Montana: riflessioni su prevenzione, rischi e cultura delle emergenze


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità