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Formazione RLS: le novità del decreto-legge 2025 sulla sicurezza
Nel corso del 2025, la pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni 2025 e della Legge n. 159 del 29 dicembre 2025 hanno introdotto importanti novità relative alla formazione dell’RLS, con un focus sull’obbligo di aggiornamento periodico e sulle modalità di erogazione dei corsi.
Le novità sull’aggiornamento degli RLS
Per quanto riguarda gli obblighi di aggiornamento periodico degli RLS, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito nella Legge n. 159 del 29 dicembre 2025 ed entrato in vigore dal 30 dicembre 2025, ha integrato quanto già previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, e disciplinato l’aggiornamento obbligatorio degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle aziende con meno di 15 dipendenti.
L’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 prevedeva infatti l’obbligo di aggiornamento esclusivamente per le aziende con organico superiore a 15 dipendenti.
La durata dei corsi di aggiornamento era così strutturata:
- 4 ore annue per le aziende con numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;
- 8 ore annue per le aziende con oltre 50 dipendenti.
Non venivano date invece indicazioni in merito all’aggiornamento per RLS che operano in aziende con meno di 15 dipendenti.
La Legge n. 159 del 29 dicembre 2025 ha finalmente colmato questa mancanza normativa stabilendo l’obbligatorietà dell’aggiornamento dell’RLS per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione.
In merito alla durata dei percorsi di aggiornamento, rimane la differenza basata sulla dimensione aziendale:
- 4 ore annue per le aziende con numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;
- 8 ore annue per le aziende con oltre 50 dipendenti;
- durata stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale per le aziende con meno di 15 dipendenti, per le quali bisognerà tenere conto “della dimensione e del livello di rischio per la salute e sicurezza derivante dall’attività svolta”.
Questa integrazione, prima assente nel Testo Unico, armonizza il trattamento degli RLS nelle micro e piccole imprese con quello già previsto per le aziende di dimensioni maggiori, garantendo maggiore coerenza e uniformità nell’organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza.
Le novità sulle modalità di erogazione dei corsi RLS
Per quanto riguarda invece la modalità di erogazione dei corsi, l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vietava la formazione degli RLS in modalità e-learning, salvo diverse previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non riporta più tale limitazione. Ciò significa che la formazione degli RLS può ora sempre essere erogata in modalità e-learning, a meno che la contrattazione collettiva non lo vieti espressamente.
Questa novità è coerente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, che all’articolo 37, comma 11, stabilisce che le modalità di svolgimento della formazione degli RLS sono definite dai contratti collettivi nazionali.
In altre parole, la scelta di consentire o meno l’e-learning per la formazione degli RLS spetta ai contratti collettivi di categoria, e non è più oggetto di limitazione generale da parte dell’Accordo Stato-Regioni.
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Aggiornamento del 06.02.2026
Visti i commenti dei lettori integriamo l'articolo specificando il punto delle modalità della formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Per chiarire il riferimento al precedente Accordo Stato-Regioni del 2016 citato nell'articolo è necessario riprendere le indicazioni presenti appunto nell'Accordo del 2016.
Nella premessa dell'Accordo si può trovare una affermazione che, pur inserita in un provvedimento che disciplina la formazione dei Responsabili e Addetti al servizio di prevenzione e protezione, assume una valenza più estensiva in ragione di come è scritta: Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato II."
L'indicazione era quindi inequivocabile e portava alla conseguenza che la formazione dei RLS in modalità e-learning dovesse essere possibile solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva (ed effettivamente alcuni contratti la prevedono). Dove non fosse prevista non era appunto erogabile.
Nell'attuale Accordo l'affermazione non è invece più presente, per cui rimane il principio generale previsto dall'Articolo 37, comma 11, che prevede che le modalità della formazione dei RLS siano definite dalla contrattazione collettiva. Non ci sono altre indicazioni, come invece troviamo per la formazione dei preposti, dove è specificato che la formazione deve avvenire esclusivamente in presenza. Quindi la modalità e-learning è una delle modalità che la contrattazione collettiva può prevedere, ma in caso di assenza di indicazioni contrarie nei contratti applicati nelle aziende, può quindi essere utilizzata, non essendoci norme che la vietano.
