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Anno 12 - numero 2521 di martedì 30 novembre 2010 La figura del preposto nei cantieri temporanei o mobiliLa peculiare specificità della figura del preposto nei cantieri temporanei o mobili. Un ruolo per certi aspetti controverso. Di Stefano Farina. Pubblicità Così come avviene per molti degli aspetti trattati dal Decreto
Legislativo 81/2008 e s.m.i., anche nel caso della figura del Preposto
si riscontra, nell’analisi della normativa, una peculiare specificità per
quanto attiene i cantieri temporanei o mobili.
Analizziamo i vari passaggi della norma per cercare di
approfondire in maniera dettagliata alcuni degli aspetti di questa figura;
aspetti che - mi preme sottolineare -
allo stato attuale sono abbastanza controversi. Pubblicità
L’art. 2 definisce quali sono in linea generale le
attribuzioni del Preposto:
“e) « preposto»:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere di iniziativa”
mentre l’art. 19 meglio dettaglia gli obblighi a cui il
preposto è vincolato:
“1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i
preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere
e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere
l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più
presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
e) astenersi, salvo
eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare
tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi
e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare
appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37”.
Ho indicato in neretto due dei passaggi (lettera a e lettera
c) dell’articolo 19 in quanto essi sono necessari per capire il ragionamento
che a breve andrò a intraprendere.
Vediamo ora alcuni aspetti che riguardano la specificità del
titolo IV – Capo I, che ricordo si riferisce alle Misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e degli allegati citati nel Capo I
medesimo.
Nel suo titolo l’art. 96 indica: Obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti, in realtà leggendo l’articolo nella sua
estensione non si trovano riferimenti a dirigenti ed a preposti, ma
esclusivamente al datore di lavoro e ciò all’apparenza potrebbe sembrare
strano.
Leggendo poi l’art. 97: Obblighi del datore di lavoro
dell'impresa affidataria vediamo che questo articolo, pur non citando nei commi
da 1 a 3 né il dirigente né il preposto, al comma 3bis precisa: Per lo
svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro
dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di
adeguata formazione. Ne consegue che la figura del dirigente e ancor meglio del
preposto, pur se non citata, è comunque presente per integrare l’azione del
datore di lavoro.
Se approfondiamo poi gli altri aspetti troviamo i seguenti
passaggi:
ALLEGATO XVII: Le imprese
affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori
almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti
di cui all’articolo 97. A questo punto si capisce che essendo l’articolo 97
diretto agli obblighi del datore di lavoro, essi si estendono anche ai soggetti
che, nominati dal datore di lavoro, lo coadiuvino nella propria attività,
ovvero i dirigenti ed i preposti.
Se il punto precedente risulta chiaro per l’impresa
affidataria, per le imprese esecutrici come ci si deve comportare?
La nomina di un soggetto che sovrintenda e vigili sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti, nonché richieda
l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dia istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
risulta essere obbligatoria?
Fondamentalmente la risposta dovrebbe essere no, in quanto
tali compiti possono essere svolti direttamente dal Datore di Lavoro – su
questo punto concordo con quanto scritto dall’Ing. Porreca come risposta ad un quesito
su PUNTOSICURO di data 3 novembre 2010 – ma nella specificità di molte
Imprese Esecutrici che affrontano l’attivita’ in piu’ cantieri sparsi sul
territorio e dove generalmente il datore di lavoro non è quasi mai presente in
cantiere, ma vi entra sporadicamente, qual’è il soggetto che deve
sovrintendere, vigilare ed eventualmente agire?
A questo proposito è importante vedere anche quanto previsto
nei contenuti minimi del P.O.S. (allegato XV) dove è indicato che nei dati
identificativi dell'impresa esecutrice, vanno ricompresi i nominativi del
direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, ma chi è il capocantiere se
non un preposto
ed infatti al punto successivo troviamo l’indicazione relativa alle specifiche mansioni, inerenti la sicurezza,
svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice.
Ecco allora che una presunta facoltà di nomina, diventa – di fatto – obbligatoria
qualora il datore di lavoro non sia presente all’interno dell’ambiente di
lavoro.
A riprova di quanto sopra cito l’art. 299. Esercizio
di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e)
[preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti.
Ma l’esperienza di cantiere ci conferma che quasi nella totalità
dei casi all’interno di una squadra di lavoro vi è sempre un soggetto che,
anche in assenza di una nomina precisa, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa, e pertanto – in assenza del datore di lavoro - pur in maniera
inconsapevole esso è il Preposto.
Un paio di esempi:
Squadra composta da 3-4 lavoratori che eseguono intonaci:
uno dei lavoratori dà indicazione ai colleghi rispetto alle modalità di
esecuzione del lavoro (es. da che parete/ambiente iniziare), sulla necessità (o
meno) di realizzare ponti su cavalletti, usare scale, collegare elettricamente
gli impianti…. lo stesso soggetto si rapporta con il tecnico dell’impresa
affidataria, ecc. Ebbene esso è di fatto il Preposto;
Squadra composta da 6-7 lavoratori che predispongono il
cassero per le murature, armano il muro e gettano il calcestruzzo: vi è sempre
uno dei lavoratori che impartisce istruzioni ai colleghi rispetto alle modalità
di posa del cassero ed alla formazione degli impalcati di lavoro, alla
controventatura dei casseri stessi ed alla successione dei getti, ecc. Anche in
questo caso esso risulta essere considerato come Preposto.
Ecco allora acclarato che, nominato o non nominato, la
maggioranza delle imprese esecutrici ha un Preposto presente in cantiere, e
pertanto ricorre l’obbligo che la presenza di tale figura venga perfezionata
mediante la sua nomina e conseguente formazione ed informazione.
Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS
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