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Lavori in quota e sulle coperture: la sicurezza dei ponteggi

Lavori in quota e sulle coperture: la sicurezza dei ponteggi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

28/05/2014

Un intervento si sofferma sulla prevenzione dei rischi nei lavori in quota e sulle coperture. Focus sulla sicurezza dei ponteggi e delle opere provvisionali: classificazione, montaggio, autorizzazioni necessarie, progetti, marchi del fabbricante, ...

Lavori in quota e sulle coperture: la sicurezza dei ponteggi

Un intervento si sofferma sulla prevenzione dei rischi nei lavori in quota e sulle coperture. Focus sulla sicurezza dei ponteggi e delle opere provvisionali: classificazione, montaggio, autorizzazioni necessarie, progetti, marchi del fabbricante, ...

 
Palermo, 28 Mag – Riceviamo e volentieri pubblichiamo alcuni materiali didattici realizzati dall’Ing. Di Bella della Commissione formazione dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo che possono favorire il miglioramento delle azioni di prevenzione in molti ambiti lavorativi. Questo primo contributo affronta il tema dei lavori in quota.
 
Il materiale didattico dal titolo “Lavori in quota e sulle coperture - Regione Sicilia Decreto 5 settembre 2012 – Sicurezza pratica e misure di sicurezza - DPI dispositivi di protezione individuale”, a cura dell’Ing. Francesco Di Bella, si sofferma sia sulla normativa nazionale, con particolare riferimento al Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del D. Lgs. 81/2008, sia sulla normativa regionale e in particolare sul Decreto emanato dalla Regione Sicilia il 5 settembre 2012 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”. Decreto che ha l’obiettivo di dettare le norme per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.
 

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In relazione al corposo documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, ci soffermiamo in particolare sulle informazioni e indicazioni relative ai ponteggi e alle opere provvisionali.
 
Si ricorda che nei lavori in quota “devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggio o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.
 
In base alla tipologia degli elementi caratteristici la classificazione del ponteggio può essere fatta con riferimento a:
- “impiego (ponteggio da costruzione o da manutenzione);
- tipo di materiale (legno o ferro) ;
- tipologia di costruzione (mobili, su cavalletti, a sbalzo, sospesi, fissi);
- tipologia degli elementi costruttivi (ponteggi a tubi e giunti e a telai prefabbricati)”.
 
L’autore sottolinea inoltre che queste sono “le opere che causano il maggior:
- numero di infortuni sul lavoro mortali;
- sanzioni dai controlli ispettivi”.
 
Dopo aver riportato un prospetto relativo ai carichi sui piani di lavoro, anche con riferimento alla Circolare 22831/91 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il materiale didattico segnala che (Art. 123 del D. Lgs. 81/2008) il montaggio del ponteggio “deve essere eseguito sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori”.
 
In particolare riguardo ai ponteggi il personale addetto al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione deve:
- “essere specializzato per tali tipi di opere;
- essere nelle condizioni di salute idonee;
- essere a conoscenza delle norme di sicurezza che regolamentano la esecuzione delle opere provvisionali;
- avere in dotazione i mezzi di protezione personali quali: cinture di sicurezza, casco , scarpe antinfortunistiche”.
Sia il preposto che i lavoratori “devono aver ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.
 
Inoltre si ricorda che:
- “sulle impalcature è vietato il deposito di materiali o attrezzature fatta eccezione per quelli temporaneamente occorrenti ai lavori;
- lo spazio occupato dai materiali e dalle attrezzature non deve ostacolare i movimenti del personale che vi opera”;
- “le opere provvisionali vanno conservate inalterate per l’intera durata del lavoro. Non è consentito prelevare, anche se momentaneamente e per fabbisogni urgenti, parte del materiale di cui è costituito”...
E il preposto “deve verificare le condizioni di conservazione dei ponteggi:
a) periodicamente;
b) dopo eventi meteorologici violenti;
c) dopo lunghe interruzioni dei lavori”.
E durante l'esecuzione e l'uso si dovrà verificare anche: 1) la verticalità dei montanti; 2) il serraggio dei giunti; 3) l’efficienza degli ancoraggi.
 
Dopo aver ricordato i principali elementi costitutivi dei ponteggi, l’autore sottolinea che (Titolo IV, D. Lgs. 81/2008) “chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”.
E unitamente alla autorizzazione Ministeriale il fabbricante “deve fornire una relazione tecnica completa dei seguenti elementi:
a) calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di impiego;
b) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
c)istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
d) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione”.
Detto documento, continua l’autore, “è il “libretto” del ponteggio.
 
Il documento si sofferma anche sull’articolo 135 del TU: gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o a incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Si indica che il marchio “deve essere unico per tutti i pezzi. Quando i marchi non sono più leggibili: se si vuole continuare ad utilizzarli, lo si potrà fare, purché venga stilata una relazione tecnica firmata, che attesti l'idoneità all'uso di tali elementi nel ponteggio”.
 
Ricordando che il materiale riporta informazioni su diversi elementi per la prevenzione della cadute in quota, concludiamo con alcune indicazioni sul progetto specifico.
Deve essere fatto per i ponteggi:
- “di altezza superiore a 20 m;
- realizzati secondo schemi diversi da schemi-tipo contemplati nel ‘libretto’, ed in altri casi”...
E il progetto deve contenere: Disegno esecutivo; Relazione di calcolo.
Tali copie, con il libretto, devono essere “tenute ed esibite, a richiesta nei cantieri”.
 
Riportiamo infine i riferimenti di due articoli di PuntoSicuro relativi al PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi):
- Cantieri edili: sicurezza nell'uso, montaggio e smontaggio di ponteggi;
- Edilizia: una check list per il controllo dei contenuti del PIMUS.
 
 
“ Lavori in quota e sulle coperture - Regione Sicilia Decreto 5 settembre 2012 – Sicurezza pratica e misure di sicurezza - DPI dispositivi di protezione individuale”, a cura dell’Ing. Francesco Di Bella - Commissione formazione dell'Ordine degli ingegneri di Palermo (formato PDF, 15.1 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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