Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Imparare dagli errori: le imbracature e le cadute dall’alto

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

10/01/2013

Esempi tratti dall’archivio Infor.mo.: ancora infortuni nel comparto edile correlati all’assenza o all’uso inadeguato di imbracature di sicurezza. I lavori di impermeabilizzazione e la costruzione di un centro commerciale. Incidenti e prevenzione.

Imparare dagli errori: le imbracature e le cadute dall’alto

Esempi tratti dall’archivio Infor.mo.: ancora infortuni nel comparto edile correlati all’assenza o all’uso inadeguato di imbracature di sicurezza. I lavori di impermeabilizzazione e la costruzione di un centro commerciale. Incidenti e prevenzione.

 
Brescia, 10 Gen – Le schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi dei casi di infortunio e fondamentale archivio, per la nostra rubrica, di esempi di infortunio, traboccano di casi correlati alle cadute dall’alto, al mancato uso di dispositivi anticaduta e, in particolare, delle imbracature (o imbragature).
 
Abbiamo già fatto riferimento a qualche caso di infortunio in una precedente puntata della rubrica. Non ci rimane che continuare riportando, come sempre, anche qualche spunto relativo alla prevenzione.  In questo caso relativa all’uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute.
 
I casi
Unprimo caso è relativo al lavori di impermeabilizzazione all’interno di attività di rimozione di una copertura in cemento amianto di un capannone industriale che era stato interessato da un incendio.
Un lavoratore autonomo si reca sulla copertura per prendere visione dei lavori che deve eseguire. Nel transitare sulla copertura per portarsi nel punto dove doveva essere realizzata l’impermeabilizzazione mette i piedi sopra una lastra ondulata in fibra trasparente (lucernaio, annerito dall’incendio, elemento questo che probabilmente può avere tratto in inganno l’infortunato). Lucernario che si rompe facendolo precipitare al piano sottostante da un’altezza di 6 metri.
Nel momento in cui si è verificato l’infortunio “erano presenti sul tetto altri tre lavoratori dell’impresa che stava effettuando la rimozione delle lastre di eternit, indossavano l’imbragatura ed erano regolarmente ancorati alla fune di trattenuta (linea vita)”.
È evidente l’errore procedurale di camminare su una superficie non portante.
 
Unsecondo caso è relativo ad un infortunio avvenuto presso un cantiere dove erano in corso lavori di costruzione di un centro commerciale.
Un lavoratore, artigiano subappaltatore di ditta incaricata del montaggio di torrette (lucernai/vani tecnici) in lamiera zincata, sta lavorando da solo sulla copertura del fabbricato e in particolare sta risistemando una torretta su un vano tecnico (cm 60 x 60).
Allo scopo ha rimosso la torretta (alta cm 70), da lui stesso montata il giorno precedente e fissata alla copertura con viti e tappi a espansione, scoprendo in tal modo il vano, entro cui precipita cadendo sulla sottostante pavimentazione in terra battuta da un’altezza di circa 7,5 metri.
I colleghi di lavoro (un altro artigiano e due dipendenti della ditta appaltatrice) stanno lavorando in altra parte del fabbricato. Il montaggio delle torrette era stato in precedenza eseguito dagli addetti muniti di imbragatura collegabile a funi di sicurezza appositamente tesate lungo i tegoli di copertura o ad anelli annegati nel calcestruzzo e presenti in vari punti sulla copertura. Le funi erano state rimosse (infatti in quella posizione il montaggio delle torrette era stato ultimato: doveva ora essere realizzato il getto del massetto), ma sarebbe stato possibile agganciarsi a qualcuno degli anelli esistenti vicino alla torretta rimossa. L’infortunato, al momento del fatto, “non indossava l’imbragatura di sicurezza”.
 


Pubblicità
MegaItaliaMedia

La prevenzione
Per trovare alcuni suggerimenti relativi alla prevenzione delle cadute dall’alto nel comparto edile si può fare riferimento al documento “ Io non ci casco - Manuale operativo per chi lavora in altezza”, pubblicato sul portale prevenzionecantieri.it.
 