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Nunzio Leone | 05/02/2026 (09:20:13) |
| Ho letto l’articolo che fa focus sulla formazione dell’RLS: la novella al TUS di cui al d.l.n.159 del 31 ottobre 2025, art.5, co. 1, lett.d), convertito (sul punto senza alcuna modificazione) con l. n.198 del 29 dicembre 2025 colma un aspetto più volte messo in evidenza, l’aggiornamento della formazione RLS per le imprese con meno di 15 dipendenti, di cui all’art.37 del TUS, co.11 (non foss’altro per la grande dimensione delle piccole e microaziende nel nostro paese). La norma citata risolve la questione rinviando alla contrattazione collettiva nazionale, che conferma l’obbligo di aggiornamento periodico rapportandolo al principio di proporzionalità (termine polisenso), tenendo conto della dimensione delle aziende e del livello di rischio per SSL. Devo, tuttavia, far notare che nulla l’Accordo CSR del 17 aprile 2025 dice e statuisce sulla formazione dell’RLS e sul suo aggiornamento, né avrebbe potuto farlo, dal momento che l’accordo CSR è stato adottato in attuazione dell’art. 37, co. 2, cioè la formazione dei lavoratori. Invero sulle modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento (parte IV, par.3.5.), vengono previste 9 figure o famiglie professionali ad esclusione degli RLS. Tanto pè coerente e non poteva accadere altrimenti, dal momento che “modalità, durata e contenuti” del corso RLS vengono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale e il citato art.37 definisce il perimetro dei contenuti minimi e della durata minima. Sulla modalità nulla viene detto e tanto ha significa che i corsi vanno svolti in presenza. Invero, nell’accordo CSR del 2016 (abrogato dall’accordo 2025) si fa (faceva) riferimento, nell’Allegato V, alla circostanza che non fosse possibile svolgere il corso per RLS in e-learning. Adesso, correttamente, nell’accordo vigente nulla viene detto sul punto e pertanto in ossequio al principio giuridico secondo cui «tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso», si perviene alla affermazione contenuta nell’articolo che ritengo costituisca un errore concettuale e normativo. Annoto che esso quel principio si contrappone al principio opposto applicato alla Pubblica Amministrazione, per la quale invece è vietato ciò che non è autorizzato. Ritengo che la formazione e-learning per gli RLS non sia possibile e che essa vada svolta in presenza. Sarebbe utile ed interessante tenere aperto un confronto, anche aperto agli organi di vigilanza, anche perché, le FAQ di agosto del CSR, nulla dicono in merito. | |
| Rispondi Autore: Francesco | 05/02/2026 (10:25:59) |
| Concordo col collega. La contrattazione nazionale non ha mai brillato per efficienza nello stabilire le clausole della sicurezza sul lavoro, quindi penso che il decreto non abbia risolto granché! | |
| Autore: Luca | 05/02/2026 (18:11:49) |
| Da RLST di vecchia data posso tranquillamente affermare che se prima della novella normativa la situazione "formazione RLS" era tragica (corsi farsa o addirittura attestati falsificati), con l'introduzione della formazione on line in e-learning, diverrà tragi-comica. Complimenti a coloro che dettano queste regole e sacrificano l'efficienza sull'altare del compromesso. È un luogo comune ma credo davvero che se andassero a fare sei mesi in fabbrica o in cantiere, cambierebbero prospettiva.... | |
| Rispondi Autore: Giorgio Fiocchi | 05/02/2026 (22:06:13) |
| Il DL 159 del 31/10/25 è stato convertito in legge con L. 198 del 29/12/25 | |
| Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli | 05/02/2026 (23:17:28) |
| La formazione in e-learning degli RLS e i loro aggiornamenti NON possono essere svolti in E-learning. Il nuovo ASR non parla di RLS, e quindi tutto rimane come prima. Il brocardo latino "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" (spesso abbreviato in ubi lex non dixit, noluit) significa "Dove la legge ha voluto, ha detto; dove non ha voluto, ha taciuto". È un principio di interpretazione giuridica FONDAMENTALE che davvero non capisco come possa essere stato ignorato da chi ha scritto l'articolo. Pertanto concorod in tutto con il primo commento, | |
| Rispondi Autore: Stefano Orfano | 06/02/2026 (09:26:28) |
| Un lavoratore della scuola mi invia una segnalazione e la scuola o la dirigente ,non la trasmette oppure arriva al rls con 11 giorni di ritardo senza aver compreso il testo,ma con ordini superiori cio di un fantomatico resppnsabile di plesso,attuano senza nessuna precauzione un spostamento di una pedana sotto cattedra anni 70.80,intanto dalle analisi si concreta il rischio amianto,con certificato sem. | |