Il documento propone diverse soluzioni per le coperture non praticabili, portanti o non portanti, con uso di misure di protezione collettiva (ponteggi, parapetti, reti o sottopalchi).
Quando queste misure non sono applicabili l’unica soluzione residua è l’impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute, dispositivi costituiti da:
- “imbracatura destinata ad essere indossata dal lavoratore;
- sistema di trattenuta e di arresto della caduta;
- dispositivo di ancoraggio a parti stabili”.
 
Alcune indicazioni riportate dal documento riguardo all’uso di DPI:
- “tutti i dispositivi devono essere marcati CE”;
- “va verificata la loro compatibilità reciproca facendo riferimento alle istruzioni del fabbricante che devono sempre essere a disposizione dell’utilizzatore;
- chi utilizza i dispositivi deve essere specificatamente addestrato e informato sulle modalità di impiego e sui limiti entro i quali l’uso risulta sicuro: l’uso scorretto può determinare, in caso di caduta, gravi lesioni dell’operatore;
- con l’impiego dell’ imbracatura di sicurezza è importante limitare la forza d’urto al termine di un’eventuale caduta a 6 kN (circa 600 kg). Vi è il rischio infatti che l’operatore subisca gravi lesioni al momento dell’arresto, anche senza urtare contro strutture. Per questo motivo è necessario limitare o annullare lo spazio di caduta, facendo in modo che la fune di collegamento dell’imbracatura al punto di ancoraggio sia più corta possibile;
- per limitare, in caso di caduta, la forza d’urto sull’operatore entro i valori di sicurezza sopra indicati, devono essere utilizzati dispositivi di collegamento tra imbracatura del corpo e ancoraggio provvisti di dissipatori di energia. L’uso dei dissipatori di energia comporta l’allungamento degli spazi di arresto. Bisogna pertanto accertarsi che sotto il punto di lavoro esista uno spazio sufficiente e libero da ostacoli ( tirante d’aria);
- il sistema di protezione deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 metri o a 4 metri in presenza di dissipatore di energia;
- altro rischio per l’operatore in caso di caduta è rappresentato da possibili oscillazioni del corpo e urto contro strutture attigue (effetto pendolo)”.
Senza dimenticare che per un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è necessario verificare le istruzioni del fabbricante.
 
Il documento ricorda che i DPI anticaduta, impiegabili nei luoghi di lavoro, possono essere suddivisi in tre tipologie in considerazione del loro diverso utilizzo:
- “DPI per il posizionamento sul lavoro: sono destinati a sostenere e trattenere gli addetti nella posizione di lavoro, consentendo di operare con le mani libere. Non sono destinati all’arresto delle cadute;
- DPI contro le cadute dall’alto: sono destinati ad arrestare le cadute. Sono costituiti da una imbracatura del corpo, un assorbitore di energia e un collegamento ad un ancoraggio;
- DPI per le discese di emergenza: sono utilizzabili per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza con possibilità di discesa a velocità controllata”.
Comunque “ogni caduta, anche se si utilizzano adeguati DPI, risulta pericolosa”!
E nella scelta del sistema anticaduta deve essere data priorità alla soluzione che garantisce il massimo grado di sicurezza. 
 
 
 
Pagina introduttiva del sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 2186 e 1514 (archivio incidenti 2005/2008)
 
 
 
Tiziano Menduto


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Imparare dagli errori: infortuni lavorativi e attività di pesca professionale

Imparare dagli errori: infortuni di lavoro ed errori di manovra dei trattori

Imparare dagli errori: gli infortuni professionali alla guida di veicoli

Imparare dagli errori: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

14APR

PFAS e malformazioni congenite

10APR

Convegno SLAM: Sicurezza sul Lavoro e Interazioni con l’AMbiente

09APR

Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
14/04/2026: Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
14/04/2026: Imparare dagli errori – Le attività di pulizia, gli infortuni e le cadute – le schede di Infor.mo. 10507 e 18055
13/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 - Sentenza n. 38056 del 29 dicembre 2022 - Infortunio mortale durante i lavori di movimentazione di mobilio: elevatore installato in modo difforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso. Mancata formazione
13/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025 - Braccio incastrato nell'ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiale plastico. Assenza del manuale d'uso del macchinario e incompleta valutazione dei rischi.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?


PREVENZIONE INCENDI

Crans Montana: riflessioni su prevenzione, rischi e cultura delle emergenze


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità